Nell'art. 42, primo comma, del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 (concernente il trattamento pensionistico dovuto alla vedova di guerra) è intrinsecamente incoerente con il proclamato carattere risarcitorio di tale trattamento, per cui il legislatore lo concepisce come diritto autonomo della beneficiaria, indipendente dalla valutazione delle sue condizioni economiche, e nell'art. 5 della legge 8 agosto 1991 n. 261 ribadisce che le somme da corrispondersi a questo titolo, "non costituiscono reddito", che nel momento della effettiva erogazione della pensione o dopo la sua concessione, tale diritto venga condizionato, nel caso di nuove nozze, al fatto che il secondo marito fruisca, fin dal tempo della domanda di pensionamento, o venga a fruire in seguito, di un reddito superiore ad una determinata misura. Per tale contraddizione logica di fondo, che supera i margini della legittima discrezionalità delle scelte legislative, l'art. 42, primo comma, cit., - assorbiti gli altri profili di incostituzionalità prospettati dal giudice 'a quò - va dunque dichiarato illegittimo nella parte in cui stabilisce che la vedova di militare deceduto per causa bellica perde il diritto a pensione se contrae nuove nozze con chi fruisca o venga a fruire successivamente al matrimonio, di un reddito annuo superiore al limite previsto dall'art. 70 della stessa legge. - Sulla medesima norma, in questione sollevata però sotto profili diversi da quelli per cui ora è stata riconosciuta illegittima, v. ord. n. 325/1992.
Art. 42 Testo unico pensioni di guerra