Corte costituzionale

Sentenza n. 172/1982

Questione dichiarata infondata · depositata il 26/10/1982 · relatore Francesco Saja

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma

secondo, del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico

delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati),

promosso con ordinanza emessa il 9 dicembre 1980 dal Tribunale

amministrativo regionale per il Piemonte, sul ricorso proposto da

Ambrosini Giangiulio contro il Ministero di grazia e giustizia ed

altro, iscritta al n. 190 del registro ordinanze 1981 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 221 del 12 agosto 1981.

Visti l'atto di costituzione di Ambrosini Giangiulio e l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 15 giugno 1982 il Giudice relatore

Francesco Saja;

uditi l'avv. Claudio Dal Piaz, per Ambrosini Giangiulio e

l'avvocato dello Stato Carlo Carbone, per il Presidente del Consiglio

dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Il dott. Giangiulio Ambrosini, magistrato di tribunale con funzioni

di giudice del Tribunale di Torino, veniva collocato in aspettativa per

motivi elettorali a decorrere dal 27 aprile 1979 e fino alla

proclamazione dell'esito della consultazione del giugno successivo,

nella quale il medesimo, presentatosi candidato per la Camera dei

deputati, risultava non eletto.

Con decreto presidenziale del 4 dicembre 1979, emesso su conforme

deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, il dott.

Ambrosini veniva richiamato in servizio ed assegnato d'ufficio alla

Pretura di Roma, in applicazione dell'art. 8, secondo comma, d.P.R. 30

marzo 1957 n. 361 (testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione

della Camera dei deputati) secondo cui i magistrati che sono stati

candidati e non sono stati eletti non possono esercitare per un periodo

di cinque anni le loro funzioni nella circoscrizione nei cui ambito si

sono svolte le elezioni.

Egli ricorreva al Tribunale amministrativo regionale del Piemonte

contro il detto provvedimento e il giudice adito, con ordinanza del 9

dicembre 1980, sollevava questione di legittimità costituzionale

dell'art. 8, secondo comma, citato.

Il Tribunale dubita anzitutto che la disposizione contrasti col

principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost., ponendo i magistrati,

rispetto agli altri pubblici dipendenti, in una situazione di sfavore

non giustificato dalla necessaria salvaguardia della loro indipendenza

ed imparzialità.

Il Tribunale dubita altresì che la norma in questione contrasti

con l'art. 51, primo comma, Cost. risolvendosi essa, per gli effetti

pregiudizievoli sul rapporto di servizio del magistrato, in una

ingiustificata limitazione al diritto di accesso alle cariche elettive,

nonché con lo stesso art. 51, terzo comma, ultima parte, che

attribuisce ai candidati eletti il diritto di conservare il posto di

lavoro.

Infine il Tribunale prospetta il dubbio di contrasto tra la

disposizione impugnata e l'art. 107, primo comma, Cost., poiché essa

limita l'autonomia di giudizio del Consiglio superiore della

magistratura, affidandogli la mera ricezione di scelte già operate in

sede politica e di conseguenza rigidamente prefigurate dal legislatore

ordinario.

L'ordinanza, regolarmente notificata e comunicata, è stata

pubblicata nella G. U. n. 221 del 12 agosto 1981.

La parte privata si è costituita chiedendo dichiararsi la

illegittimità costituzionale della norma denunziata.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, intervenuta, nega che il

trattamento differenziato, riservato ai magistrati dalla disposizione

impugnata, sia privo di giustificazione, stante la non assimilabilità

della funzione giudiziaria alle altre funzioni pubbliche; non

assimilabilità dimostrata, tra l'altro, dalle disposizioni degli artt.

101 (soggezione del giudice soltanto alla legge) e 104 (autonomia e

indipendenza della magistratura) Cost.

