Corte costituzionale

Sentenza n. 40/1981

Questione dichiarata infondata · depositata il 10/03/1981 · relatore Livio Paladin

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 119

del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (Testo unico delle leggi per

l'elezione della Camera dei deputati), promossi con le seguenti

ordinanze:

1 ) ordinanza emessa il 24 ottobre 1975 dal Pretore di Borgonovo

Val Tidone nel procedimento civile vertente tra Idaspe Mario ed altri e

l'Ente nazionale per l'energia elettrica, iscritta al n. 587 del

registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 38 del 1976;

2) ordinanza emessa il 24 novembre 1977 dal Tribunale di Novara

nel procedimento civile vertente tra Corsano Vincenzo ed altri e

l'Associazione Irrigazione Est Sesia, iscritta al n. 70 del registro

ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 101 del 1978.

Visti l'atto di costituzione dell'Associazione Irrigazione Est

Sesia e gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 10 dicembre 1980 il Giudice

relatore Livio Paladin;

uditi l'avv. Giovanni Compagno per l'Associazione Irrigazione Est

Sesia e l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con ordinanza emessa il 24 ottobre 1975, il Pretore di

Borgonovo Val Tidone ha impugnato - in riferimento al terzo comma

dell'art. 36 Cost. - l'art. 119 del testo unico delle leggi per

l'elezione della Camera dei deputati (d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361),

per cui le pubbliche amministrazioni e i privati datori di lavoro

"sono tenuti a concedere ai propri dipendenti, chiamati ad adempiere

funzioni presso gli Uffici elettorali, tre giorni di ferie retribuite,

senza pregiudizio delle ferie spettanti ai sensi di legge o di accordi

sindacali o aziendali in vigore". Il giudice a quo sostiene che,

"qualora il lavoratore sia chiamato a svolgere le funzioni elettorali

in giorni (normalmente il sabato e la domenica) in cui matura il suo

diritto al riposo settimanale..., il godimento del diritto stesso,

costituzionalmente garantito", verrebbe sacrificato, "senza che tale

sacrificio possa apparire giustificato in vista della tutela di altri

interessi ugualmente... garantiti".

Del pari, il Tribunale di Novara - con ordinanza emessa il 24

novembre 1977 - ha sollevato identica questione di legittimità

costituzionale: assumendo che l'impugnata disciplina legislativa

comprima "l'irrinunciabile diritto al riposo settimanale" e dunque

contrasti con il terzo comma dell'art. 36 Cost., "in quanto il

lavoratore, nei tre giorni di c.d. ferie retribuite, svolge attività

assai più gravose e prolungate nel tempo... delle ordinarie attività

lavorative", senza nemmeno aver diritto ad una "indennità

sostitutiva" per il riposo non goduto. Tuttavia, lo stesso tribunale,

"ritenuto... che dall'eventuale accoglimento della presente eccezione

di legittimità costituzionale deriverebbe un ulteriore non

indifferente aggravio... per i datori di lavoro", ha impugnato

altresì l'articolo 119 - "condizionatamente all'accoglimento della

prima questione" - per pretesa violazione degli artt. 3, primo comma,

e 53, primo comma, della Costituzione, in quanto tale norma "pone a

carico dei datori di lavoro, anziché della P.A. e quindi di tutti i

membri della collettività in ragione delle rispettive capacità

contributive, un onere economico in favore dei dipendenti, designati

come Presidenti e segretari di seggi elettorali o scrutatori".

2. - In entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri, chiedendo che la Corte dichiari l'infondatezza

delle predette questioni.

Da un lato, l'art. 119 del testo unico per l'elezione della Camera

dei deputati non contrasterebbe con il terzo comma dell'art. 36

Cost., poiché la disposizione così denunciata non farebbe che

regolare le conseguenze della mancata prestazione dell'attività del

lavoratore impegnato nello svolgimento di funzioni elettorali; ma non

comporterebbe che tali funzioni siano equiparabili ad una prestazione

effettivamente svolta alle dipendenze del datore di lavoro, con il

conseguente diritto - costituzionalmente garantito - al riposo

settimanale.

D'altro lato, dall'infondatezza della prima questione deriverebbe

necessariamente l'assorbimento della seconda impugnativa. Ma questa

andrebbe in ogni caso rigettata, dal momento che il datore di lavoro

potrebbe pur sempre venire assoggettato - per legge - "a speciali

obblighi anche di contenuto squisitamente sociale".

3. - S'è inoltre costituita l'Associazione Irrigazione Est Sesia

(A.I.E.S.), quale parte convenuta nel giudizio pendente presso il

Tribunale di Novara.

