Corte costituzionale

Sentenza n. 5/1986

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 14/01/1986 · relatore Oronzo Reale

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 55, terzo

comma, della legge 10 agosto 1950, n. 648 (Riordinamento delle

disposizioni sulle pensioni di guerra); artt. 12 della legge 9 novembre

1961 n. 1240, e 42, secondo, terzo e quarto comma, della legge 18 marzo

1968, n. 313 (Riordinamento della legislazione pensionistica di

guerra), promosso con ordinanza emessa il 19 gennaio 1978 dalla Corte

dei Conti sul ricorso proposto da Alberti Teresa, iscritta al n. 607

del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 45 dell'anno 1979.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1985 il Giudice

relatore Oronzo Reale.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso di un procedimento per ottenere la pensione di guerra

promosso dalla signorina Teresa Alberti, la Corte dei Conti ha

sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale degli

artt. 55, terzo comma, della legge 10 agosto 1950, n. 648, 12 della

legge 9 novembre 1961, n. 1240, e 42, secondo, terzo e quarto comma,

della legge 18 marzo 1968, n. 313, nella parte in cui dette norme

condizionano al solo fatto del rilascio della procura per la

celebrazione del matrimonio e non anche alla esistenza di altri

documenti certi, l'assimilazione alla vedova di guerra, ai soli effetti

pensionistici, della donna che non abbia potuto contrarre matrimonio

per la morte, a causa della guerra, del militare o civile.

Nel caso di specie, si tratta di una donna che avrebbe dovuto

contrarre matrimonio con un ufficiale di marina nel luglio 1940; era

stato ottenuto nel maggio il " regio assentimento ", e nel giugno erano

state chieste ed ottenute le prescritte pubblicazioni. Il 29 giugno del

1940 il tenente di vascello Giorgio Riccomini cadeva durante un volo di

ricognizione in mare.

Nel procedere ad un'analisi comparativa delle situazioni in cui il

complesso normativa surricordato assimila, ai fini pensionistici, alla

vedova di guerra la donna che avrebbe dovuto contrarre matrimonio con

un soggetto perito per causa di guerra, emerge che il caso è solo

quello del rilascio di una procura al matrimonio, se si accettua

l'altro, attinente a diverse ragioni, di una previa convivenza.

Rileva il Collegio che la ratio della normativa de qua risiederebbe

nel dar valore ad elementi precisi, validi e concordanti che attestino

univocamente della volontà di contrarre matrimonio; se cosl' è non si

spiega perché si sia dato esclusivo rilievo alla procura, che è atto

che non potrebbe avere alcuna ragione d'essere nel caso di persone che

intendessero contrarre il matrimonio personalmente, e non ad altre

manifestazioni di volontà altrettanto indicative al riguardo, quali

quelle riscontrate nella presente fattispecie.

In una disciplina quale è l'attuale, si verserebbe perciò in una

ipotesi di irragionevolezza ingiustificato perché sarebbero

considerate diverse condizioni soggettive che tali obiettivamente non

sono, con conseguente arbitrarietà di un trattamento che si risolve in

concreta, assoluta disparità. Ciò si evidenzierebbe anche con

maggiore risalto se si ha riguardo al fatto che la procura è sempre

revocabile fino a che il matrimonio non sia celebrato.

In punto di rilevanza la questione è adeguatamente motivata.

Spiegava intervento il Presidente del Consiglio dei ministri per il

tramite dell'Avvocatura generale dello Stato e chiedeva che la proposta

questione fosse dichiarata non fondata.

Premesso che solo l'irrazionale disparità di trattamento può

condurre ad una pronuncia di incostituzionalità, si rileva che nel

caso che ne occupa non appare irragionevole l'aver differenziato il

caso di rilascio di procura a contrarre matrimonio, che costituisce una

esplicita manifestazione di volontà, in grado di operare

immediatamente, non appena si incontri con la volontà dell'altra

parte, i cui effetti possono essere impediti unicamente da un atto

formale contrario, dalle altre ipotesi (pubblicazioni e simili)

caratterizzate dal fatto che anche la semplice inerzia potrebbe

togliere ad esse qualsiasi significato.

