Il Senato della Repubblica e' eletto su base regionale. Salvo i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, i seggi sono ripartiti tra le regioni a norma dell'articolo 57 della Costituzione sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla piu' recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi. ((Il territorio nazionale e' suddiviso in un numero di collegi uninominali pari ai tre ottavi del totale dei seggi da eleggere nelle circoscrizioni regionali, con arrotondamento all'unita' piu' prossima, assicurandone uno per ogni circoscrizione. Fatti salvi i collegi uninominali delle regioni che eleggono un solo senatore e quelli del Trentino-Alto Adige/Südtirol, i)) restanti collegi uninominali sono ripartiti nelle altre regioni proporzionalmente alla rispettiva popolazione. In tali collegi uninominali risulta eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti validi. Per la assegnazione degli altri seggi ciascuna circoscrizione regionale e' ripartita in collegi plurinominali costituiti, di norma, dall'aggregazione del territorio di collegi uninominali contigui e tali che a ciascuno di essi sia assegnato, di norma, un numero di seggi non inferiore a due e non superiore a otto. L'assegnazione dei seggi alle liste e alle coalizioni di liste nei collegi plurinominali si effettua con metodo proporzionale, ai sensi dell'articolo 17. Con il medesimo decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla piu' recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, e' determinato il numero complessivo di seggi da attribuire in ciascuna circoscrizione regionale nei collegi plurinominali, compresi i seggi spettanti ai collegi uninominali. ((Le regioni che eleggono un solo senatore sono costituite)) in unico collegio uninominale. La regione Trentino-Alto Adige e' costituita in sei collegi uninominali definiti ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 422 ((, ovvero in un numero di collegi uninominali individuato nel numero pari piu' alto nel limite dei seggi assegnati alla regione)). La restante quota di seggi spettanti alla regione e' attribuita con metodo del recupero proporzionale.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 26 aprile 2005, n. 64, convertito con modificazioni dalla L. 25 giugno 2005, n. 110

4

Il D.L. 26 aprile 2005, n. 64, convertito con modificazioni dalla L. 25 giugno 2005, n. 110, ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che nelle ipotesi di cui al comma 1 del suddetto decreto, anche in deroga a quanto previsto dal presente art. 1, comma 2 la determinazione del numero dei seggi da assegnare in ragione proporzionale in ciascuna circoscrizione e regione e' effettuata per l'elezione del Senato della Repubblica, di modo che il numero di seggi destinati al riparto con metodo proporzionale, in ogni regione, si ottiene sottraendo dal numero di seggi spettanti a ciascuna regione ai sensi del terzo e quarto comma dell'articolo 57 della Costituzione, il numero di seggi da attribuire, in base alla normativa vigente al momento dello scioglimento delle Camere, nei collegi uninominali di ciascuna regione.

Testo vigente dal 26 giugno 2019

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 26 giugno 2019

Confronto con la versione in vigore dal 12 novembre 2017 al 26 giugno 2019. 35 parole tolte, 75 parole aggiunte.

… del Consiglio dei ministri, contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi. Il territorio nazionaletolto: , con eccezione della Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste e aggiunto: e' suddiviso in un numero di collegi uninominali pari ai tre ottavi del totale dei seggi da eleggere nelle circoscrizioni regionali, con arrotondamento all'unita' piu' prossima, assicurandone uno per ogni circoscrizione. Fatti salvi i collegi uninominali delle regioni che eleggono un solo senatore e quelli del Trentino-Alto Adige/Südtirol, tolto: e' suddiviso in 109 collegi uninominali nell'ambito delle circoscrizioni regionali. Nella regione Molise e' costituito un collegio uninominale. I aggiunto: i restanti collegi uninominali sono ripartiti nelle altre regioni proporzionalmente alla rispettiva popolazione. In … di liste nei collegi plurinominali si effettua con metodo proporzionale, ai sensi dell'articolo 17. tolto: 2-ter. Con il medesimo decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1, … in ciascuna circoscrizione regionale nei collegi plurinominali, compresi i seggi spettanti ai collegi uninominali tolto: La regione Valle d'Aosta e' costituitaaggiunto: . Le regioni che eleggono un solo senatore sono costituite in unico collegio uninominale. La regione Trentino-Alto Adige e' costituita in sei collegi uninominali definiti ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 422aggiunto: , ovvero in un numero di collegi uninominali individuato nel numero pari piu' alto nel limite dei seggi assegnati alla regione. La restante quota di seggi spettanti alla regione e' attribuita con metodo del recupero proporzionale.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-12-20;533~art1 · fonte del testo

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