Art. 7 — T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 6, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 2

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 agosto 1993 al 6 gennaio 2002. Leggi il testo vigente →

Non sono eleggibili:

  • a)i deputati regionali o consiglieri regionali; 18
  • b)i presidenti delle Giunte provinciali;
  • c)i sindaci dei Comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti;
  • d)il capo e vice capo della polizia e gli ispettori generali di pubblica sicurezza;
  • e)i capi di Gabinetto dei Ministri;
  • f)il Rappresentante del Governo presso la Regione autonoma della Sardegna, il Commissario dello Stato nella Regione siciliana, i commissari del Governo per le regioni a statuto ordinario, il commissario del Governo per la regione Friuli-Venezia Giulia, il presidente della Commissione di coordinamento per la regione Valle d'Aosta, i commissari del Governo per le province di Trento e Bolzano, i prefetti e coloro che fanno le veci nelle predette cariche;
  • g)i viceprefetti e i funzionari di pubblica sicurezza;
  • h)gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato, nella circoscrizione del loro comando territoriale. Le cause di ineleggibilita', di cui al comma precedente, non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate almeno 180 giorni prima della data di scadenza del quinquennio di durata della Camera dei deputati. Per cessazione dalle funzioni si intende la effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito, preceduta, nei casi previsti alle lettere a), b) e c) del predetto comma, dalla formale presentazione delle dimissioni e, negli altri casi, dal trasferimento, dalla revoca dell'incarico o del comando ovvero dal collocamento in aspettativa. L'accettazione della candidatura comporta in ogni caso la decadenza dalle cariche di cui alle predette lettere a), b) e c). Il quinquennio decorre dalla data della prima riunione dell'Assemblea, di cui al secondo comma del successivo art. 11. In caso di scioglimento anticipato della Camera dei deputati, le cause di ineleggibilita' anzidette non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di scioglimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

18

La Corte Costituzionale, con sentenza 11 giugno-28 luglio 1993, n. 344 (in G.U. 1a s.s. 04/08/1993 n. 32), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 7, primo comma, lettera a), del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione alla Camera dei deputati)."

Testo in vigore dal 5 agosto 1993 al 6 gennaio 2002

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 7, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 27336/2025

    13 ottobre 2025
    • Elezioni

    In tema di elezione dei membri del Parlamento Europeo, alla luce di un'interpretazione logica e sistematica, non può essere applicata, in forza del generico rinvio disposto dall'art. 51 della l. n. 18 del 1979, la disciplina dettata dall'art. 7 del d.P.R. n. 361 del 1957, secondo cui i sindaci dei comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti non sono eleggibili alla carica di deputati della Repubblica Italiana, qualora non abbiano presentato le proprie dimissioni ed effettivamente cessato dall'esercitare le relative funzioni e, comunque, qualora accettino la candidatura all'elezione alla carica di deputato, decadono dalla carica di sindaco; pertanto, i sindaci dei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti e delle città metropolitane possono essere eletti alla carica di membro del Parlamento europeo, anche se devono, poi, ai sensi dell'art. 6 della l. n. 18 del 1979, dichiarare, entro 30 giorni dalla proclamazione, se optano per tale carica o per la conservazione di quella ricoperta, dovendo, altrimenti, dall'ufficio elettorale nazionale essere dichiarati decaduti dalla prima.

    Art. 7 · Art. 4 Elezione dei ((membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia)) · Art. 6 Elezione dei ((membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia)) · Art. 51 Elezione dei ((membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia))

    Rassegna di ottobre 2025, p. 19 ↗

Tutte le 6 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di ottobre 2025 ↗.

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 344/1993

    Ha colpito questo articolo
    28 luglio 1993

    Secondo la costante giurisprudenza della Corte, l'autonomia del giudizio 'a quò preclude al giudice costituzionale di procedere a una nuova valutazione dei presupposti processuali e lo autorizza a disattendere la posizione del giudice rimettente sulla rilevanza soltanto quando quest'ultima dovesse risultare palesemente arbitraria ovvero basata su argomentazioni del tutto implausibili. (Nella specie, concernente la questione di legittimità costituzionale delle previsioni relative all'ineleggibilità alla Camera dei deputati dei consiglieri regionali, contenute nell'art. 7, primo comma, lett. a), del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (sulla quale v. massima B) sollevata in un giudizio innanzi al Tribunale di Firenze, vertente sulla legittimità del provvedimento di sospensione, da parte del Consiglio della Regione Toscana, della presa d'atto delle dimissioni, presentate in ossequio alla norma impugnata da un consigliere regionale, la Corte ha respinto la eccezione di inammissibilità avanzata al riguardo dall'Avvocatura dello Stato, avendo ritenuto non implausibile l'assunto interpretativo addotto dal giudice rimettente a sostegno della rilevanza, secondo cui, la presa d'atto delle dimissioni essendo configurabile come atto recettizio delle dimissioni stesse, la illegittimità di queste può comportare la illegittimità di quella). - In termini v., fra le altre, S. nn. 238/1993, 163/1993, 103/1993, nonché 436/1992.

    Art. 7 Testo unico recanti norme per la elezione della Camera dei deputati · Art. 2 Modifiche alla legge 6 febbraio 1948, n. 29, "Norme per la elezione del Senato della Repubblica"

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 5/1978

    Questione infondata
    16 gennaio 1978

    Secondo l'art. 51 Cost. l'eleggibilita` e` la norma, l'ineleggibilita` e` l'eccezione, e le cause di ineleggibilita` devono rigorosamente contenersi entro i limiti di quanto sia ragionevolmente indispensabile per garantire la soddisfazione delle esigenze di pubblico interesse cui sono preordinate. Peraltro il legislatore, nell'esercizio della sua discrezionalita`, puo` stabilire, per categorie generali ed astratte, cause di ineleggibilita` volte ad assicurare la libera e genuina espressione del voto popolare cosicche`, essendo a cio` finalizzata, non contrastano con il generale diritto di accedere alle cariche elettive, garantito dall'art. 51 Cost., le norme che sanciscono l'ineleggibilita` alla Camera e al Senato del consigliere regionale candidatosi in circoscrizioni elettorali comprese nell'ambito territoriale della Regione, (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 7, quarto comma, del d.P.R. 30 marzo 1957 n. 361 e dell'art. 2 della L. 27 febbraio 1958 n. 64, in riferimento all'art. 51 della Costituzione). - cfr. S.nn. 46/1969; 38/1971; 45/1977.

    Art. 7 Testo unico recanti norme per la elezione della Camera dei deputati · Art. 3 cost. · Art. 51 cost. · Art. 2 Modifiche alla legge 6 febbraio 1948, n. 29, "Norme per la elezione del Senato della Repubblica"

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 5 agosto 1993

Confronto con la versione in vigore dal 10 settembre 1991 al 5 agosto 1993.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale, con sentenza 11 giugno-28 luglio 1993, n. 344 (in G.U. 1a s.s. 04/08/1993 n. 32), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 7, primo comma, lettera a), del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione alla Camera dei deputati)."

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Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-03-30;361~art7 · fonte del testo

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