Corte costituzionale

Sentenza n. 124/1982

Questione dichiarata infondata · depositata il 08/07/1982 · relatore Livio Paladin

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 119 del

d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 ("Approvazione del testo unico delle leggi

recanti norme per la elezione della Camera dei deputati") promossi con

le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 30 novembre 1979 dal Pretore di Bologna nel

procedimento civile vertente tra Boschi Graziano ed altri e l'ENEL,

iscritta al n. 70 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 92 del 2 aprile 1980;

2) ordinanza emessa il 16 novembre 1981 dal Pretore di Pontedera

nel procedimento civile vertente tra Lazzareschi Alenio ed altri e la

S.p.A. Asso Werke, iscritta al n. 802 del registro ordinanze 1981 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 68 del 10 marzo

1982;

3) ordinanza emessa il 16 novembre 1981 dal Pretore di Pontedera

nel procedimento civile vertente tra Gherardini Gian Piero ed altri e

la S.p.A. Piaggio e C., iscritta al n. 803 del registro ordinanze 1981

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 68 del 10

marzo 1982;

Visti gli atti di costituzione dell'ENEL e della Società Asso

Werke e Piaggio e l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 28 aprile 1982 il Giudice relatore

Livio Paladin;

Uditi l'avv. Alessandro Benvenuti per le Società Asso Werke e

Piaggio e l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente

del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Alcuni dipendenti dell'ENEL, che avevano svolto funzioni

elettorali in occasione delle consultazioni referendarie del giugno

1978, hanno convenuto l'ente datore di lavoro, premettendo di non aver

ricevuto alcun compenso per l'attività espletata nelle giornate (non

lavorative) di sabato 10 e domenica 11 giugno, mentre ai sensi

dell'art. 119 del d.P.R. n. 361 del 1957 avrebbero avuto comunque

diritto a "tre giorni di ferie retribuite"; e pertanto hanno chiesto

condannarsi l'ENEL a corrispondere a ciascuno di essi il residuo

"importo corrispondente a n. 2 giornate di ferie".

L'adito Pretore di Bologna ha quindi sollevato, sotto un duplice

aspetto - con ordinanza emessa il 30 novembre 1979 - questione di

legittimità costituzionale del citato art. 119.In primo luogo,

muovendo da un'interpretazione restrittiva della norma impugnata (nel

senso che essa si limiti a "consentire al lavoratore di esercitare le

funzioni elettorali senza subire un pregiudizio economico", ma non gli

riconosca un quindi pluris per l'attività prestata nelle eventuali

giornate festive), il giudice a quo ne ipotizza il contrasto con il

terzo comma dell'art. 36 Cost.: argomentando che, in tal modo, il

dipendente sarebbe "compresso nel suo irrinunciabile diritto al riposo

settimanale". In secondo luogo, lo stesso giudice prospetta la

violazione degli artt. 53 e 3 Cost., poiché il trattamento retributivo

previsto dall'art. 119 discriminerebbe i datori di lavoro, pubblici e

privati, chiamandoli a concorrere ad "una spesa pubblica, il cui onere

dovrebbe essere sostenuto dall'intera collettività".

2. - Nel giudizio innanzi alla Corte si è costituito l'ENEL, che

ha concluso per l'illegittimità della norma impugnata nella sua

totalità. "o quanto meno di quella parte che viene interpretata nel

senso di porre un onere a carico del datore di lavoro".

Ha inoltre spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei

ministri, sostenendo invece l'infondatezza di entrambe le impugnative:

per un verso, infatti, non sarebbe violato l'articolo 36 Cost., "che

garantisce al lavoratore il diritto al riposo settimanale nell'ambito

del rapporto di lavoro, ma non impedisce certamente al medesimo di

occupare le giornate festive in attività, estranee al rapporto...,

anche in ipotesi più faticose"; per un altro verso, non sarebbero

nemmeno vulnerati gli artt. 3 e 53 Cost., poiché l'onere imposto

dall'art. 119 rientrerebbe "nel sistema del diritto del lavoro",

configurando un'integrazione ex lege del contenuto del contratto.

3. - Convocata la Corte in camera di consiglio, l'ENEL ha richiesto

- data la novità dei profili evidenziati dal giudice a quo, rispetto a

quelli già esaminati nelle sentenze n. 35 e n. 40 del 1981 - che le

questioni venissero invece discusse in pubblica udienza. Ed in tal

senso la Corte ha disposto, con ordinanza n. 170 del 1981.