L'art. 8 d.P.R. n. 361 del 1957 si giustifica costituzionalmente,

secondo l'interveniente, in quanto serve ad assicurare che il giudice

non solo sia ma anche appaia imparziale, prevenendo perciò il sospetto

che, nella circoscrizione in cui non è stato eletto, egli possa essere

influenzato da risentimenti per l'esito non favorevole della

candidatura. Nega, infine, l'interveniente che il giudice fornito di

competenza territoriale limitata sia ingiustificatamente sfavorito di

fronte al magistrato appartenente ad un organo centrale, giacché le

dimensioni della competenza di quest'ultimo escludono il pericolo di

inquinamento politico delle funzioni e rendono così inutile, oltreché

impossibile, l'operatività della norma impugnata. Considerato in diritto :

1. - Con l'ordinanza di rimessione il Tribunale amministrativo

regionale del Piemonte ha sollevato questione di legittimità

costituzionale relativamente all'art. 8, secondo comma, d.P.R. 30 marzo

1957 n. 361, per cui i magistrati - esclusi quelli delle

giurisdizioni superiori -, che sono stati candidati alle elezioni della

Camera dei deputati e non sono stati eletti, non possono esercitare per

un periodo di cinque anni le loro funzioni nella circoscrizione in cui

si sono svolte le elezioni. Per il giudice a quo la norma sarebbe in

contrasto:

a) con l'art. 3 primo comma della Costituzione, in quanto riserva

ai magistrati un trattamento ingiustificatamente più sfavorevole

rispetto ai dipendenti pubblici che svolgono funzioni non meno delicate

e socialmente rilevanti di quelle giudiziarie; ed in quanto altresi la

limitazione concerne soltanto i magistrati di merito e non anche quelli

appartenenti alle giurisdizioni superiori;

b) con l'art. 51 primo e terzo comma della Costituzione, in quanto

limita senza sufficienti giustificazioni il diritto dei magistrati

all'accesso ad una carica elettiva, pregiudicando il loro rapporto di

servizio;

c) con l'art. 107 primo comma della Costituzione, in quanto, in

materia di inamovibilità dei magistrati, limita l'autonomia di

giudizio del Consiglio superiore della magistratura, affidandogli la

mera ricezione di scelte già operate in sede politica e di conseguenza

rigidamente prefigurate dal legislatore ordinario.

2. - In relazione al primo profilo della censura sub a, il giudice

a quo, premesso che il dovere di imparzialità è comune ai magistrati

ed ai dipendenti della pubblica amministrazione, prospetta il dubbio

che la ricordata limitazione del cit. art. 8, secondo comma, d.P.R. 30

marzo 1957 n. 361, sancita soltanto per i primi, confligga con l'art. 3

Cost. perché consentirebbe un'irrazionale disparità di trattamento.

La censura non sembra convincente, difettando nella specie il

requisito dell'omogeneità delle situazioni giuridiche, il quale

costituisce il necessario presupposto per l'applicabilità del cit.

art. 3.

Il comune dovere di imparzialità non permette, invero, di

parificare i magistrati ai pubblici dipendenti, essendo dalla

Costituzione riservata solo ai primi, per la natura della loro

funzione, una disciplina del tutto particolare, contenuta nel Titolo IV

(art. 101 e segg.); questa disciplina, da un lato, assicura una

posizione peculiare, dall'altro, correlativamente, comporta

l'imposizione di speciali doveri.

Il principio, che è stato affermato da questa Corte con le

sentenze 8 giugno 1981 n. 100 e 22 giugno 1976 n. 145, non può non

essere ribadito, considerata la sua indubbia esattezza, anche nel

presente giudizio.

Con l'opinione del giudice a quo contrasta, in particolare, il

fatto che al magistrato è affidata la tutela giurisdizionale del

cittadino rispetto agli atti della pubblica amministrazione, il che

esclude la possibilità di parificazione, prospettata nell'ordinanza di

rimessione, tra il giudice, a cui spetta tale potere, e il pubblico

funzionario, sugli atti del quale il potere stesso viene esercitato. E

contrasta altresì il fatto che il giudice opera in piena autonomia

funzionale (art. 101, secondo comma, Cost.) e organica (art. 104, primo

comma, Cost.), sicché non sono a lui applicabili quegli istituti

connessi col principio gerarchico (potere di impartire ordini, potere

sostitutivo, potere di annullamento). che consentono di controllare e

condizionare l'iniziativa del singolo funzionario amministrativo.

