Corte costituzionale

Sentenza n. 452/1991

Questione dichiarata infondata · depositata il 13/12/1991 · relatore Francesco Paolo Casavola

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 119 del d.P.R.

30 marzo 1957, n. 361, nel testo modificato dall'art. 11 della legge

21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore

efficienza al procedimento elettorale), promosso con ordinanza emessa

il 24 aprile 1991 dal Tribunale di Firenze nel procedimento civile

vertente tra Bartoletti Sauro e S.p.a. Esselunga, iscritta al n. 411

del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visti gli atti di costituzione di Bartoletti Sauro e della S.p.a.

Esselunga, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio

dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 5 novembre 1991 il Giudice

relatore Francesco Paolo Casavola;

Uditi l'avvocato Giorgio Bellotti per Bartoletti Sauro e

l'Avvocato dello Stato Gaetano Zotta per il Presidente del Consiglio

dei ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il Pretore di Firenze, adito per l'annullamento di una

sanzione disciplinare comminata ad un lavoratore dipendente che,

addetto ai seggi elettorali durante le elezioni amministrative del

1990, non aveva ripreso servizio il giorno successivo alla

conclusione delle operazioni sostenendo di aver diritto al recupero

della domenica come giorno di riposo, aveva rigettato la domanda,

confermando l'assunto del datore di lavoro che tale assenza aveva

considerato illegittima.

Del medesimo avviso era altresì il Tribunale di Firenze che,

adito in appello, sollevava, con ordinanza emessa il 24 aprile 1991,

in relazione agli artt. 3 e 36, terzo comma, della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 21

marzo 1990, n. 53 (recte: dell'art. 119 del d.P.R. 30 marzo 1957, n.

361, come sostituito dalla citata norma), nella parte in cui non

prevede che la domenica dedicata alle operazioni elettorali possa

essere recuperata come giorno di riposo dal lavoratore dipendente

addetto a tali operazioni.

A parere del giudice a quo il tenore letterale della norma,

secondo cui i giorni dedicati alle operazioni "sono considerati, a

tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa", non consentirebbe

altra interpretazione che quella di ritenere precluso il recupero

della domenica allorché, come nella specie, il lavoratore addetto a

tali operazioni fruisca abitualmente della stessa come giorno di

riposo ed essa sia stata compresa tra i giorni impegnati dalle

operazioni elettorali. Ciò concreterebbe disparità di trattamento

rispetto a lavoratori che godono del proprio riposo settimanale in

altri giorni, nonché violazione della espressa garanzia sancita a

riguardo dall'art. 36, terzo comma, della Costituzione.

2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, che, nel

concludere per l'infondatezza, ha contestato il presupposto

ermeneutico dell'ordinanza di rimessione, rilevando come proprio

dalla dizione normativa possa desumersi il diritto del lavoratore al

riposo settimanale.

3. - Nel giudizio dinanzi a questa Corte si sono costituite le

parti private: la difesa del lavoratore ha insistito per la

declaratoria d'illegittimità aderendo alle argomentazioni del

giudice rimettente, mentre la difesa del datore di lavoro ha concluso

per la declaratoria d'infondatezza. In particolare si argomenta in

memoria nel senso dell'arbitrarietà dell'assenza dal lavoro che non

potrebbe essere imputata a giorno di recupero del festivo impiegato

nelle operazioni elettorali poiché nessun diritto in tal senso

nascerebbe dalla censurata disposizione ed in quanto "colui che

adempie alle funzioni presso gli uffici elettorali lo fa

volontariamente". Secondo la difesa, inoltre, il dipendente avrebbe

dovuto almeno concordare con il datore di lavoro la giornata di

riposo settimanale da godersi in sostituzione della domenica

trascorsa al seggio elettorale. Considerato in diritto

1. - Il Tribunale di Firenze dubita della legittimità

costituzionale dell'art. 119 del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, nel

testo sostituito dall'art. 11 della legge 21 marzo 1990, n. 53

(Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento

elettorale). Infatti, sul presupposto che tale norma precluda il

recupero della domenica impegnata per le operazioni elettorali al

lavoratore addetto alle medesime, il giudice rimettente prospetta la

violazione degli artt. 3 e 36, terzo comma, della Costituzione, in

quanto risulterebbero lesi la garanzia costituzionale del riposo

settimanale, nonché il principio della parità di trattamento

rispetto ad altri lavoratori che fruiscono di quest'ultimo in giorno

diverso dalla domenica.