4. - In altri due procedimenti civili - aventi ad oggetto analoghe

istanze di corresponsione del trattamento economico previsto dall'art.

119 del d.P.R. n. 361 del 1957, anche per le due giornate non

lavorative, impegnate dai ricorrenti presso i seggi elettorali, in

occasione delle consultazioni referendarie del 1981 - il Pretore di

Pontedera, con due ordinanze di identico contenuto in data 16 novembre

1981, ha risollevato questione di legittimità costituzionale del

predetto articolo. Le censure sono argomentate sotto tre distinti

profili.

Relativamente ai soggetti obbligati, l'accento è posto sulla

violazione dell'art. 53, primo comma, della Costituzione: in

considerazione del fatto che la norma impugnata, facendo carico ai

datori di lavoro di retribuire l'attività svolta dai propri dipendenti

in occasione del servizio elettorale, "non distingue... l'ampia gamma

di situazioni diversificate,... prescindendo, così, dal criterio

della capacità contributiva di ciascuno" dei datori stessi.

Relativamente all'oggetto della prestazione, il ventaglio delle

norme richiamate si apre con l'art. 51 (che si limiterebbe a

contemplare la conservazione del posto di lavoro per il cittadino

chiamato a funzioni elettive, senza "onere od obbligo alcuno a carico

del datore di lavoro"); coinvolge inoltre l'art. 2 (in quanto, inteso

l'obbligo di retribuzione del servizio elettorale come "manifestazione

di solidarietà politico - economica", non se ne giustificherebbe

l'accollo alla sola categoria dei datori di lavoro); e soprattutto fa

perno sull'art. 3 Cost.il diritto dei lavoratori dipendenti a fruire di

"ferie retribuite", aggiunte all'indennità già posta a carico dello

Stato, determinerebbe infatti "una situazione sperequata in danno dei

cittadini che, pur svolgendo un ufficio pubblico in sede di

consultazione elettorale, non sono lavoratori dipendenti"; e, per di

più, darebbe luogo "ad un ingiustificato arricchimento... in danno del

datore di lavoro, atteso che il rapporto di lavoro dipendente è pur

sempre un contratto sinallagmatico".

Relativamente ai soggetti beneficiari, il Pretore prospetta,

infine, una ulteriore violazione del principio di eguaglianza,

concernente i rappresentanti di lista: che sarebbero esclusi dalla

previsione dell'art. 119, nonostante collaborino al medesimo ufficio

elettorale.

5. - Si è costituita nel giudizio instaurato dalla prima di tali

ordinanze la società Asso Werke, aderendo alle argomentazioni

sviluppate dal giudice a quo, salvo che per la parte riguardante i

rappresentanti di lista. La posizione di questi non sarebbe in realtà

assimilabile a quella dei componenti di seggio, che adempiono le vere e

proprie funzioni elettorali.

Identiche conclusioni ha rassegnato la società Piaggio,

costituitasi nel giudizio instaurato dall'altra ordinanza del Pretore

di Pontedera; per poi ribadirle in una memoria aggiuntiva, tuttavia

depositata fuori termine.

Alla pubblica udienza la difesa di tale società ha per altro

insistito negli assunti già svolti nella memoria predetta, criticando

in particolar modo le contrarie affermazioni fatte dalla Corte nella

sentenza n. 193 del 1981. Considerato in diritto :

1. - Tanto il Pretore di Bologna quanto il Pretore di Pontedera

sottopongono all'esame della Corte questioni concernenti la

legittimità costituzionale dell'art. 119 del d.P.R. 30 marzo 1957, n.