Pertanto, non può essere ritenuta illegittima una norma, quale

quella denunciata, che sancisce l'incompatibilità suindicata soltanto

per i magistrati e non pure per i dipendenti della pubblica

amministrazione.

3. - Nel la censura può dirsi fondata sotto il secondo profilo

prospettato, secondo cui, essendo esclusi dalla limitazione i

magistrati delle giurisdizioni superiori, si configurerebbe nei

riguardi degli altri magistrati, ai quali l'incompatibilità si

riferisce, un'ingiustificata disparità di trattamento.

Anche qui, invero, non possono ritenersi omogenee le situazioni

messe a confronto.

Si potrebbe anzitutto osservare che può esservi un impedimento di

natura tecnica, riuscendo impossibile o comunque estremamente difficile

la destinazione ad altro ufficio del magistrato appartenente a una

giurisdizione superiore (Corte di cassazione, Consiglio di Stato, Corte

dei conti).

Ma quel che più conta è che il magistrato non appartenente ad una

giurisdizione superiore, se non vi fosse l'incompatibilità in esame,

dovrebbe necessariamente ed esclusivamente occuparsi di processi

relativi alla circoscrizione in cui ha posto la sua candidatura, mentre

per il magistrato della giurisdizione superiore, la quale ha competenza

sull'intero territorio nazionale, la cognizione di tali processi è

puramente eventuale ed episodica. Pertanto l'inconveniente, che il

legislatore ha voluto evitare, si presenta nei confronti di

quest'ultimo in proporzioni notevolmente minori e, peraltro, può

essere completamente evitato mediante l'assegnazione di processi

provenienti da altre circoscrizioni.

Tutto ciò, come si è già accennato, esclude che vi sia

omogeneità tra le due situazioni, per cui deve ritenersi che il

legislatore ha legittimamente predisposto una disciplina differenziata

nei casi anzidetti.

4. - Il giudice a quo dubita poi della legittimità costituzionale

della norma denunziata con riferimento all'art. 51, primo e terzo

comma, Cost.

Il cit. art. 51, primo comma, dopo aver riaffermato il principio di

eguaglianza fra tutti i cittadini per l'ammissione ai pubblici uffici e

alle cariche elettive, rinvia alla legge ordinaria per la

determinazione dei requisiti necessari ("Tutti i cittadini dell'uno e

dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche

elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti

dalla legge"). Ed è proprio per effetto di tale rinvio che il

legislatore ha fissato nelle varie leggi i requisiti attitudinali

necessari e, in particolare, le cause di ineleggibilità, che sono

state ritenute da questa Corte pienamente legittime se contenute entro

limiti razionali. In verità, nella specie non trattasi propriamente di

ineleggibilità, non incidendo la norma denunciata sull'elettorato

passivo. Tuttavia, il giudice a quo rileva che la perdita della sede,

in caso di soccombenza del magistrato nelle elezioni, potrebbe incidere

negativamente sulla di lui volontà e sconsigliarlo a presentarsi quale

candidato.

Anche sotto tale angolo visuale, la censura però non regge.

Come già accennato, infatti, non può ritenersi arbitraria e

irrazionale una norma che vieta al magistrato di esercitare le funzioni

giurisdizionali nella medesima circoscrizione in cui, avendovi svolto

una campagna elettorale, ha verosimilmente potuto contrarre, secondo

l'id quod plerumque accidit, rapporti della più diversa natura (di

amicizia, di contrapposizione, di riconoscenza, di risentimento, ecc.),

rapporti che potrebbero far apparire dubbia la correttezza delle sue

decisioni.

Anche il limite temporale di cinque anni non sembra arbitrariamente

fissato dalla legge, rientrando nel potere discrezionale del

legislatore, qui quanto mai ampio, stabilire il termine entro cui

possono ritenersi eliminate le possibili implicazioni personalistiche

di una campagna elettorale. Si tratta, peraltro, del termine

corrispondente a quello della durata normale di legislatura, durante il

quale anche i magistrati eletti non hanno alcun contatto funzionale con

la circoscrizione in cui si sono presentati quali candidati, perché

posti in aspettativa (art. 88 d.P.R. cit.).

