[1]Diritto a pensione della vedova e data del matrimonio

[2]La vedova ha diritto alla pensione di guerra purche' il matrimonio sia avvenuto anteriormente alla data in cui sono state contratte le ferite o malattie dalle quali e' derivata la morte del militare o del civile. A tale effetto, l'infermita', non dipendente da causa violenta esterna, si presume contratta, per I civili, nel giorno dell'evento di guerra e, per i militari, nel giorno della prima constatazione e, in ogni caso, non oltre il giorno dell'effettiva cessazione dal servizio di guerra. Quando il matrimonio sia posteriore, ma la richiesta delle pubblicazioni, in seguito alle quali esso venne celebrato, sia anteriore alla ferita o malattia, la vedova ha ugualmente diritto alla pensione. La vedova ha altresi' diritto alla pensione di guerra quando il matrimonio, avvenuto successivamente alla data in cui sono state contratte le ferite o malattie dalle quali e' derivata la morte del militare o del civile, sia durato non meno di un anno ovvero sia nata prole ancorche' postuma.9

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

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La Corte Costituzionale con sentenza 4-13 dicembre 1991, n.450 (in G.U. 1a s.s. 18/12/1991, n.50) ha dichiarato:" l'illegittimita' costituzionale dell'art. 40, terzo comma, del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 (Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra) nella parte in cui non consente al coniuge superstite di fruire della pensione di guerra quando il matrimonio, avvenuto successivamente alla data in cui sono state contratte le ferite o malattie dalle quali e' derivata la morte del militare o del civile, sia durato, senza che sia nata prole ancorche' postuma, meno di un anno."

Testo vigente dal 19 dicembre 1991

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 450/1991

    Ha colpito questo articolo
    13 dicembre 1991

    Le norme che escludono che il coniuge superstite abbia diritto alla pensione di guerra, quando il matrimonio, avvenuto successivamente alla data in cui sono state contratte dal dante causa le ferite o malattie che ne hanno causato il decesso, sia durato, in assenza di prole, meno di un anno, contrastano con valori costituzionalmente protetti in quanto il rapporto coniugale non è sottoponibile, in ordine alla pensione, a limitazioni temporali. Infatti, nei confronti del matrimonio - come la Corte ha in più occasioni rilevato - non deve sfavorevolmente incidere alcunché di estraneo, al di fuori di quelle sole regole, anche limitative, proprie dell'istituto: il relativo vincolo è, e deve rimanere frutto di una libera scelta autoresponsabile, attenendo ai diritti intrinseci ed essenziali della persona umana e alle sue fondamentali istanze, sottratto dunque, ad ogni forma di condizionamento indiretto ancorché eventualmente imposto, in origine, dall'ordinamento. Sono perciò costituzionalmente illegittimi gli artt. 44, ultimo comma, della legge 18 marzo 1968, n. 313, e 40, terzo comma, del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, nella parte in cui, nella suindicata ipotesi, non consentono al coniuge superstite di fruire della pensione di guerra. - V. in materia di diritto alla pensione di reversibilità, per le vedove, le sentt. nn. 73/1987, 123/1990 e 189/1991, e per i soggetti che non avessero potuto contrarre matrimonio a causa degli eventi di guerra ma per i quali fossero intervenute le pubblicazioni matrimoniali, la sent. n. 5/1986.

    Art. 44 Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra · Art. 40 Testo unico pensioni di guerra

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 274/1992

    Questione inammissibile
    12 giugno 1992

    Manifesta inammissibilità della questione per inadeguatezza della motivazione sotto il profilo della rilevanza, non risultando nella ordinanza di rimessione se il caso concerna una pretesa di pensione di riversibilità ex art. 44, terzo comma, ovvero ex art. 59, primo comma, della legge 18 marzo 1968, n. 313, nonché ex art. 40, terzo comma, e 51, primo comma, del d.P.R. 23 dicembre 1978,n. 915. - V., la sent. n. 450/1991 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale degli artt. 44, terzo comma, l. 18 marzo 1969, n. 313, e 40, terzo comma, d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915.

    Art. 3 cost. · Art. 44 Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra · Art. 59 Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra · Art. 40 Testo unico pensioni di guerra

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 19 dicembre 1991

Confronto con la versione in vigore dal 29 gennaio 1979 al 19 dicembre 1991.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale con sentenza 4-13 dicembre 1991, n.450 (in G.U. 1a s.s. 18/12/1991, n.50) ha dichiarato:" l'illegittimita' costituzionale dell'art. 40, terzo comma, del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 (Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra) nella parte in cui non consente al coniuge superstite di fruire della pensione di guerra quando il matrimonio, avvenuto successivamente alla data in cui sono state contratte le ferite o malattie dalle quali e' derivata la morte del militare o del civile, sia durato, senza che sia nata prole ancorche' postuma, meno di un anno."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-12-23;915~art40 · fonte del testo

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