Art. 6 — D. L. 10 marzo 1946, n. 74 artt. 8 e 9 e L. 20 gennaio 1948, n. 6, art. 5

((Non sono eleggibili:

  • a)i deputati regionali o consiglieri regionali;
  • b)i presidenti delle Deputazioni provinciali;
  • c)i sindaci dei Comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti;
  • d)il capo e vice capo della polizia e gli ispettori generali di pubblica sicurezza;
  • f)l'Alto Commissario per la Sardegna, il Commissario dello Stato nella Regione siciliana, i prefetti o chi ne fa le veci;
  • g)i vice-prefetti e i funzionari di pubblica sicurezza;
  • h)gli ufficiali generali e gli ammiragli, gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato, nella circoscrizione del loro comando territoriale. Le cause di ineleggibilita', di cui ai comma precedenti non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate almeno 180 giorni prima della data di scadenza del quinquennio di durata della Camera dei deputati. Per cessazione dalle funzioni si intende la effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito, preceduta, nei casi previsti alle lettere a), b) e c) del predetto comma, dalla formale presentazione delle dimissioni. L'accettazione della candidatura comporta in ogni caso la decadenza dalle cariche di cui alle predette lettere a), b) e c). Il quinquennio decorre dalla data della prima riunione dell'Assemblea, di cui al secondo comma del successivo art. 9. In caso di scioglimento anticipato della Camera dei deputati, le cause di ineleggibilita' anzidette non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data del decreto di scioglimento)).

Testo vigente dal 27 giugno 1956

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 27 giugno 1956

Confronto con la versione in vigore dal 6 febbraio 1948 al 27 giugno 1956. 37 parole tolte, 131 parole aggiunte in 7 capoversi.

b) i presidenti delle tolto: deputazioni aggiunto: Deputazioni provinciali;

c) i sindaci dei tolto: capoluoghi di provincia aggiunto: Comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti;

d) il capo e vicetolto: - capo della polizia e gli ispettori generali di pubblica sicurezza;

tolto: e) i capi di Gabinetto dei Ministri;

g) i tolto: magistrati, salvo che si trovino in aspettativa all'atto dell'accettazione della candidatura;

tolto: h) i vice-prefetti e i funzionari di pubblica sicurezza;

tolto: iaggiunto: h) gli ufficiali generali e gli ammiragli, gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato, nella circoscrizione del loro comando territoriale. Le cause di ineleggibilita' tolto: stabilite in questo articoloaggiunto: , di cui ai comma precedenti non hanno effettotolto: , se le funzioni esercitate siano cessate almeno tolto: novanta aggiunto: 180 giorni prima della data tolto: dei decreto di convocazione dei comizi elettorali aggiunto: di scadenza del quinquennio di durata della Camera dei deputati. Per cessazione dalle funzioni si intende la effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito, preceduta, nei casi previsti alle lettere a), b) e c) del predetto comma, dalla formale presentazione delle dimissioni. L'accettazione della candidatura comporta in ogni caso la decadenza dalle cariche di cui alle predette lettere a), b) e c). Il quinquennio decorre dalla data della prima riunione dell'Assemblea, di cui al secondo comma del successivo art. 9. In caso di scioglimento anticipato della Camera dei deputati, le cause di ineleggibilita' anzidette non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data del decreto di scioglimento.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-02-05;26~art6 · fonte del testo

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