Corte costituzionale

Sentenza n. 361/1993

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 30/07/1993 · relatore Fernando Santosuosso

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 42, primo

comma, del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 (T.U. delle norme in

materia di pensioni di guerra), promosso con ordinanza emessa il 10

dicembre 1992 dalla Corte dei conti sul ricorso proposto da Erbacci

Elvira contro il Ministero del tesoro, iscritta al n. 98 del registro

ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 11, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 7 luglio 1993 il Giudice

relatore Fernando Santosuosso;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel giudizio promosso da Erbacci Elvira, vedova di militare

deceduto il 13 maggio 1945 e passata a nuove nozze, volto ad ottenere

l'attribuzione del trattamento pensionistico indiretto di guerra

(trattamento riconosciutole in corso di causa dal 1° febbraio 1977 al

31 dicembre 1982, ma non oltre perché il reddito percepito dal

secondo marito dell'Erbacci risultava superiore al limite previsto

dalla legge per poter conservare il diritto a pensione), la Corte dei

conti, Sezione IV Giurisdizionale, sollevava, con ordinanza emessa il

10 dicembre 1992, questione di legittimità costituzionale - in

riferimento agli artt. 3, 29, secondo comma, 30, primo comma, e 31,

primo comma, della Costituzione - dell'art. 42, primo comma, del

d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 (T.U. delle norme in materia di

pensioni di guerra), che stabilisce che la vedova di militare

deceduto per causa bellica perde il diritto a pensione se contrae

nuove nozze con chi fruisca, o venga a fruire successivamente al

matrimonio, di un reddito annuo superiore al limite previsto dal

successivo art. 70.

La Corte remittente, premesso che la Corte costituzionale - con

ordinanza n. 325 del 1992 - aveva dichiarato manifestamente infondata

una precedente questione di legittimità costituzionale della cennata

norma, sollevata in relazione agli artt. 29, secondo comma, e 30,

primo comma, della Costituzione, dichiarava di voler riproporre la

questione sotto più ampio profilo e con diversa motivazione.

Considerato, quindi:

che, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 184

del 1975, è venuta meno la rilevanza dello stato vedovile ai fini

dell'acquisizione (o conservazione) del diritto a pensione indiretta

di guerra, in quanto la vedova, passando a nuove nozze, non è

privata, per ciò solo, dell'anzidetto diritto ma, al pari di quanto

è stabilito (art. 55 d.P.R. citato) per il vedovo, soltanto se e

quando il nuovo coniuge sia titolare di un certo reddito;

che la vedova acquista il diritto a pensione indiretta in via

autonoma (e non derivata come per la pensione di reversibilità) e

quindi iure proprio (sentenza n. 375 del 1989 della Corte

costituzionale);

che, inoltre, a tale scopo, non ha rilevanza alcuna lo status

economico della vedova;

la Corte remittente sosteneva l'irrazionalità dell'art. 42, primo

comma, del d.P.R. n. 915 del 1978, in riferimento ai suddetti

parametri costituzionali, perché causa di diverse ingiustificate

discriminazioni, cui si tornerà nella motivazione in diritto.

2. - Le parti non si costituivano in giudizio.

Interveniva, invece, la Presidenza del Consiglio dei ministri,

rappresentata dall'Avvocatura dello Stato, che chiedeva dichiararsi

manifestamente infondata la questione costituzionale.

Assumeva in proposito:

che il legislatore ha inteso riservare il beneficio del

trattamento pensionistico di guerra ai casi maggiormente bisognosi di

tutela, in cui il pregiudizio economico, causato da eventi bellici,

sia evidentemente rilevante; e ciò analogamente a quanto disposto

per gli orfani ed i collaterali del defunto, o per la stessa vedova

nell'ipotesi di concessione degli assegni accessori al trattamento

pensionistico stesso (assegno di maggiorazione);

che la natura solidaristica del beneficio pensionistico di

guerra ne giustifica la subordinazione a determinate condizioni

economiche del coniuge dell'avente diritto;

che la perdita della pensione da parte della vedova risposata

trova giustificazione, non già in un intento punitivo o vessatorio,

ma nel fatto che la medesima, con il nuovo matrimonio, costituisce un

nuovo nucleo familiare con il conseguente acquisto di diritti (ed

obblighi) di assistenza e di mantenimento, per cui l'obbligo di

indennizzo da parte dello Stato permane solo nel caso in cui

l'apporto economico del nuovo coniuge non sia superiore a determinati

livelli;

che, per quanto concerne il preteso trattamento deteriore

riservato alla famiglia legittima rispetto alle cosidette unioni

libere, le due situazioni non sono comparabili;

che i richiami fatti dal giudice remittente all'acquisto iure

proprio del trattamento pensionistico di guerra da parte della vedova

sono inconferenti, atteso che alla base del diritto della vedova di

guerra al relativo trattamento pensionistico sta, appunto, lo stato

vedovile, stato che cessa con il nuovo matrimonio; con la norma in

oggetto il legislatore ha concesso, quindi, alla vedova di guerra che

passi a nuove nozze più di quanto la logica coerenza al sistema

avrebbe suggerito;

che i limiti reddituali del secondo marito sono stabiliti dal

legislatore nella sua discrezionalità incensurabile, ed alla luce

anche delle esigenze di bilancio. Esso (limite) coincide, del resto,

con quello posto dalla legge n. 656 del 1986 per la concessione di

pensione agli orfani e per l'assegno di maggiorazione alla vedova di

guerra. Considerato in diritto

1. - Oggetto del presente giudizio è la questione, sollevata con

ordinanza 10 dicembre 1992 dalla Corte dei conti, Sezione IV

Giurisdizionale per pensioni di guerra, sulla legittimità

costituzionale dell'art. 42, primo comma, del d.P.R. 23 dicembre

1978, n. 915 (T.U. delle norme in materia di pensioni di guerra), in

riferimento agli artt. 3, 29, secondo comma, 30, primo comma, e 31,

primo comma, della Costituzione, nella parte in cui stabilisce che la

vedova di militare deceduto per causa bellica perde il diritto a

pensione se contrae nuove nozze con chi fruisca, o venga a fruire

successivamente al matrimonio, di un reddito annuo superiore al

limite previsto dall'art. 70 della stessa legge.