La difesa dell'Associazione deduce anzitutto che la questione

sollevata in riferimento al terzo comma dell'art. 36 Cost. sarebbe

irrilevante, ai fini del giudizio a quo, poiché la pretesa degli

attori sarebbe stata avanzata "a titolo di ferie non godute e non già

di riposo settimanale non goduto". Nel merito, la questione sarebbe

comunque infondata, poiché il diritto al riposo settimanale

atterrebbe ai rapporti di lavoro, ma non riguarderebbe pubbliche

funzioni svolte presso uffici elettorali. Ed anzi varrebbe in tal

senso l'analogia con il caso dei lavoratori chiamati a prestare

servizio militare oppure a fungere da giudici popolari.

Quanto invece all'ulteriore impugnativa che il Tribunale di Novara

ha promosso in via condizionata, l'Associazione insiste per

l'accoglimento di essa, ma solo nella "non creduta" ipotesi che

venisse accolta l'impugnativa principale.

4. - Già chiamate e discusse nella pubblica udienza del 19 marzo

1980, le cause sono state rinviate a nuovo ruolo - per effetto

dell'ordinanza n. 145 del 1980 - e quindi ridiscusse nella pubblica

udienza del 10 dicembre 1980. Considerato in diritto :

1. - I giudizi instaurati dal Pretore di Borgonovo Val Tidone e dal

Tribunale di Novara possono venire riuniti e decisi con unica

sentenza.

Entrambi i giudizi hanno infatti per tema due gruppi di ricorsi

promossi da lavoratori dipendenti che avevano svolto funzioni

elettorali, in occasione del referendum popolare indetto nel 1974 o

delle elezioni politiche del 1976: nei quali si chiede che sia

riconosciuto ai ricorrenti il diritto ad usufruire di tutti e "tre

giorni di ferie retribuite" - letteralmente previsti dall'art. 119 del

d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 - anche se due dei giorni impegnati

presso gli uffici elettorali (sabato e domenica) non erano lavorativi.

I giudici a quibus hanno viceversa ritenuto - secondo

l'interpretazione delle parti convenute - che l'art. 119 si sia

limitato a garantire ai lavoratori interessati l'intera retribuzione

("senza pregiudizio delle ferie spettanti ai sensi di legge o di

accordi sindacali o aziendali in vigore"), ma non abbia attribuito

loro il diritto a ricevere un quid pluris, quale compenso per

l'attività prestata nelle eventuali giornate festive. Precisamente in

tal senso, tuttavia, entrambe le ordinanze hanno impugnato l'art. 119,

adducendo in via esclusiva o principale la violazione del terzo comma

dell'art. 36 Cost., nella parte in cui esso proclama il "diritto al

riposo settimanale" (o, quanto meno, ad una indennità sostitutiva).

2. - Anche in base alla predetta interpretazione restrittiva della

norma in esame, che la Corte non ha ragione di disattendere, la

questione si rivela non fondata.

Nella sentenza n. 35 di quest'anno, si è già precisato che

l'art. 119 del d.P.R. n. 361 del 1957 configura "una specifica misura

agevolativa, discrezionalmente disposta dal legislatore", per meglio

assicurare "il regolare svolgimento delle operazioni elettorali

politiche" (nonché di altre consultazioni assimilate, quali sono i

referendum disciplinati dalla legge n. 352 del 1970). Un'agevolazione

siffatta non contraddice il principio costituzionale di eguaglianza, ma

certo non esige di essere estensivamente intesa ed applicata - in

forza d'una pronuncia di questa Corte - come invece vorrebbero le

ordinanze di rimessione. Né giova far richiamo al terzo comma

dell'art. 36 Cost.; tanto più che nei casi in esame si tratta di

lavoratori dipendenti chiamati ad adempiere - al di fuori del rapporto

di lavoro e delle relative garanzie previste dalla Costituzione -

"funzioni presso gli Uffici elettorali".

Tale conclusione preclude l'esame dell'ulteriore impugnativa

proposta dal Tribunale di Novara - "condizionatamente all'accoglimento

della prima questione" - per il preteso contrasto che ne

discenderebbe fra l'art. 119 del d.P.R. n. 361 del 1957 e il combinato

disposto degli artt. 3, primo comma, e 53, primo comma, della

Costituzione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 119 del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, sollevata dal Pretore

di Borgonovo Val Tidone e dal Tribunale di Novara - in riferimento

all'art. 36, terzo comma, della Costituzione - con le ordinanze

indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 26 febbraio 1981.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE

STEFANO - LEOPOLDO ELIA - ORONZO

REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -

ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -

ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1981:40 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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