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Per i comuni o centri abitati con popolazione inferiore ai cinquemila abitanti, nei quali non esista farmacia e sia andato deserto il concorso aperto per la istituzione e l'esercizio della medesima, e' stabilita una speciale indennita' di residenza a favore del farmacista nominato in seguito a con corso. L'indennita' di residenza, in misura non superiore alle lire quattromila annue, e' determinata dalla Commissione indicata nell'art. 105, sentito il podesta' del comune interessato, al quale fa carico l'onere relativo, salvo rimborso di una quota, sino al massimo di due terzi, da parte del Ministero dell'interno. L'importo complessivo dei rimborsi non puo' eccedere, in ciascun anno, l'introito derivante da uno speciale contributo che sara' corrisposto da tutte le farmacie, escluse quelle rurali indicate nel quinto comma dell'art. 104. Le disposizioni relative alla misura e alle modalita' di applicazione e riscossione del contributo ed ai rimborsi di quote delle indennita' ai comuni, anche con pagamenti in conto, sono emanate con Regio decreto su proposta del Ministro per l'interno di concerto con quello per le finanze.

Testo in vigore dal 9 agosto 1934 al 8 febbraio 1941

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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265~art115 · fonte del testo

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