2. - La questione, proposta in altra analoga controversia dalla

stessa Corte dei conti con ordinanza 13 dicembre 1991 della III

Sezione Giurisdizionale, in riferimento agli artt. 29 e 30 della

Costituzione, era stata dichiarata manifestamente infondata dalla

Corte costituzionale con ordinanza 8 luglio 1992, n. 325, in cui si

rilevava "che, come già altre volte affermato da questa Corte,

l'art. 29 salvaguarda essenzialmente i contenuti e gli scopi etico-sociali della famiglia, come società fondata sul matrimonio, senza

riflessi immediati sulle pensioni, le quali ineriscono a momenti

strettamente economici; e che analoghe considerazioni valgono nei

confronti del successivo art. 30, che ha per oggetto i doveri e i

diritti dei genitori e dei figli, ma non tocca il tema delle

situazioni giuridiche a contenuto patrimoniale".

3. - Con la nuova ordinanza ora in esame, la Corte dei conti, pur

riconoscendo l'esattezza dei rilievi della suindicata ordinanza n.

325 del 1992, dubita della legittimità costituzionale della stessa

norma in riferimento, non solo agli artt. 29 e 30 della Costituzione,

ma anche agli artt. 3 e 31, osservando che la norma denunziata appare

irrazionale in quanto:

a) induce remore alla libera determinazione delle nozze e non

agevola la formazione della famiglia legittima, bensì incentiva le

unioni libere;

b) non è coerente con la natura del diritto risarcitorio

spettante alla vedova di guerra, che si acquisisce iure proprio e

indipendentemente dal suo status economico;

c) che, avuto riguardo al basso reddito del secondo coniuge

ritenuto sufficiente per la perdita del diritto a pensione, tale

perdita si colora di significato punitivo per una sorta di mancato

obbligo di fedeltà alla memoria del coniuge deceduto;

d) che la misura è "indirettamente idonea a comprimere il

diritto al lavoro" del secondo coniuge, "se non addirittura ad

eludere i connessi obblighi fiscali".

4. - È decisivo partire dalla denunzia di incostituzionalità

della norma, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sotto il

profilo della ragionevolezza. Il giudice a quo sostiene cioè che "la

perdita della pensione per la vedova di guerra in considerazione

della capacità reddituale del secondo coniuge non appare coerente

con la natura del diritto ad essa riconosciuto, che è autonomo,

acquisito iure proprio e indipendentemente da valutazioni inerenti al

suo status economico".

La questione è fondata.

Effettivamente è ravvisabile una intrinseca incoerenza fra le

condizioni previste dalla legge al momento della acquisizione del

diritto a pensione (quello della morte del primo marito) e le

condizioni previste al momento della concessione della pensione o per

la sua perdita. Invero, oltre a proclamare "risarcitorio" il titolo

al trattamento pensionistico, il legislatore lo concepisce come un

diritto autonomo della beneficiaria, indipendente dalla valutazione

delle sue condizioni economiche, tanto che la successiva legge 8

agosto 1991, n. 261 (art. 5) ribadisce che "le somme corrisposte a

titolo di pensione .. per la loro natura risarcitoria, non

costituiscono reddito".

Nel momento, invece, dell'effettiva erogazione della pensione o

dopo la sua concessione, tale diritto viene condizionato al permanere

dello stato vedovile o, nel caso di nuove nozze, al fatto che il

secondo marito fruisca fin dal tempo della domanda di pensionamento,

o venga a fruirne in seguito, di un reddito superiore ad una certa

misura.

Ora, queste ipotesi di diniego di erogazione della pensione o di

successiva perdita non risultano giustificate né dal venir meno

dello stato vedovile (il che sarebbe in contrasto con l'affermato

doveroso risarcimento della avvenuta perdita per causa di guerra del

primo coniuge, e non avrebbe comunque autonoma valenza, dovendo

concorrere con la seconda condizione), né dalla valutazione della

capacità reddituale dell'altro marito; presupposto economico che non

aveva alcuna rilevanza al momento del sorgere del diritto.

Tale contraddizione logica di fondo della norma supera i margini

della legittima discrezionalità delle scelte legislative, ed assume

i caratteri di quella irragionevolezza da cui discende la pronuncia

di incostituzionalità.

Restano assorbiti gli altri profili di illegittimità

costituzionale prospettati dal giudice a quo, in gran parte già

valutati dalla citata ordinanza (n. 325 del 1992) di questa Corte.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 42, primo comma,

d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 (T.U. delle norme in materia di

pensioni di guerra), nella parte in cui stabilisce che la vedova di

militare deceduto per causa bellica perde il diritto a pensione se

contrae nuove nozze con chi fruisca, o venga a fruire successivamente

al matrimonio, di un reddito annuo superiore al limite previsto

dall'art. 70 della stessa legge.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 26 luglio 1993.

Il presidente: CASAVOLA

Il redattore: SANTOSUOSSO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 30 luglio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:361 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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