Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 maggio 2015 al 12 novembre 2017. Leggi il testo vigente →

((1. L'assegnazione del numero dei seggi alle singole circoscrizioni di cui alla tabella A allegata al presente testo unico, e' effettuata, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla piu' recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, da emanare contestualmente al decreto di convocazione dei comizi. 2. Con il medesimo decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1 e' determinato, per ciascuna circoscrizione, il numero di seggi da attribuire nei collegi plurinominali sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla piu' recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica. 3. Salvo quanto disposto dall'articolo 2, i seggi spettanti a ciascuna circoscrizione ai sensi del comma 1 del presente articolo sono assegnati in collegi plurinominali, nei quali e' assegnato un numero di seggi non inferiore a tre e non superiore a nove)). 42

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 6 maggio 2015, n. 52

42

con decorrenza dal 1 luglio 2016

La L. 6 maggio 2015, n. 52 ha disposto (con l'art. 2, comma 35) che la presente modifica si applica per le elezioni della Camera dei deputati a decorrere dal 1° luglio 2016.

Testo in vigore dal 23 maggio 2015 al 12 novembre 2017

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Sentenza n. 48/2021

    Parametro
    26 marzo 2021

    1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 18-bis, comma 2, del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati) sollevate, in riferimento agli artt. 1, secondo comma, 3, 48, secondo comma, 51, primo comma, e 117, primo comma, della Costituzione quest'ultimo in relazione all'art. 3 de…

    Art. 18-bis Testo unico recanti norme per la elezione della Camera dei deputati · Art. 1 cost. · Art. 3 cost. · Art. 48 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 192/1982

    Parametro
    17 novembre 1982

    dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 119 del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 53, primo comma, e 36, terzo comma, della Costituzione, sollevate dal pretore di Ravenna con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale,…

    Art. 119 Testo unico recanti norme per la elezione della Camera dei deputati · Art. 3 cost. · Art. 53 cost. · Art. 36 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 172/1982

    Parametro
    26 ottobre 1982

    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, secondo comma, d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, sollevata con riferimento agli artt. 3 e 51, primo e terzo comma, nonché 107, primo comma, della Costituzione dal Tribunale amministrativo regionale del Piemonte con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo d…

    Art. 8 Testo unico recanti norme per la elezione della Camera dei deputati · Art. 3 Testo unico recanti norme per la elezione della Camera dei deputati · Art. 51 Testo unico recanti norme per la elezione della Camera dei deputati

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 23 maggio 2015

Confronto con la versione in vigore dal 21 agosto 1993 al 23 maggio 2015. 11 parole tolte, 101 parole aggiunte.

aggiunto: 1. L'assegnazione del numero dei seggi alle singole circoscrizionitolto: , di cui alla tabella A allegata al presente testo unico, e' effettuata tolto: -aggiunto: , sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla piu' recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto tolto: Centrale di Statistica - aggiunto: nazionale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, tolto: promosso dal Ministro per l'interno, da emanarsi contemporaneamente aggiunto: su proposta del Ministro dell'interno, da emanare contestualmente al decreto di convocazione dei comiziaggiunto: . 2. Con il medesimo decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1 e' determinato, per ciascuna circoscrizione, il numero di seggi da attribuire nei collegi plurinominali sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla piu' recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica. 3. Salvo quanto disposto dall'articolo 2, i seggi spettanti a ciascuna circoscrizione ai sensi del comma 1 del presente articolo sono assegnati in collegi plurinominali, nei quali e' assegnato un numero di seggi non inferiore a tre e non superiore a nove.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 6 maggio 2015, n. 52

    La L. 6 maggio 2015, n. 52 ha disposto (con l'art. 2, comma 35) che la presente modifica si applica per le elezioni della Camera dei deputati a decorrere dal 1° luglio 2016.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-03-30;361~art3 · fonte del testo

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