((Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, nel Caso in cui ne sia consentito l'esercizio dai fini dell'istituzione, sentiti il Consiglio provinciale di sanita' e il Comitato provinciale di assistenza e beneficenza, le Province per gli ospedali psichiatrici e per le altre istituzioni ospedaliere che da esse dipendono, sentito il Consiglio provinciale di sanita' e la Giunta provinciale amministrativa, possono essere autorizzate dal medico provinciale a gestire farmacie interne, esclusa qualsiasi facolta' di vendita di medicinali al pubblico. La decadenza dalla relativa autorizzazione e' pronunciata con decreto del medico provinciale:

  • a)per la fine dell'ente e della istituzione;
  • b)per volontaria rinuncia;
  • c)per abituale negligenza e irregolarita' nell'esercizio della farmacia o per reiterata violazione del divieto di vendita al pubblico, avvenuta dopo formale diffida fatta dal medico provinciale alla legale rappresentanza dell'ente)).

Testo vigente dal 26 giugno 1960

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Che cosa è cambiato dal 26 giugno 1960

Confronto con la versione in vigore dal 9 agosto 1934 al 26 giugno 1960. 18 parole tolte, 47 parole aggiunte in 4 capoversi.

Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, nel tolto: caso aggiunto: Caso in cui ne sia consentito l'esercizio dai fini dell'istituzione, tolto: possono essere autorizzate dal prefetto, sentiti aggiunto: sentiti il Consiglio provinciale di sanita' e il Comitato provinciale di assistenza e beneficenza, le Province per gli ospedali psichiatrici e per le altre istituzioni ospedaliere che da esse dipendono, sentito il Consiglio provinciale di sanita' e la Giunta provinciale amministrativa, aggiunto: possono essere autorizzate dal medico provinciale a gestire farmacie interne, esclusa qualsiasi facolta' di vendita di medicinali al pubblico. La decadenza dalla relativa autorizzazione e' pronunciata tolto: nel modo e nelle forme stabilite nell'articolo precedente aggiunto: con decreto del medico provinciale:

a) per la fine dell'ente tolto: o aggiunto: e della istituzione;

b) per volontaria tolto: rinunzia aggiunto: rinuncia;

c) per abituale negligenza e irregolarita' nell'esercizio della farmacia o per reiterata violazione del divieto di vendita al pubblico, avvenuta dopo formale diffida fatta dal tolto: prefetto aggiunto: medico provinciale alla legale rappresentanza dell'ente.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265~art114 · fonte del testo

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