2. - La questione è infondata nei termini di cui appresso.

Il previgente testo del citato art. 119 prevedeva -

originariamente per le sole elezioni della Camera dei deputati - che

datori di lavoro pubblici e privati fossero "tenuti a concedere ai

propri dipendenti, chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici

elettorali, tre giorni di ferie retribuite, senza pregiudizio delle

ferie spettanti ai sensi di legge o di accordi sindacali o aziendali

in vigore".

La regola successivamente veniva estesa alle elezioni del Senato

(legge 27 febbraio 1958, n. 64), al referendum (legge 25 maggio 1970,

n. 352), all'elezione del Parlamento europeo (legge 24 gennaio 1979,

n. 18), alle elezioni comunali, provinciali e regionali (legge 30

aprile 1981, n. 178).

Questa Corte, nel dichiarare infondata la questione relativa

all'esclusione dal trattamento dei rappresentanti di lista, aveva

occasione tuttavia di precisare che un'esigenza costituzionalmente

rilevante era quella che non si pregiudicasse "la posizione di

lavoro" del prestatore d'opera impegnato nelle consultazioni, ma che

"gli oneri derivanti dalla concessione di 'tre giorni di ferie

retribuite' rappresentano pur sempre alcunché di anomalo rispetto

all'ordinaria struttura del rapporto di lavoro" (sent. n. 35 del 1981

e sent. n. 124 del 1982).

Adeguato risulta quindi l'intervento legislativo in materia: dopo

aver provveduto ad estendere a tutte le consultazioni il beneficio

della detraibilità dal reddito imponibile delle somme corrisposte ai

dipendenti, disposto con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 10,

lett. n), in favore dei datori di lavoro, con il nuovo testo

dell'art. 119, introdotto dalla norma impugnata, si prevede che per

tutte le elezioni disciplinate da leggi della Repubblica, coloro che

adempiono qualsiasi funzione "hanno diritto ad assentarsi dal lavoro

per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative

operazioni". "I giorni di assenza dal lavoro - conclude il secondo

comma - compresi nel periodo di cui al comma primo, sono considerati,

a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa".

3. - L'operazione di razionalizzazione della materia si

caratterizza quindi per l'omogeneizzazione dei trattamenti, per il

loro adeguamento temporale alla durata delle consultazioni e - ciò

che qui preme osservare - per la loro completa assimilazione alla

prestazione lavorativa ordinaria.

Ne consegue che, come nel corso del normale svolgimento del

rapporto matura il diritto al riposo settimanale, del tutto

analogamente ciò accade allorché alcuni giorni siano stati

impegnati nelle operazioni elettorali e quello di essi abitualmente

fruito quale giorno di riposo sia venuto a cadere durante le stesse.

Il diritto del lavoratore al recupero immediato del riposo festivo

è dunque indubitabile. Esso scaturisce ora dalla voluta

parificazione legislativa tra attività al seggio e prestazione

lavorativa, rispetto alla quale la garanzia del riposo è precetto

costituzionale, componente non scindibile di quella "posizione di

lavoro" cui si è fatto riferimento e che, prima ancora di trovare la

propria formalizzazione nel terzo comma dell'art. 36 della

Costituzione, era già stata riconosciuta dall'art. 1 della legge 22

febbraio 1934, n. 370.

Sulla base dell'abrogata disciplina si era resa necessaria

un'opera giurisprudenziale che, con giurisprudenza di legittimità

ormai consolidata, aveva concluso nel senso di computare le "ferie

elettorali" come quelle ordinarie, escludendo i giorni festivi o non

lavorativi i quali, ove coincidenti con quelle di cui al previgente

testo dell'art. 119, si sommavano ad essi, determinando un

prolungamento delle ferie stesse per altrettanti giorni lavorativi,

contigui al periodo elettorale.

A fortiori nel nuovo regime - eliminato ogni riferimento alle

ferie - è più agevole pervenire al medesimo risultato ragionando

esclusivamente in termini di attività lavorativa, onde, a fronte di

una sostanziale semplificazione della materia, si rivela erroneo il

presupposto interpretativo da cui si è mosso il giudice a quo.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione

di legittimità costituzionale dell'art. 119 del d.P.R. 30 marzo

1957, n. 361, nel testo sostituito dall'art. 11 della legge 21 marzo

1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al

procedimento elettorale), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e

36, terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Firenze, con

l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 dicembre 1991.

Il presidente: CORASANITI

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 13 dicembre 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:452 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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