Per tutte le elezioni disciplinate da leggi della Repubblica, coloro che adempiono qualsiasi funzione nelle relative operazioni hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata di esse e i giorni di assenza dal lavoro compresi in tale periodo sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa. Da tale equiparazione legislativa discende che, come nel corso del normale svolgimento del rapporto di lavoro matura per il lavoratore il diritto al riposo settimanale, allo stesso indubbiamente spetta il recupero immediato del riposo festivo perduto a causa dell'attività svolta nelle operazioni elettorali. Viene meno, quindi, nel caso in questione, il presupposto della prospettata censura di incostituzionalità per violazione del diritto al riposo settimanale e dell'altra ad essa connessa. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 119 del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, nel testo sostituito dall'art. 11 della legge 21 marzo 1990, n. 53, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 36, terzo comma, Cost.) - Su questioni sorte in materia riguardo alla legislazione anteriore al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917: S. nn. 35/1981 e 124/1982.
Art. 119 Testo unico recanti norme per la elezione della Camera dei deputati · Art. 11 Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale · Art. 3 cost. · Art. 36 cost.