Art. 5 — Modalità per l'assegnazione dei seggi ai singoli Collegi

L'assegnazione del numero dei seggi ai singoli Collegi, di cui alla tabella A allegata al testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, modificata dal punto V della legge 31 marzo 1953, n. 148 della presente legge e' effettuata - sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla piu' recente pubblicazione ufficiale dell'istituto centrale di statistica - con decreto del Presidente della Repubblica, promosso dal Ministro per l'interno, da emanarsi contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.

Testo vigente dal 12 giugno 1956

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1956-05-16;493~art5 · fonte del testo

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