Art. 104
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 gennaio 1985 al 17 novembre 1991. Leggi il testo vigente →
COMMA ABROGATO DALLA L. 2 APRILE 1968, N. 475. COMMA ABROGATO DALLA L. 2 APRILE 1968, N. 475. ((Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, quando particolari esigenze dell'assistenza farmaceutica locale, in rapporto alle condizioni topografiche e di viabilita', lo richiedano, possono stabilire, in aggiunta o in sostituzione del criterio della popolazione, sentita l'unita' sanitaria locale competente per territorio, un limite di distanza per il quale ogni nuova farmacia disti almeno 1.000 metri da quelle esistenti)). Il numero delle autorizzazioni per le farmacie rurali e' determinato in base ai criteri indicati nel precedente comma, escluso quello della popolazione. COMMA ABROGATO DALLA L. 2 APRILE 1968, N. 475. Chiunque apra od eserciti una farmacia senza la autorizzazione anzidetta, e' punito con l'arresto fino ad un mese e con l'ammenda da lire cinquecento a duemilacinquecento. Il prefetto, contemporaneamente alla denunzia all'autorita' giudiziaria per il procedimento penale, dispone la chiusura dell'esercizio.
Testo in vigore dal 13 gennaio 1985 al 17 novembre 1991