361 (per cui "le Amministrazioni dello Stato, degli Enti pubblici ed i

privati datori di lavoro sono tenuti a concedere ai propri dipendenti,

chiamati ad adempiere funzioni presso gli Uffici elettorali, tre giorni

di ferie retribuite..."): norma applicabile - secondo entrambi i

giudici alle consultazioni referendarie delle quali si tratta nei

giudizia quibus, in forza del richiamo operato dall'art. 50 della legge

25 maggio 1970, n. 352. Ma le impugnative così sollevate non

coincidono fra loro, né per le prospettive rispettivamente assunte

nell'interpretazione della norma impugnata, né per i parametri

costituzionali cui le tre ordinanze di rimessione fanno riferimento.

il Pretore di Bologna ritiene, da una parte, che l'art. 119 si sia

limitato a garantire ai lavoratori interessati l'intera retribuzione

per i tre giorni normalmente destinati all'esercizio delle funzioni

elettorali, ma non abbia attribuito loro alcun diritto a ricevere un

quid pluris, quale compenso per l'attività prestata nelle eventuali

giornate festive; e pertanto assume che la norma in questione

contraddica il terzo comma dell'art. 36 Cost., comprimendo

l'"irrinunciabile diritto al riposo settimanale". D'altra parte, però,

lo stesso giudice dubita che l'onere in tal modo posto a carico dei

datori di lavoro, anziché dell'intera collettività, sia conforme ai

principi di eguaglianza e di capacità contributiva, sanciti dagli

artt. 3 e 53 della Costituzione.

A loro volta, ambedue le ordinanze del Pretore di Pontedera

contestano anzitutto la legittimità costituzionale dell'articolo 119,

sotto il secondo dei due profili messi in evidenza dal Pretore di

Bologna; ed a questo fine traggono argomento non solo dagli artt. 3 e

53, primo comma, ma anche dagli artt. 3 e 51 Cost. Relativamente ai

soggetti beneficiari della norma impugnata, tali ordinanze prospettano

per altro un ulteriore dubbio, riguardante l'asserita esclusione dei

rappresentanti di lista, il cui deteriore trattamento, rispetto ai veri

e propri componenti dei seggi elettorali, verrebbe nuovamente a ledere

l'art. 3 della Costituzione.

Tuttavia, i nessi comunque riscontrabili fra le questioni in esame

consentono alla Corte di riunire i tre giudizi, per deciderli con una

sola pronuncia.

2. - Dev'essere affrontata in primo luogo la principale delle

questioni sollevate dal Pretore di Pontedera. L'accoglimento della

questione medesima, esonerando i datori di lavoro dall'onere previsto

nell'art. 119 del d.P.R. n. 361 del 1957, renderebbe infatti inoperante

l'intera disciplina impugnata, quali che siano le interpretazioni e le

applicazioni di essa.

Ma l'impugnativa è infondata, per le ragioni che questa Corte ha

già esposto, nelle sentenze n. 35 e n. 193 del 1981. La prima di tali

decisioni avverte che il terzo comma dell'art. 51 Cost., pur

limitandosi "a stabilire il principio della conservazione del posto di

lavoro" quanto ai lavoratori interessati, non esclude a priori - come

invece vorrebbe il giudice a quo - l'obbligo di retribuire il periodo

di assenza dal lavoro, nel corso del quale la prestazione lavorativa

sia resa impossibile od inesigibile dall'esercizio delle funzioni

elettorali. E la seconda delle due pronunce testé ricordate chiarisce

ulteriormente che l'art. 51 "salva la discrezionalità del legislatore

ordinario nel disporre che il tempo impiegato nella funzione pubblica

elettiva dal lavoratore sia o no retribuito, e in quale misura, dal

datore di lavoro e dalla collettività".

In quest'ultima occasione, la Corte ha poi precisato che dalla

previsione costituzionale dell'art. 53, primo comma, non è dato

desumere l'illegittimità di ogni norma che ponga a carico del datore

di lavoro il costo dell'espletamento di pubbliche funzioni. Va infatti

tenuto presente il disposto dell'art. 51, terzo comma, che già impone

al datore di lavoro un onere di non poco rilievo, qual è la

conservazione del posto di lavoro: "dimostrando in tal modo che la

soddisfazione dell'interesse costituzionale alla possibilità di tutti

i cittadini di concorrere alle cariche elettive, ben può giustificare

un ragionevole sacrificio dell'interesse dei privati datori di lavoro".

E la conclusione non può essere diversa nel caso in questione, sebbene

l'art. 119 del d.P.R. n. 361 del 1957 non riguardi i titolari di

cariche elettive, bensì i componenti degli uffici elettorali:

l'indiscutibile interesse costituzionale al regolare svolgimento delle

consultazioni giustifica, cioè, la scelta operata dal legislatore, non

diversamente che nel caso considerato dalla sentenza n. 193 del 1981.

