((L'accordo collettivo nazionale di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, stabilisce i criteri da utilizzare da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano per la determinazione dell'indennita' di residenza prevista dall'articolo 115 del testo unico delle leggi sanitarie approvate con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, in favore dei titolari delle farmacie rurali. I predetti criteri tengono conto della popolazione della localita' o agglomerato rurale in cui e' ubicata la farmacia, nonche' di altri parametri indicatori di disagio, in relazione alla localizzazione delle farmacie, nonche' all'ampiezza del territorio servito. Fino a quando non viene stipulato l'accordo collettivo nazionale di cui al primo comma, l'indennita' di residenza in favore dei titolari delle farmacie rurali continua ad essere determinata sulla base delle norme preesistenti.)). Al comune che gestisca la farmacia rurale secondo le norme stabilite dal regio decreto 15 ottobre 1925, numero 2578, ed in base alla presente legge, spetta un contributo annuo a carico dello Stato pari alla misura dell'indennita' stabilita ai commi precedenti a favore dei farmacisti rurali, ridotta della quota dovuta dal comune. Per i comuni e i centri abitati con popolazione fino a 3.000 abitanti le amministrazioni comunali hanno facolta' di concedere ai titolari delle farmacie rurali di nuova istituzione, nonche' ai dispensari di cui al terzo comma dell'articolo 1, i locali idonei. 1a

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 5 marzo 1973, n. 40

1a

La L. 5 marzo 1973, n. 40 ha disposto (con l'articolo unico) che "Ai fini della determinazione della indennita' di residenza di cui all'articolo 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221, si tiene conto della popolazione della localita' o agglomerato rurale in cui e' ubicata la farmacia prescindendo dalla popolazione della sede farmaceutica prevista dalla pianta organica."

Testo vigente dal 19 novembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 19 novembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 10 aprile 1973 al 19 novembre 2009. 117 parole tolte, 118 parole aggiunte.

tolto: Ai titolari delle farmacie rurali, ubicate in localita' con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, l'indennita'aggiunto: L'accordo collettivo nazionale di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, stabilisce i criteri da utilizzare da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano per la determinazione dell'indennita' di residenza prevista dall'articolo 115 del testo unico delle leggi sanitarie approvate con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, tolto: e' fissata in relazione alla popolazione, nella misura che segue: lire 850.000 annue per popolazione fino a 1.000 abitanti; lire 650.000 annue per popolazione da 1.001 a 2.000 abitanti; lire 500.000 annue per popolazione da 2.001 a 3.000 abitanti. Ai titolari di farmacie rurali ubicate in localita' con popolazione superiore a 3.000 abitanti, l'indennita' puo' essere concessa fino alla misura di lire 300.000 annue purche' il loro reddito netto, definitivamente accertato agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile, non superi le lire 960.000 annue, oltre la quota di abbattimento alla base aggiunto: in favore dei titolari delle farmacie rurali. I predetti criteri tengono conto della popolazione della localita' o agglomerato rurale in cui e' ubicata la farmacia, nonche' di altri parametri indicatori di disagio, in relazione alla localizzazione delle farmacie, nonche' all'ampiezza del territorio servito. Fino a quando non viene stipulato l'accordo collettivo nazionale di cui al primo comma, l'indennita' di residenza in favore dei titolari delle farmacie rurali continua ad essere determinata sulla base delle norme preesistenti.. Al comune che gestisca la farmacia rurale secondo le norme stabilite dal regio …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1968-03-08;221~art2 · fonte del testo

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