Si evidenzia ancora che ove, ai fini dell'assimilazione allo stato

di vedovanza, si desse validità probativa anche a qualunque altro tipo

di documento, attestante un intendimento, più o meno generico, a

contrarre matrimonio, la portata della previsione normativa verrebbe ad

ampliarsi notevolmente, e si incentiverebbe cosl' la creazione di

irreali situazioni atte ad ingenerare difficoltà di applicazione e ad

alterare la realtà dei rapporti familiari. Considerato in diritto :

1. - La Corte dei Conti era chiamata a decidere sulla domanda di

pensione di guerra di una donna il cui fidanzato, tenente di vascello

col quale avrebbe dovuto contrarre matrimonio nel luglio 1940, tanto

che, premesso il " regio assentimento ", gli sposi avevano chiesto e

ottenuto le prescritte pubblicazioni, era deceduto in azione di guerra

il 29 giugno 1940. La istante chiedeva agli effetti pensionistici la

sua equiparazione a vedova di guerra in virtù dell'art. 55 della legge

10 agosto 1950, n. 648.

La Corte dei Conti, escludendo che la normativa vigente consentisse

l'accoglimcnto della domanda, poiché la richiesta equiparazione poteva

essere riconosciuta soltanto quando la morte del militare o del civile

a causa di guerra era avvenuta entro tre mesi dalla data della procura

da lui rilasciata per la celebrazione del matrimonio, sospetta di

incostituzionalità gli artt. -55, terzo comma, della legge 10 agosto

1950, n. 648, 12 della legge 9 novembre 1961, n. 1240 (erroneamente

indicata nel dispositivo come legge 18 marzo 1968, n. 313) e 42,

secondo, terzo e quarto comma della legge 18 marzo 1968, n. 313, nella

parte in cui dette norme " condizionano al solo fatto del rilascio

della procura per la celebrazione del matrimonio, e non anco alla

esistenza di altri documenti certi, l'assimilazione alla vedova di

guerra, ai soli effetti pensionistici, della donna che non abbia potuto

contrarre il matrimonio per la morte, a causa della guerra, del

militare o civile ".

La rilevanza della questione, entro i limiti della quale va

mantenuto il giudizio della Corte, derivava dal fatto che, nella

specie, vi era stato da parte del militare morto in guerra non il

rilascio della procura, ma la richiesta delle pubblicazioni,

regolarmente effettuate.

La Corte deve, dunque, decidere se non sia illegittima la mancata

equiparazione, ai ricordati effetti, della richiesta delle

pubblicazioni al rilascio della procura.

2. - La questione è fondata.

Non è, intanto, senza significato che il decreto luogotenenziale

27 ottobre 1918, n. 1726, emesso in occasione della prima guerra

mondiale (art. 11), considerava " come vedova del militare la donna che

non abbia potuto contrarre matrimonio per essere il militare deceduto

entro un mese dalla data del mandato di procura o dalla richiesta delle

pubblicazioni ". Né è dato rintracciare nei lavori preparatori della

legge 10 agosto 1950, n. 648 alcun cenno alle ragioni della esclusione

per l'avvenuta richiesta di pubblicazioni dello stesso effetto

accordato al rilascio della procura. E lo stesso è a dirsi dei lavori

preparatori della legge 9 novembre 1961, n. 1240, che pure provvide a

sostituire l'ultimo comma dell'art. 55 della legge n. 648, espungendo,

quando la morte del militare o del civile a causa di guerra sia

avvenuta entro tre mesi dal " mandato di procura ", la ulteriore

condizione che le cause per le quali il matrimonio non fu contratto "

non risultino imputabili a volontà delle parti "; nonché dai lavori

preparatori della legge n. 313 del 1968 che si limitò a riprodurre

testualmente nel secondo e terzo comma dell'art. 42 le disposizioni del

penultimo e ultimo comma dell'art. 55 della legge n. 648 del 1950 nel

testo modificato dall'art. 12 della legge n. 1240 del 1961.

E non sembra neppure inopportuno ricordare che in un precedente

caso la stessa Corte dei Conti aveva fatto richiamo all'intenzione del

legislatore per ritenere che l'equiparazione della richiesta di

pubblicazioni al rilascio della procura già potesse desumersi in via

interpretativa dalla legge vigente.

Ma, indipendentemente dall'indicazione fornita da tali precedenti,

la Corte ritiene che nella mancata equiparazione si sostanzi una

violazione dell'art. 3 della Costituzione.

