[1](T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 6, lett. g), e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 3).

[2]I magistrati - esclusi quelli in servizio presso le giurisdizioni superiori -((, anche in caso di scioglimento anticipato della Camera dei deputati e di elezioni suppletive,)) non sono eleggibili nelle circoscrizioni sottoposte, in tutto o in parte, alla giurisdizione degli uffici ai quali si sono trovati assegnati o presso i quali hanno esercitato le loro funzioni in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura. Non sono in ogni caso eleggibili se, all'atto dell'accettazione della candidatura, non si trovino in aspettativa. I magistrati che sono stati candidati e non sono stati eletti non possono esercitare per un periodo di cinque anni le loro funzioni nella circoscrizione nel cui ambito si sono svolte le elezioni.

Testo vigente dal 23 febbraio 1997

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 172/1982

    Questione infondata
    26 ottobre 1982

    Il comune dovere di imparzialita` non permette di parificare i magistrati ai pubblici dipendenti, essendo dalla Costituzione riservata solo ai primi, per la natura della loro funzione, una disciplina del tutto particolare che, da un lato, assicura una posizione peculiare, e, dall'altro, comporta correlativamente l'imposizione di speciali doveri; inoltre, al magistrato e` affidata la tutela giurisdizionale del cittadino rispetto agli atti della pubblica amministrazione e cio` esclude la possibilita` di parificazione tra il giudice, a cui spetta tale potere, e il pubblico funzionario, sugli atti del quale il potere stesso viene esercitato; infine, non sono applicabili ai magistrati, per la loro posizione costituzionale, gli istituti connessi con il principio gerarchico. Mancando, pertanto, il requisito dell'omogeneita` delle situazioni giuridiche, non viola il principio di eguaglianza la norma che sancisce soltanto per i magistrati e non anche per i dipendenti della pubblica amministrazione il divieto di esercitare le funzioni nella circoscrizione in cui si sono svolte le elezioni per cinque anni dalla mancata elezione. Ne` e` irrazionale il fatto che tale divieto concerna soltanto i magistrati non appartenenti alle giurisdizioni superiori, in quanto questi, se non vi fosse l'incompatibilita` in esame, dovrebbero necessariamente ed esclusivamente occuparsi di processi relativi alla circoscrizione in cui hanno posto la propria candidatura, mentre per il magistrato della giurisdizione superiore, che ha competenza su tutto il territorio nazionale, la cognizione di tali processi e` puramente eventuale ed episodica, e comunque evitabile. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 3 cost. - della questione di legittimita` costituzionae dell' art. 8, secondo comma, del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361). - cfr. S. n. 145/76 e n.100/81.

    Art. 8 Testo unico recanti norme per la elezione della Camera dei deputati · Art. 3 Testo unico recanti norme per la elezione della Camera dei deputati · Art. 51 Testo unico recanti norme per la elezione della Camera dei deputati

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Richiamate nel testo

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Che cosa è cambiato dal 23 febbraio 1997

Confronto con la versione in vigore dal 5 agosto 1993 al 23 febbraio 1997. 14 parole aggiunte.

I magistrati - esclusi quelli in servizio presso le giurisdizioni superiori -aggiunto: , anche in caso di scioglimento anticipato della Camera dei deputati e di elezioni suppletive, non sono eleggibili nelle circoscrizioni sottoposte, in tutto o in parte, alla giurisdizione …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-03-30;361~art8 · fonte del testo

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