La Camera dei deputati e' eletta a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti, secondo le norme di cui alla presente legge e, per quanto in essa non previsto, secondo le norme del testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, e successive modifiche, in quanto applicabili. L'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti e' effettuata in ragione proporzionale, mediante riparto nelle singole circoscrizioni e recupero dei voti residui nel Collegio unico nazionale.

Testo vigente dal 12 giugno 1956

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1956-05-16;493~art1 · fonte del testo

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