Ai titolari di farmacie legittime, ai sensi dell'art. 25 della legge 22 maggio 1913, n. 468, esistenti alla data di pubblicazione del R. decreto-legge 15 marzo 1934, n. 463, e riconosciuto il diritto di continuare, vita durante, l'esercizio di una farmacia. Il titolare di due o piu' farmacie deve, entro il termine del 30 settembre 1934, notificare al prefetto della provincia, se tutte le farmacie hanno sede nella stessa provincia, o, altrimenti, al Ministero dell'interno, per quale di esse intenda optare. Trascorso inutilmente detto termine, il prefetto od il Ministro per l'interno, secondo la rispettiva competenza, determinano, anche in relazione alle esigenze dell'assistenza farmaceutica, per quale delle farmacie medesime e' riconosciuto il diritto di continuare, vita durante, l'esercizio. Le farmacie per le quali, ai sensi delle disposizioni contenute nel precedente comma, non e' riconosciuto il diritto alla continuazione del relativo esercizio, possono essere vendute a condizione:

  • a)che la vendita abbia luogo non oltre il 31 dicembre 1936;
  • b)che la vendita sia fatta a farmacista iscritto nell'albo professionale. Le farmacie che, allo scadere del termine indicato nella lettera a) non siano state vendute, sono messe a concorso ai sensi dell'art. 105. L'autorizzazione data dal prefetto ai nuovi titolari delle farmacie e' strettamente personale e non puo' essere ceduta o trasferita ad altri.

Testo vigente dal 9 agosto 1934

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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265~art368 · fonte del testo

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