Nella citta' di Fiume e nel relativo territorio, annesso al Regno in virtu' del R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211, si applicano, in sostituzione dei precedenti articoli 368, 369, 370 e 374 le seguenti disposizioni: 1° Ai proprietari delle farmacie di diritto reale ora esistenti ed in esercizio nel circondario di Fiume, secondo il paragrafo 131 della legge ungherese XIV dell'anno 1879, e' riconosciuto, per se' e i loro eredi e aventi causa, il diritto all'esercizio delle farmacie rispettive nella sede attuale, per la durata di anni trenta dalla data di pubblicazione del Regio decreto 16 agosto 1926, n. 1914; scorso il quale termine, il privilegio dei detti proprietari si intende definitivamente estinto. Rimane salvo ai proprietari, che siano farmacisti, il diritto di continuare nell'esercizio delle farmacie fino al termine della loro vita. Frattanto, durante il detto termine, la eventuale apertura di nuove farmacie nel territorio nel quale si trovano le farmacie in parola, e' disposta, anche quando si tratti di farmacie rurali, entro i limiti di popolazione indicati nell'artiaolo 104 del presente testo unico, salvo il caso preveduto nell'art. 109. 2° Ai proprietari delle farmacie di diritto personale ora esistenti e in esercizio nel circondario di Fiume, secondo 1 paragrafo 131 della legge ungherese XIV dell'anno 1879, e' riconosciuto, per se' e per i loro eredi e aventi causa, per la durata di venti anni dalla data di pubblicazione del citato decreto, il diritto all'esercizio della farmacia rispetiva, nella sede attuale. Rimane pero' fermo nei detti proprietari, che siano farmacisti, il diritto di esercitare la farmacia fino al termine della loro vita. 3° A misura che le farmacie, indicate nei due precedenti numeri, vengano a chiudersi, anche per alcuna delle cause prevedute negli articoli 113 e 114 del presente testo unico, le farmacie stesse non possono essere riaperte che entro i limiti della pianta organica stabilita dal prefetto e sotto la osservanza di tutte le altre condizioni e norme contenute rei presente testo unico.

Testo vigente dal 9 agosto 1934

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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265~art376 · fonte del testo

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