Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 gennaio 1979 al 23 gennaio 1986. Leggi il testo vigente →

[1]Diritto a pensione della vedova e della donna che non abbia potuto contrarre matrimonio a causa della guerra

[2]La vedova del militare morto per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, o del civile morto per i fatti di cui agli articoli 8 e 9 ha diritto alla pensione di guerra nella misura stabilita dalla annessa tabella G. La pensione non spetta alla vedova quando, con sentenza passata in giudicato, sia stata pronunciata separazione personale a lei addebitabile. Agli effetti della pensione di guerra, e' considerata come vedova la donna che non abbia potuto contrarre matrimonio per la morte del militare o del civile, avvenuta a causa della guerra, entro tre mesi dalla data della procura da lui rilasciata per la celebrazione del matrimonio. La stessa disposizione e' applicabile anche quando la morte del militare o del civile sia avvenuta dopo trascorso il termine suddetto, ma durante lo stato di guerra e purche' le circostanze che impedirono la celebrazione del matrimonio non risultino imputabili a volonta' delle parti. Anche in mancanza di procura le disposizioni di cui al presente articolo sono applicabili quando il militare, durante lo stato di guerra, abbia dichiarato di voler contrarre matrimonio, purche' risulti, da apposito atto stragiudiziale o da altro documento certo, uno stato preesistente di convivenza da almeno un anno e purche' le circostanze che impedirono la celebrazione del matrimonio non risultino imputabili a volonta' delle parti.

Testo in vigore dal 29 gennaio 1979 al 23 gennaio 1986

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 239/1998

    Ha colpito questo articolo
    3 luglio 1998

    Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 42, quarto comma, della legge 18 marzo 1968, n. 313 (Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra), e dell'art. 37, quinto comma, del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 (Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra), come modificato dall'art. 20 della legge 6 ottobre 1986, n. 656 (Modifiche ed integrazioni alla…

    Art. 42 Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra · Art. 37 Testo unico pensioni di guerra · Art. 20 Modifiche ed integrazioni alla normativa sulle pensioni di guerra

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-12-23;915~art37 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari