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L'assegnazione del numero dei seggi ((alle singole circoscrizioni)), di cui alla tabella A allegata al presente testo unico, e' effettuata - sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla piu' recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto Centrale di Statistica - con decreto del Presidente della Repubblica, promosso dal Ministro per l'interno, da emanarsi contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.
Testo in vigore dal 21 agosto 1993 al 23 maggio 2015
