Art. 266
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La vaccinazione antivaiuolosa e' obbligatoria entro il primo semestre dalla nascita e deve essere ripetuta nel semestre successivo, quando abbia avuto esito negativo. Sono esclusi da tale obbligo i bambini che da certificato medico risultino in condizioni di salute da non poter subire la vaccinazione, la quale dovra', pero', essere eseguita nel semestre successivi, od appena cessino le ragioni della contro indicazione. E' inoltre obbligatoria la rivaccinazione all'ottavo anno di eta' e ogni qualvolta sia ritenuto necessario dall'autorita' sanitaria per pericolo di diffusione del vaiuolo.
Testo in vigore dal 9 agosto 1934 al 16 luglio 1939
