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[1]Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati

[2]Art. 1.

[3]((1. La Camera dei deputati e' eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, espresso in un unico turno elettorale. 2. Il territorio nazionale e' diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella A allegata al presente testo unico. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, nelle circoscrizioni del territorio nazionale sono costituiti 231 collegi uninominali ripartiti in ciascuna circoscrizione sulla base della popolazione; le circoscrizioni Trentino-Alto Adige/Südtirol e Molise sono ripartite, rispettivamente, in sei e in due collegi uninominali, indicati nella tabella A.1 allegata al presente testo unico. 3. Per l'assegnazione degli altri seggi ciascuna circoscrizione e' ripartita in collegi plurinominali costituiti, di norma, dall'aggregazione del territorio di collegi uninominali contigui e tali che a ciascuno di essi sia assegnato, di norma, un numero di seggi non inferiore a tre e non superiore a otto. 4. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, i seggi sono ripartiti tra le liste e le coalizioni di liste attribuendo 231 seggi ai candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti validi in ciascun collegio uninominale e sono stati proclamati eletti ai sensi dell'articolo 77. Gli altri seggi sono assegnati nei collegi plurinominali e sono attribuiti, con metodo proporzionale, ai sensi degli articoli 83 e 83-bis, alle liste e alle coalizioni di liste)).

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 6 maggio 2015, n. 52

42

con decorrenza dal 1 luglio 2016

La L. 6 maggio 2015, n. 52 ha disposto (con l'art. 2, comma 35) che la presente modifica si applica per le elezioni della Camera dei deputati a decorrere dal 1° luglio 2016.

Corte Costituzionale

43

La Corte Costituzionale, con sentenza 25 gennaio - 9 febbraio 2017, n. 35 (in G.U. 1ª s.s. 15/02/2017, n. 7) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo, comma 2, "come sostituito dall'art. 2, comma 1, della legge n. 52 del 2015, limitatamente alle parole «, ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'art. 83»"

Testo in vigore dal 12 novembre 2017 al 26 giugno 2019

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 35/2017

    Illegittimità dichiarata
    9 febbraio 2017

    Sono dichiarate inammissibili - per carenza assoluta di motivazione in punto di non manifesta infondatezza - le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lett. f), della legge n. 52 del 2015, e degli artt. 1, comma 2, e 83, commi da 1 a 5, del d.P.R. n. 361 del 1957, come modificati e sostituiti, rispettivamente, dall'art. 2, commi 1 e 25, della legge n. 52 del 2015 (c.d. Italicum), sollevate dal Tribunale di Messina in riferimento agli artt. 1, primo e secondo comma, 3, primo e secondo comma, 49, 51, primo comma, e 56, primo comma, Cost., e all'art. 3 del Protocollo addizionale alla CEDU. Tali parametri sono evocati nel solo dispositivo dell'ordinanza di rimessione, senza alcuna illustrazione delle ragioni di contrasto con le disposizioni censurate. Per costante giurisprudenza costituzionale, sono inammissibili le questioni incidentali prive di alcuna motivazione in punto di non manifesta infondatezza. ( Precedenti citati: sentenze n. 59 del 2016, n. 248 del 2015 e n. 100 del 2015; ordinanze n. 122 del 2016 e n. 33 del 2016 ).

    Art. 1 Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati · Art. 1 Testo unico recanti norme per la elezione della Camera dei deputati · Art. 2 Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati · Art. 83 Testo unico recanti norme per la elezione della Camera dei deputati

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 6/1960

    Questione infondata
    18 febbraio 1960

    pronunciando con unica sentenza sui quattro procedimenti riuniti indicati in epigrafe: dichiara non fondata la questione, proposta dalle quattro ordinanze del Consiglio di Stato in data 14 luglio 1959, indicate in epigrafe, sulla legittimità costituzionale del primo comma dell'art. 88 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati approvato con D.P.R. 30 mar…

    Art. 88 Testo unico recanti norme per la elezione della Camera dei deputati · Art. 51 cost. · Art. 3 cost. · Art. 1 Testo unico recanti norme per la elezione della Camera dei deputati

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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Che cosa è cambiato dal 12 novembre 2017

Confronto con la versione in vigore dal 16 febbraio 2017 al 12 novembre 2017. 83 parole tolte, 172 parole aggiunte.

1. La Camera dei deputati e' eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, tolto: attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali aggiunto: espresso in un unico turno elettorale. 2. Il territorio nazionale e' diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella A allegata al presente testo unico. tolto: Per la presentazione delle candidature e per l'assegnazione dei seggi ai candidati, aggiunto: Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, nelle circoscrizioni del territorio nazionale sono costituiti 231 collegi uninominali ripartiti in ciascuna circoscrizione sulla base della popolazione; le circoscrizioni Trentino-Alto Adige/Südtirol e Molise sono ripartite, rispettivamente, in sei e in due collegi uninominali, indicati nella tabella A.1 allegata al presente testo unico. 3. Per l'assegnazione degli altri seggi ciascuna circoscrizione e' ripartita in collegi plurinominalitolto: . aggiunto: costituiti, di norma, dall'aggregazione del territorio di collegi uninominali contigui e tali che a ciascuno di essi sia assegnato, di norma, un numero di seggi non inferiore a tre e non superiore a otto. 4. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo aggiunto: restando quanto disposto dall'articolo 2, tolto: l'assegnazione dei seggi alle liste nel territorio nazionale e' effettuata dall'Ufficio centrale nazionale, a norma degli articoli 77 e 83, con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza, a seguito del primo turno di votazione qualora una lista abbia conseguito un aggiunto: i seggi sono ripartiti tra le liste e le coalizioni di liste attribuendo 231 seggi ai candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti validi tolto: pari almeno al 40 per cento del totale nazionale, ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'articolo 83 aggiunto: in ciascun collegio uninominale e sono stati proclamati eletti ai sensi dell'articolo 77. Gli altri seggi sono assegnati nei collegi plurinominali e sono attribuiti, con metodo proporzionale, ai sensi degli articoli 83 e 83-bis, alle liste e alle coalizioni di liste.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-03-30;361~art1 · fonte del testo

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