Art. 266
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La vaccinazione antivaiuolosa e' obbligatoria entro il primo semestre dalla nascita e deve essere ripetuta nel semestre successivo, quando abbia avuto esito negativo. Sono esclusi da tale obbligo i bambini che da certificato medico risultino in condizioni di salute da non poter subire la vaccinazione, la quale dovra', pero', essere eseguita nel semestre successivi, od appena cessino le ragioni della contro indicazione. 3 E' inoltre obbligatoria la rivaccinazione all'ottavo anno di eta' e ogni qualvolta sia ritenuto necessario dall'autorita' sanitaria per pericolo di diffusione del vaiuolo.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 6 giugno 1939, n. 891
3La L. 6 giugno 1939, n. 891 ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che "L'obbligo della vaccinazione antivaiolosa entro il primo semestre dalla nascita, prescritto dall'art. 266 del testo unico delle leggi sanitarie, e' protratto al secondo anno di eta'".
Testo in vigore dal 16 luglio 1939 al 5 luglio 1977