D'altra parte, non giova richiamarsi all'art. 3 Cost., denunciando

la disparità di trattamento che la norma impugnata introdurrebbe fra i

lavoratori dipendenti, in quanto beneficiari delle "ferie retribuite"

previste dalla norma stessa, e i lavoratori autonomi (o i disoccupati),

aventi diritto alle sole indennità che spettano a tutti i componenti

dei seggi elettorali. Per avere la prova dell'inconsistenza di tale

censura, basta riflettere al divario che passa, sullo stesso piano

costituzionale, fra il lavoro autonomo e il lavoro dipendente: come è

dimostrato, ancora una volta, da quanto stabilisce il terzo comma

dell'art. 51, nonché il capoverso dell'art. 52 Cost. (là dove si

dispone che l'adempimento del servizio militare "non pregiudica la

posizione di lavoro del cittadino").

Né la soluzione può mutare in vista dell'art. 2 Cost., cui le

ordinanze del Pretore di Pontedera fanno specifico riferimento, ma con

il solo scopo di sottolineare quel "generale dovere di contribuzione

alle spese pubbliche", inteso come "fondamentale manifestazione di

solidarietà politico - economica", che la Costituzione proclama nel

primo comma dell'art. 53; sicché la dichiarazione di non fondatezza,

relativa al principio di capacità contributiva, coinvolge la censura

basata sulla dichiarazione costituzionale dei "doveri inderogabili"

dell'uomo.

3. - il rigetto dell'impugnativa proposta in prima linea dal

Pretore di Pontedera comporta che nei medesimi termini debba esser

decisa l'analoga questione sollevata dal Pretore di Bologna, in

riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione.

Quanto invece alla pretesa violazione dell'art. 36, terzo comma,

ipotizzata da parte di questo stesso giudice, ne va dichiarata la

manifesta infondatezza. Già nella sentenza n. 40 del 1981, la Corte

ha in effetti precisato che tale questione si rivela non fondata,

quand'anche si aderisca all'interpretazione restrittiva della norma

impugnata, da cui prende le mosse il giudice a quo. E l'ordinanza in

esame non aggiunge alcun motivo, che possa indurre la Corte a

modificare la sua giurisprudenza.

4. - Infondata è anche l'altra impugnativa promossa dal Pretore di

Pontedera in riferimento all'art. 3 Cost., sulla base dell'assunto che

l'art. 119 del d.P.R. n. 361 del 1957 non consideri i rappresentanti di

lista e pertanto li escluda dai benefici attribuiti ai componenti dei

seggi elettorali. Le due situazioni che il giudice a quo vorrebbe

equiparare non sono infatti identiche, né così omogenee che il loro

diverso trattamento concreti una lesione del principio di eguaglianza.

Certo è che i rappresentanti di lista non sono tenuti ad adempiere

funzioni presso gli uffici elettorali, al pari dei veri e propri

componenti gli uffici medesimi, ma possono venire designati dai

rispettivi partiti o gruppi politici organizzati (sia pure per il

tramite dei delegati di lista, secondo gli artt. 20, ultimo comma, e 25

del d.P.R. n. 361 del 1957), senza svolgere un ufficio obbligatorio per

legge (come è confermato dall'art. 40, primo comma, del predetto testo

unico). E non è casuale che ai soli componenti degli uffici (cioè al

presidente, agli scrutatori ed al segretario) spettino le indennità

già previste dall'art. 39 del d.P.R. n. 361 ed ora rideterminate dalla

legge 13 marzo 1980, n. 70.

Così come prospettata dal Pretore di Pontedera, anche questa

impugnativa dev'essere dunque respinta.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 119 del d.P.R. 30 marzo 1957, n.

361, in riferimento all'art. 36, terzo comma, della Costituzione,

sollevata dal Pretore di Bologna con l'ordinanza indicata in epigrafe;

2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale

dell'art. 119 del d.P.R. n. 361 del 1957 - in riferimento agli artt. 2,

3, primo comma, 51 e 53, primo comma, della Costituzione - sollevate

dai Pretori di Bologna e di Pontedera, con le ordinanze indicate in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 30 giugno 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN ORONZO

REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -

LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE -

ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

GIOVANNI CONSO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1982:124 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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