((1.Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, quando particolari esigenze dell'assistenza farmaceutica in rapporto alle condizioni topografiche e di viabilita' lo richiedono, possono stabilire, in deroga al criterio della popolazione di cui all'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, sentiti l'unita' sanitaria locale e l'ordine provinciale dei farmacisti, competenti per territorio, un limite di distanza per il quale la farmacia di nuova istituzione disti almeno 3.000 metri dalle farmacie esistenti anche se ubicate in comuni diversi. Tale disposizione si applica ai comuni con popolazione fino a 12.500 abitanti e con il limite di una farmacia per comune. 2. In sede di revisione delle piante organiche successiva alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le farmacie gia' aperte in base al solo criterio della distanza sono riassorbite nella determinazione del numero complessivo delle farmacie stabilito in base al parametro della popolazione e, qualora eccedenti i limiti ed i requisiti di cui all'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, sono considerate in soprannumero ai sensi dell'articolo 380, secondo comma)).

Testo vigente dal 17 novembre 1991

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Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 76/2008

    Questione infondata
    28 marzo 2008

    È infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 104, comma 1, del r.d. 27 luglio 1934, n. 1265, come sostituito dall'art. 2 della legge 8 novembre 1991, n. 362, censurato, in riferimento all'art. 32 della Costituzione, nella parte in cui subordina, per i soli comuni con popolazione fino a 12.500 abitanti, l'apertura di una sede farmaceutica in deroga al criterio demografico alla sussistenza di obiettive condizioni topografiche e di viabilità. Invero, la sintesi tra l'esigenza di assicurare ai cittadini la continuità territoriale e temporale del servizio farmaceutico ed agli esercenti un determinato bacino d'utenza è affidata alle scelte non irragionevoli del legislatore, in quanto il diritto alla salute, costituzionalmente riconosciuto dall'art. 32 della Costituzione, non comporta l'obbligo di rimuovere qualsivoglia condizione obiettiva all'istituzione di farmacie, ma, piuttosto, ne legittima la programmazione allo scopo di garantire la più ampia e razionale copertura di tutto il territorio nell'interesse della salute dei cittadini. In tale prospettiva, la scelta di subordinare l'apertura di farmacie, in deroga al criterio demografico, all'accertamento di alcune condizioni topografiche e di viabilità che, malgrado tutte le trasformazioni della viabilità e dei mezzi di trasporto, rendano difficili o limitino l'accesso delle popolazioni interessate alle sedi farmaceutiche già operanti, non appare manifestamente irragionevole in quanto permette di considerare le esigenze sanitarie dei gruppi sociali residenti nelle località periferiche del comune interessato. Tale interpretazione, peraltro, oltre ad essere largamente diffusa nella giurisprudenza, è conforme alla stessa lettera della norma, nella parte in cui essa richiede di valutare le particolari esigenze dell'assistenza farmaceutica della popolazione «in rapporto» alle condizioni topografiche e di viabilità. - In merito alla circostanza che il contingentamento delle farmacie è volto "ad assicurare ai cittadini la continuità territoriale e temporale del servizio ed agli esercenti un determinato bacino d'utenza", vedi, citata, sentenza n. 27/2003. - Sulla conformità della disposizione impugnata all'art. 32 della Cost., vedi, citata, anche sentenza n. 4/1996.

    Art. 32 cost. · Art. 104 Testo unico sanitarie · Art. 2 Norme di riordino del settore farmaceutico

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  • Sentenza n. 4/1996

    Questione infondata
    9 gennaio 1996

    È infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 32 Cost., dell'art. 104 del R.d. 27 luglio 1934, n. 1265, come modificato dall'art. 2 della l. 8 novembre 1991, n. 362, nella parte in cui, in deroga alla regola generale del rapporto fra popolazione comunale e numero delle farmacie, quando le condizioni topografiche e di viabilità lo richiedono consente, per i soli comuni con popolazione fino a 12.500 abitanti, di istituirne una nuova, purché sia rispettata la distanza di almeno 3.000 metri dalle altre farmacie. Posto che la programmazione delle piante organiche delle sedi farmaceutiche è finalizzata proprio a garantire la più ampia e razionale copertura del territorio nazionale nell'interesse della salute dei cittadini, e prevede strumenti di adeguamento periodico ai mutamenti numerici della popolazione ed alla dislocazione degli insediamenti abitativi, la mancata estensione ai grandi comuni del detto criterio suppletivo "topografico" non è irragionevole, date le particolari condizioni verificabili nei piccoli comuni rurali, ne' da luogo a ingiustificata disparità di trattamento, essendo le situazioni poste a raffronto non omogenee. red.: A. Greco

    Art. 3 cost. · Art. 32 cost. · Art. 104 Testo unico sanitarie · Art. 2 Norme di riordino del settore farmaceutico

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 17 novembre 1991

Confronto con la versione in vigore dal 13 gennaio 1985 al 17 novembre 1991. 109 parole tolte, 143 parole aggiunte.

tolto: COMMA ABROGATO DALLA L. 2 APRILE 1968, N. 475. COMMA ABROGATO DALLA L. 2 APRILE 1968, N. 475.aggiunto: 1.Le regioni e le province autonome di Trento e aggiunto: di Bolzano, quando particolari esigenze dell'assistenza farmaceutica tolto: locale, in rapporto alle condizioni topografiche e di viabilita'tolto: , lo richiedano aggiunto: lo richiedono, possono stabilire, in tolto: aggiunta o in sostituzione del aggiunto: deroga al criterio della popolazionetolto: , sentita aggiunto: di cui all'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, sentiti l'unita' sanitaria locale tolto: competente aggiunto: e l'ordine provinciale dei farmacisti, competenti per territorio, un limite di distanza per il quale tolto: ogni nuova farmacia disti almeno 1 aggiunto: la farmacia di nuova istituzione disti almeno 3.000 metri tolto: da quelle esistenti. Il numero delle autorizzazioni per le farmacie rurali e' determinato in base ai criteri indicati nel precedente comma, escluso quello della popolazione. COMMA ABROGATO DALLA L. 2 APRILE 1968, N. 475. Chiunque apra od eserciti una farmacia senza la autorizzazione anzidetta, e' punito con l'arresto fino ad un mese e con l'ammenda da lire cinquecento a duemilacinquecento. Il prefetto, contemporaneamente alla denunzia all'autorita' giudiziaria per il procedimento penale, dispone la chiusura dell'esercizio aggiunto: dalle farmacie esistenti anche se ubicate in comuni diversi. Tale disposizione si applica ai comuni con popolazione fino a 12.500 abitanti e con il limite di una farmacia per comune. 2. In sede di revisione delle piante organiche successiva alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le farmacie gia' aperte in base al solo criterio della distanza sono riassorbite nella determinazione del numero complessivo delle farmacie stabilito in base al parametro della popolazione e, qualora eccedenti i limiti ed i requisiti di cui all'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, sono considerate in soprannumero ai sensi dell'articolo 380, secondo comma.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265~art104 · fonte del testo

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