Il comune dovere di imparzialita` non permette di parificare i magistrati ai pubblici dipendenti, essendo dalla Costituzione riservata solo ai primi, per la natura della loro funzione, una disciplina del tutto particolare che, da un lato, assicura una posizione peculiare, e, dall'altro, comporta correlativamente l'imposizione di speciali doveri; inoltre, al magistrato e` affidata la tutela giurisdizionale del cittadino rispetto agli atti della pubblica amministrazione e cio` esclude la possibilita` di parificazione tra il giudice, a cui spetta tale potere, e il pubblico funzionario, sugli atti del quale il potere stesso viene esercitato; infine, non sono applicabili ai magistrati, per la loro posizione costituzionale, gli istituti connessi con il principio gerarchico. Mancando, pertanto, il requisito dell'omogeneita` delle situazioni giuridiche, non viola il principio di eguaglianza la norma che sancisce soltanto per i magistrati e non anche per i dipendenti della pubblica amministrazione il divieto di esercitare le funzioni nella circoscrizione in cui si sono svolte le elezioni per cinque anni dalla mancata elezione. Ne` e` irrazionale il fatto che tale divieto concerna soltanto i magistrati non appartenenti alle giurisdizioni superiori, in quanto questi, se non vi fosse l'incompatibilita` in esame, dovrebbero necessariamente ed esclusivamente occuparsi di processi relativi alla circoscrizione in cui hanno posto la propria candidatura, mentre per il magistrato della giurisdizione superiore, che ha competenza su tutto il territorio nazionale, la cognizione di tali processi e` puramente eventuale ed episodica, e comunque evitabile. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 3 cost. - della questione di legittimita` costituzionae dell' art. 8, secondo comma, del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361). - cfr. S. n. 145/76 e n.100/81.
Art. 8 Testo unico recanti norme per la elezione della Camera dei deputati · Art. 3 Testo unico recanti norme per la elezione della Camera dei deputati · Art. 51 Testo unico recanti norme per la elezione della Camera dei deputati