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[1]Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati

[2]Art. 1.

[3]((1. La Camera dei deputati e' eletta a suffragio universale, con voto diretto ed uguale, libero e segreto, espresso in un unico turno elettorale. 2. Il territorio nazionale e' diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella A allegata al presente testo unico. La ripartizione dei seggi attribuiti secondo il metodo proporzionale, a norma degli articoli 77, 83 e 84, si effettua in sede di Ufficio centrale nazionale. 3. In ogni circoscrizione, il settantacinque per cento del totale dei seggi e' attribuito nell'ambito di altrettanti collegi uninominali, nei quali risulta eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti. 4. In ogni circoscrizione, il venticinque per cento del totale dei seggi e' attribuito in ragione proporzionale mediante riparto tra liste concorrenti a norma degli articoli 77, 83 e 84)).

Testo in vigore dal 21 agosto 1993 al 31 dicembre 2005

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 35/2017

    Illegittimità dichiarata
    9 febbraio 2017

    Sono dichiarate inammissibili - per carenza assoluta di motivazione in punto di non manifesta infondatezza - le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lett. f), della legge n. 52 del 2015, e degli artt. 1, comma 2, e 83, commi da 1 a 5, del d.P.R. n. 361 del 1957, come modificati e sostituiti, rispettivamente, dall'art. 2, commi 1 e 25, della legge n. 52 del 2015 (c.d. Italicum), sollevate dal Tribunale di Messina in riferimento agli artt. 1, primo e secondo comma, 3, primo e secondo comma, 49, 51, primo comma, e 56, primo comma, Cost., e all'art. 3 del Protocollo addizionale alla CEDU. Tali parametri sono evocati nel solo dispositivo dell'ordinanza di rimessione, senza alcuna illustrazione delle ragioni di contrasto con le disposizioni censurate. Per costante giurisprudenza costituzionale, sono inammissibili le questioni incidentali prive di alcuna motivazione in punto di non manifesta infondatezza. ( Precedenti citati: sentenze n. 59 del 2016, n. 248 del 2015 e n. 100 del 2015; ordinanze n. 122 del 2016 e n. 33 del 2016 ).

    Art. 1 Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati · Art. 1 Testo unico recanti norme per la elezione della Camera dei deputati · Art. 2 Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati · Art. 83 Testo unico recanti norme per la elezione della Camera dei deputati

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 6/1960

    Questione infondata
    18 febbraio 1960

    pronunciando con unica sentenza sui quattro procedimenti riuniti indicati in epigrafe: dichiara non fondata la questione, proposta dalle quattro ordinanze del Consiglio di Stato in data 14 luglio 1959, indicate in epigrafe, sulla legittimità costituzionale del primo comma dell'art. 88 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati approvato con D.P.R. 30 mar…

    Art. 88 Testo unico recanti norme per la elezione della Camera dei deputati · Art. 51 cost. · Art. 3 cost. · Art. 1 Testo unico recanti norme per la elezione della Camera dei deputati

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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Che cosa è cambiato dal 21 agosto 1993

Confronto con la versione in vigore dal 3 giugno 1957 al 21 agosto 1993. 47 parole tolte, 112 parole aggiunte in 2 capoversi.

Art. 1. tolto: (T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art.1, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 1).

aggiunto: 1. La Camera dei deputati e' eletta a suffragio universaleaggiunto: , con voto diretto aggiunto: ed uguale, libero e segreto, tolto: attribuito a liste di candidati concorrenti. L'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti e' effettuata aggiunto: espresso in un unico turno elettorale. 2. Il territorio nazionale e' diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella A allegata al presente testo unico. La ripartizione dei seggi attribuiti secondo il metodo proporzionale, a norma degli articoli 77, 83 e 84, si effettua in sede di Ufficio centrale nazionale. 3. In ogni circoscrizione, il settantacinque per cento del totale dei seggi e' attribuito nell'ambito di altrettanti collegi uninominali, nei quali risulta eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti. 4. In ogni circoscrizione, il venticinque per cento del totale dei seggi e' attribuito in ragione proporzionaletolto: , mediante riparto nelle singole circoscrizioni e recupero dei voti residui nel Collegio unico nazionale aggiunto: mediante riparto tra liste concorrenti a norma degli articoli 77, 83 e 84.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-03-30;361~art1 · fonte del testo

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