In occasione di tutte le consultazioni elettorali, con esclusione di quelle per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, al presidente dell'ufficio elettorale di sezione e' corrisposto, dal comune nel quale l'ufficio ha sede, un onorario fisso forfettario di euro 150, oltre al trattamento di missione, se dovuto, nella misura corrispondente a quella che spetta ai dirigenti dell'amministrazione statale. A ciascuno degli scrutatori ed al segretario dell'ufficio elettorale di sezione, il comune nel quale ha sede l'ufficio elettorale deve corrispondere un onorario fisso forfettario di euro 120. Per ogni elezione da effettuare contemporaneamente alla prima e sino alla quinta, gli onorari di cui ai commi 1 e 2 sono maggiorati, rispettivamente, di euro 37 e di euro 25. In caso di contemporanea effettuazione di piu' consultazioni elettorali o referendarie, ai componenti degli uffici elettorali di sezione possono riconoscersi fino ad un massimo di quattro maggiorazioni. Al presidente ed ai componenti del seggio speciale di cui all'articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, spetta un onorario fisso forfettario, quale che sia il numero delle consultazioni che hanno luogo nei medesimi giorni, rispettivamente di euro 90 e di euro 61. In occasione di consultazioni referendarie, gli onorari dei componenti degli uffici elettorali di sezione sono determinati come segue:

  • a)gli importi di cui ai commi 1 e 2 sono determinati, rispettivamente, in euro 130 ed in euro 104;
  • b)gli importi di cui al comma 3 sono determinati, rispettivamente, in euro 33 ed in euro 22;
  • c)gli importi di cui al comma 4 sono determinati, rispettivamente, in euro 79 ed in euro 53. 6. In occasione di consultazioni per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, gli onorari dei componenti degli uffici elettorali di sezione sono determinati come segue:
  • b)gli importi di cui al comma 4 sono determinati, rispettivamente, in euro 72 ed in euro 49

Testo vigente dal 17 aprile 2002

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Che cosa è cambiato dal 17 aprile 2002

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 1997 al 17 aprile 2002. 56 parole tolte, 161 parole aggiunte in 5 capoversi.

In occasione di tutte le consultazioni elettorali, tolto: al aggiunto: con esclusione di quelle per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, al presidente dell'ufficio elettorale di sezione e' corrisposto, dal comune nel quale l'ufficio ha sede, un onorario fisso forfettario di tolto: L. 50.000 al lordo delle ritenute di legge, oltre il aggiunto: euro 150, oltre al trattamento di missione, se dovuto, nella misura corrispondente a quella che spetta ai dirigenti tolto: superiori dell'Amministrazione dello Stato aggiunto: dell'amministrazione statale. A ciascuno degli scrutatori ed al segretario tolto: degli uffici elettorali aggiunto: dell'ufficio elettorale di sezione, il comune nel quale ha sede l'ufficio elettorale deve corrispondere un onorario fisso forfettario di tolto: L. 40.000 al lordo delle ritenute di legge. Per ogni consultazione elettorale aggiunto: euro 120. Per ogni elezione da effettuare contemporaneamente alla prima e sino alla quinta, gli onorari di cui ai commi tolto: precedenti aggiunto: 1 e 2 sono maggiorati, rispettivamente, di tolto: L. 15.000 e di L. 10.000. aggiunto: euro 37 e di euro 25. In caso di contemporanea effettuazione di piu' consultazioni elettorali o referendarie, ai componenti degli uffici elettorali di sezione possono riconoscersi fino tolto: a aggiunto: ad un massimo di quattro maggiorazioni. Al presidente ed ai componenti del seggio speciale … quale che sia il numero delle consultazioni che hanno luogo nei medesimi giorni, rispettivamentetolto: , di L. 30.000 e L. 20.000 al lordo delle ritenute di legge. aggiunto: di euro 90 e di euro 61. In occasione di consultazioni referendarie, gli onorari dei componenti degli uffici elettorali di sezione sono determinati come segue:

aggiunto: a) gli importi di cui ai commi 1 e 2 sono determinati, rispettivamente, in euro 130 ed in euro 104;

aggiunto: b) gli importi di cui al comma 3 sono determinati, rispettivamente, in euro 33 ed in euro 22;

aggiunto: c) gli importi di cui al comma 4 sono determinati, rispettivamente, in euro 79 ed in euro 53. 6. In occasione di consultazioni per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, gli onorari dei componenti degli uffici elettorali di sezione sono determinati come segue:

aggiunto: b) gli importi di cui al comma 4 sono determinati, rispettivamente, in euro 72 ed in euro 49

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1980-03-13;70~art1 · fonte del testo

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