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L'autorizzazione ad aprire ed esercitare una farmacia e' data, con decreto, dal prefetto, sentito il Consiglio provinciale di sanita' e con l'osservanza delle norme contenute negli articoli seguenti. Il numero delle autorizzazioni e' stabilito in modo che non vi sia piu' di una farmacia per ogni cinquemila abitanti. Quando particolari esigenze dell'assistenza farmaceutica locale, anche in rapporto alle condizioni topografiche e di viabilita', lo richiedano, puo' stabilirsi, in aggiunta o in sostituzione del criterio della popolazione, un limite di distanza, per il quale ogni nuova farmacia sia lontana almeno cinquecento metri da quelle esistenti. Il numero delle autorizzazioni per le farmacie rurali e' determinato in base ai criteri indicati nel precedente comma, escluso quello della popolazione. Sono farmacie rurali quelle istituite in comuni o centri abitati con popolazione inferiore ai cinquemila abitanti. Chiunque apra od eserciti una farmacia senza la autorizzazione anzidetta, e' punito con l'arresto fino ad un mese e con l'ammenda da lire cinquecento a duemilacinquecento. Il prefetto, contemporaneamente alla denunzia all'autorita' giudiziaria per il procedimento penale, dispone la chiusura dell'esercizio.

Testo in vigore dal 9 agosto 1934 al 12 maggio 1968

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Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 76/2008

    Questione infondata
    28 marzo 2008

    È infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 104, comma 1, del r.d. 27 luglio 1934, n. 1265, come sostituito dall'art. 2 della legge 8 novembre 1991, n. 362, censurato, in riferimento all'art. 32 della Costituzione, nella parte in cui subordina, per i soli comuni con popolazione fino a 12.500 abitanti, l'apertura di una sede farmaceutica in deroga al criterio demografico alla sussistenza di obiettive condizioni topografiche e di viabilità. Invero, la sintesi tra l'esigenza di assicurare ai cittadini la continuità territoriale e temporale del servizio farmaceutico ed agli esercenti un determinato bacino d'utenza è affidata alle scelte non irragionevoli del legislatore, in quanto il diritto alla salute, costituzionalmente riconosciuto dall'art. 32 della Costituzione, non comporta l'obbligo di rimuovere qualsivoglia condizione obiettiva all'istituzione di farmacie, ma, piuttosto, ne legittima la programmazione allo scopo di garantire la più ampia e razionale copertura di tutto il territorio nell'interesse della salute dei cittadini. In tale prospettiva, la scelta di subordinare l'apertura di farmacie, in deroga al criterio demografico, all'accertamento di alcune condizioni topografiche e di viabilità che, malgrado tutte le trasformazioni della viabilità e dei mezzi di trasporto, rendano difficili o limitino l'accesso delle popolazioni interessate alle sedi farmaceutiche già operanti, non appare manifestamente irragionevole in quanto permette di considerare le esigenze sanitarie dei gruppi sociali residenti nelle località periferiche del comune interessato. Tale interpretazione, peraltro, oltre ad essere largamente diffusa nella giurisprudenza, è conforme alla stessa lettera della norma, nella parte in cui essa richiede di valutare le particolari esigenze dell'assistenza farmaceutica della popolazione «in rapporto» alle condizioni topografiche e di viabilità. - In merito alla circostanza che il contingentamento delle farmacie è volto "ad assicurare ai cittadini la continuità territoriale e temporale del servizio ed agli esercenti un determinato bacino d'utenza", vedi, citata, sentenza n. 27/2003. - Sulla conformità della disposizione impugnata all'art. 32 della Cost., vedi, citata, anche sentenza n. 4/1996.

    Art. 32 cost. · Art. 104 Testo unico sanitarie · Art. 2 Norme di riordino del settore farmaceutico

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  • Sentenza n. 4/1996

    Questione infondata
    9 gennaio 1996

    È infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 32 Cost., dell'art. 104 del R.d. 27 luglio 1934, n. 1265, come modificato dall'art. 2 della l. 8 novembre 1991, n. 362, nella parte in cui, in deroga alla regola generale del rapporto fra popolazione comunale e numero delle farmacie, quando le condizioni topografiche e di viabilità lo richiedono consente, per i soli comuni con popolazione fino a 12.500 abitanti, di istituirne una nuova, purché sia rispettata la distanza di almeno 3.000 metri dalle altre farmacie. Posto che la programmazione delle piante organiche delle sedi farmaceutiche è finalizzata proprio a garantire la più ampia e razionale copertura del territorio nazionale nell'interesse della salute dei cittadini, e prevede strumenti di adeguamento periodico ai mutamenti numerici della popolazione ed alla dislocazione degli insediamenti abitativi, la mancata estensione ai grandi comuni del detto criterio suppletivo "topografico" non è irragionevole, date le particolari condizioni verificabili nei piccoli comuni rurali, ne' da luogo a ingiustificata disparità di trattamento, essendo le situazioni poste a raffronto non omogenee. red.: A. Greco

    Art. 3 cost. · Art. 32 cost. · Art. 104 Testo unico sanitarie · Art. 2 Norme di riordino del settore farmaceutico

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265~art104 · fonte del testo

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