3. - L'Avvocatura dello Stato contesta che nel diverso trattamento

delle due ipotesi il legislatore abbia toccato i limiti della non

ragionevolezza perché " sul piano volitivo le quantità di volontà

manifestata nelle due fattispecie non sono coincidenti " e ammonisce

che l'equiparazione alla procura di " qualunque altro tipo di documento

attestante un intendimento a contrarre matrimonio " creerebbe

difficoltà di applicazione con riflessi sul settore della

pensionistica ordinaria.

Ma né l'una né l'altra obiezione sono convincenti.

Non la seconda perché l'equiparazione sulla quale la Corte deve

decidere, non riguarda qualsiasi tipo di documento generico, ma

riguarda soltanto la richiesta di pubblicazioni.

Non la prima perché " sul piano volitivo " la richiesta di

pubblicazioni ha un valore quanto meno non inferiore al rilascio della

procura.

Che rispetto alle richieste pubblicazioni possa verificarsi, come

dice l'Avvocatura, un atto di pentimento, è circostanza che si può

verificare anche rispetto al rilascio della procura; in entrambi i casi

i nubendi possono pentirsi fino al momento della celebrazione del

matrimonio.

E proprio l'avere esattamente riconosciuto, come fa l'Avvocatura,

che l'equiparazione alla vedova è fatta dalla legge con riferimento

alla volontà espressa nella procura e non alla insussistente

eguaglianza di situazioni giuridiche (vedova o equiparata a vedova)

colpite dalla morte del militare o del civile avvenuta per causa di

guerra, deve condurre a riconoscere che non si può privilegiare come

espressione di volontà la procura rispetto alla domanda di

pubblicazioni.

Andando in contrario avviso, si incorrerebbe nell'assurdo, rilevato

nell'ordinanza di rimessione, di concedere la pensione alla fidanzata

in possesso di procura a contrarre matrimonio non celebrato per la

successiva morte del militare o del civile a causa della guerra e di

negarla alla fidanzata che, adempiute tutte le formalità richieste,

fra cui le pubblicazioni, " non poté contrarre matrimonio per la morte

del promesso sposo, militare o civile, avvenuta a causa della guerra

(bombardamento, mitragliamento, ecc.) la mattina stessa in cui il

matrimonio doveva essere celebrato e, al limite, nel corso della

cerimonia nuziale ".

Deve, dunque, dichiararsi la illegittimità costituzionale, nella

parte in cui non assimilano le pubblicazioni alla procura, degli artt.

55, ultimo comma, della legge n. 648 del 1950 sia nel testo originario

sia nel testo modificato dall'art. 12 della legge n. 1240 del 1961,

nonché dei commi secondo e terzo dell'art. 42 della legge n. 313 del

1968 e non, invece, del conuna quarto dello stesso articolo, pure

denunciato di illegittimità costituzionale dal giudice a quo, perché

relativo a una preesistente situazione di convivenza dei nubendi,

estranea alla fattispecie sottoposta alla Corte.

Essendo poi sopravvenuto il d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 (Testo

unico delle norme in materia di pensioni di guerra) il quale, all'art.

37 riproduce testualmente i commi secondo e terzo della citata legge n.

313 del 1968, occorre anche a tale disposizione estendere, in virtù

dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la pronuncia di

illegittimità nei termini sopra indicati.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 55, ultimo

comma, della legge 10 agosto 1950, n. 648 (Riordinamento delle

disposizioni sulle pensioni di guerra) nel testo originario e nel testo

modificato dall'art. 12 della legge 9 novembre 1961, n. 1240

(Integrazioni e modificazioni della legislazione delle pensioni di

guerra), nonché dell'art. 42, secondo e terzo comma, della legge 18

marzo 1968, n. 313 (Riordinamento della legislazione pensionistica di

guerra), nella parte in cui non considerano come vedova di guerra la

donna che non abbia potuto contrarre matrimonio per la morte del

militare o del civile, avvenuta a causa della guerra, anche nel caso

che siano state richieste le prescritte pubblicazioni;

b) dichiara, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo

1953, n. 87, la illegittimità costituzionale dell'art. 37, commi

terzo e quarto del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, nei termini di cui

al capo precedente;

e) dichiara inammissibile la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 42, quarto comma, della legge 18 marzo 1968,

n. 313, sollevata dalla Corte dei Conti con l'ordinanza (n. 607 del

reg. ord. 1978) di cui in epigrafe, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione.

Cosl' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 gennaio 1986.

F.to: LIVIO PALADIN - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - ALBERTO

MALAGUGINI - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO

- RENATO DELL'ANDRO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1986:5 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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