Per i comuni o centri abitati con popolazione inferiore ai cinquemila abitanti, nei quali non esista farmacia e sia andato deserto il concorso aperto per la istituzione e l'esercizio della medesima, e' stabilita una speciale indennita' di residenza a favore del farmacista nominato in seguito a con corso. La predetta indennita' puo' essere concessa anche ai titolari di farmacie rurali non di nuova istituzione, che abbiano un reddito medio imponibile, accertato agli effetti dell'applicazione dell'imposta di ricchezza mobile nell'ultimo triennio, non superiore a lire ottomila. L'indennita' di residenza, in misura non superiore alle lire quattromila annue, e' determinata dalla Commissione indicata nell'art. 105, sentito il podesta' del comune interessato, al quale fa carico l'onere relativo, salvo rimborso di una quota, sino al massimo di due terzi, da parte del Ministero dell'interno. L'importo complessivo dei rimborsi non puo' eccedere, in ciascun anno, l'introito derivante da uno speciale contributo che sara' corrisposto da tutte le farmacie, escluse quelle rurali indicate nel quinto comma dell'art. 104. Le disposizioni relative alla misura e alle modalita' di applicazione e riscossione del contributo ed ai rimborsi di quote delle indennita' ai comuni, anche con pagamenti in conto, sono emanate con Regio decreto su proposta del Ministro per l'interno di concerto con quello per le finanze. 19

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 20 febbraio 1950, n. 54

19

La L. 20 febbraio 1950, n. 54 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La misura massima dell'indennita', di residenza a favore delle farmacie rurali, prevista dall'art. 115 del testo unico delle leggi sanitarie, modificato dall'art. 1 della legge 28 dicembre 1940, n. 1868, e' elevata da. L. 4000 a L. 80.000 annue". Ha inoltre disposto (con l'art. 5, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1 gennaio 1950.

Testo vigente dal 14 marzo 1950

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Richiamate nel testo

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Che cosa è cambiato dal 14 marzo 1950

Confronto con la versione in vigore dal 8 febbraio 1941 al 14 marzo 1950.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 20 febbraio 1950, n. 54

    La L. 20 febbraio 1950, n. 54 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La misura massima dell'indennita', di residenza a favore delle farmacie rurali, prevista dall'art. 115 del testo unico delle leggi sanitarie, modificato dall'art. 1 della legge 28 dicembre 1940, n. 1868, e' elevata da. L. 4000 a L. 80.000 annue". Ha inoltre disposto (con l'art. 5, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1 gennaio 1950.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265~art115 · fonte del testo

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