Né rilevano tutte quelle considerazioni, che l'ordinanza di

rimessione ha ritenuto di svolgere circa la partecipazione del

magistrato alla vita politica, giacché il relativo diritto, che

indubbiamente in materia deve essere riconosciuto, non può non essere

limitato dalla sussistenza di altri beni giuridici costituzionalmente

protetti, quali il buon andamento della giustizia e il prestigio

dell'ordine giudiziario (cfr. in proposito le cit. sent. n. 145/1976 e

n. 100/1981).

5. - Il giudice a quo dubita poi che la norma denunciata sia in

contrasto con l'art. 51, terzo comma, della Costituzione, nella parte

in cui esso dispone che il chiamato a funzioni pubbliche elettive ha

diritto a conservare il posto di lavoro.

Anzitutto, è da osservare al riguardo che il precetto

costituzionale si riferisce al soggetto che è stato chiamato a

funzioni pubbliche elettive, mentre nella specie in esame si presuppone

che il magistrato sia rimasto soccombente, e solo proprio in relazione

a tale soccombenza entra in funzione la disposizione denunziata.

Ma, se pure una estensione fosse possibile, è decisivo rilevare

che, in precedenza, questa Corte si è occupata dell'interpretazione

del precetto suindicato, ed ha ritenuto che "conservare il posto" vuol

dire soltanto mantenere il rapporto di lavoro o di impiego, ma non già

continuare nell'esercizio delle funzioni espletate dall'impiegato

interessato (cfr. sent. 18 febbraio 1960 n. 6).

Tale criterio si fonda sul significato che la formula legislativa

ha tradizionalmente nel nostro ordinamento, come con numerosi richiami

la ricordata sentenza ha avuto cura di dimostrare, il che né

l'ordinanza di rimessione né l'interessato hanno contestato. D'altro

lato, ciò è imposto anche da esigenze logiche, in quanto, con un

diverso orientamento, si avrebbero gravi inconvenienti e, in

particolare, potrebbe essere compromessa la funzionalità degli uffici

per i quali il personale previsto dal ruolo organico risulti già

esiguo.

6. - Rimane da esaminare l'ultimo problema sollevato dall'ordinanza

di rimessione, secondo cui la disposizione denunziata, sancendo

direttamente l'obbligatorietà del trasferimento, contrasterebbe con

l'art. 107, primo comma, Cost., in quanto sottrarrebbe al Consiglio

superiore della magistratura il potere di valutare l'opportunità del

trasferimento stesso.

In contrario va però brevemente osservato che la norma di

riferimento indicata attribuisce al Consiglio superiore della

magistratura soltanto la competenza a pronunciare il provvedimento di

trasferimento ad altra sede, ma non prescrive affatto che la

valutazione dei motivi debba essere necessariamente rimessa caso per

caso alla discrezionalità dello stesso Consiglio e non possa, invece,

essere fatta direttamente dalla legge con una disposizione generale.

Rientra, per contro, nell'ambito del potere discrezionale spettante

al legislatore ordinario o provvedere direttamente con una disposizione

vincolante, come avviene, oltre che nel caso qui considerato, nelle

fattispecie previste dagli artt. 18 e 19 dell'ordinamento giudiziario

(approvato con r.d. 30 gennaio 1941 n. 12), ovvero rimettere la

valutazione nei singoli casi al Consiglio superiore (art. 2 r.d.l. 31

maggio 1946 n. 511), salva sempre la competenza dello stesso Consiglio

ad emettere il relativo provvedimento.

Conclusivamente, deve dirsi che la questione in esame non è

fondata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 8, secondo comma, d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, sollevata con

riferimento agli artt. 3 e 51, primo e terzo comma, nonché 107, primo

comma, della Costituzione dal Tribunale amministrativo regionale del

Piemonte con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 ottobre 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN ORONZO

REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -

LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE -

ANTONIO LA PERGOLA VIRGILIO ANDRIOLI

- GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1982:172 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari