Corte costituzionale

Sentenza n. 239/1998

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 03/07/1998 · relatore Cesare Mirabelli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 42, quarto

comma, della legge 18 marzo 1968, n. 313 (Riordinamento della

legislazione pensionistica di guerra), e dell'art. 37, quinto comma,

del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 (Testo unico delle norme in

materia di pensioni di guerra), come modificato dall'art. 20 della

legge 6 ottobre 1986, n. 656 (Modifiche ed integrazioni alla

normativa sulle pensioni di guerra), promosso con ordinanza emessa il

10 luglio 1996 dalla Corte dei conti Sezione giurisdizionale per la

Regione Siciliana sul ricorso proposto da Maria Catena Bonfiglio

contro il Ministero del tesoro - Direzione generale per le pensioni

di guerra, iscritta al n. 1269 del registro ordinanze 1996 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47, prima

serie speciale, dell'anno 1996.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 29 ottobre 1997 il giudice

relatore Cesare Mirabelli.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza emessa il 10 luglio 1996 nel corso di un

giudizio promosso, per ottenere la pensione di guerra, da una donna

che non aveva potuto contrarre matrimonio con un militare per la

morte di quest'ultimo avvenuta a causa della guerra in Albania nel

1940, la Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione

Siciliana ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 42, quarto comma,

della legge 18 marzo 1968, n. 313 (Riordinamento della legislazione

pensionistica di guerra), e dell'art. 37, quinto comma, del d.P.R. 23

dicembre 1978, n. 915 (Testo unico delle norme in materia di pensioni

di guerra), come modificato dall'art. 20 della legge 6 ottobre 1986,

n. 656 (Modifiche ed integrazioni alla normativa sulle pensioni di

guerra).

Nel contesto di una disciplina che, ai soli effetti della pensione

di guerra, considera come vedova la donna che non abbia potuto

contrarre matrimonio per la morte del militare avvenuta a causa della

guerra qualora il militare abbia rilasciato procura per la

celebrazione del matrimonio o siano state chieste le prescritte

pubblicazioni, le disposizioni denunciate stabiliscono che, anche in

mancanza della procura o delle pubblicazioni, è riconosciuto alla

donna il diritto a pensione quando il militare, durante lo stato di

guerra, abbia dichiarato di voler contrarre con essa matrimonio,

purché risulti, da apposito atto stragiudiziale o da altro documento

certo, uno stato preesistente di convivenza da almeno un anno e

purché le circostanze che impedirono la celebrazione del matrimonio

non risultino imputabili alla volontà delle parti.

Il giudice rimettente ritiene irrazionale ed arbitrario che il

limite di durata minima della convivenza, per almeno un anno, valga

anche quando questa durata sia stata impedita dagli stessi eventi le

cui conseguenze pregiudizievoli la norma è diretta ad indennizzare.

Difatti la durata della convivenza dovrebbe comprovare il serio

intento matrimoniale, che costituisce l'elemento comune ai tre

criteri alternativi di assimilazione alla vedova di guerra, prescelti

dal legislatore nel corso della evoluzione della disciplina in questa

materia: la procura per la celebrazione del matrimonio, le

pubblicazioni matrimoniali, la dichiarazione di voler contrarre

matrimonio unitamente alla preesistente convivenza. Ad avviso dello

stesso giudice, sarebbe irragionevole escludere l'assimilazione alla

vedova quando la valutazione della stabilità della convivenza possa

essere desunta da circostanze diverse dalla sua durata, che non si

realizza per il periodo minimo prestabilito dalla legge a causa di

eventi non attribuibili alla volontà delle parti. In questo caso

l'assimilazione alla vedova di guerra verrebbe paradossalmente

frustrata proprio dagli stessi eventi assunti a giustificazione

dell'intervento solidaristico.

La soluzione del dubbio di legittimità costituzionale è

considerata rilevante nel giudizio principale, giacché il militare

deceduto aveva dichiarato di voler contrarre matrimonio con la

ricorrente, ma la convivenza aveva avuto una durata inferiore

all'anno anche se dall'unione era nato un figlio, di cui era stata

accertata giudizialmente la paternità ed al quale era stata poi

concessa la pensione di guerra.

2. - È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato,

chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.

L'Avvocatura ritiene che rientri nella discrezionalità del

legislatore stabilire che vi sia stato almeno un anno di convivenza

per attribuire alla donna il diritto a pensione di guerra: ciò

sarebbe conforme al razionale obiettivo di porre un limite alle

aspettative nascenti dal rapporto con un militare, non seguito dal

matrimonio. Sul piano della razionalità la scelta del legislatore

sarebbe contestabile solo dal suo interno. L'ammettere al beneficio

la donna, nei cui confronti esisteva una procura a contrarre

matrimonio o la richiesta di pubblicazioni, sarebbe fondato sulla

presunzione che la guerra abbia impedito di contrarre un matrimonio

seriamente programmato. La ricostruzione della volontà del militare

non basata su di un atto solenne ed impegnativo, ma riferita ad una

convivenza protrattasi per oltre un anno, costituirebbe un'eccezione

alla quale il giudice rimettente vorrebbe ulteriormente derogare se

la durata della convivenza risulti impedita dagli stessi fatti che

hanno reso impossibile il matrimonio; ma in tal modo si cadrebbe in

un vizio logico, giacché l'elemento che ha impedito il matrimonio

svolgerebbe il duplice ruolo di sorreggere sia la deroga che

l'eccezione, e si finirebbe con l'ammettere al beneficio la donna

che, comunque, possa vantare l'intenzione del militare di sposarla al

suo ritorno. Considerato in diritto

1. - Il dubbio di legittimità costituzionale investe le

disposizioni che - nel considerare come vedova, agli effetti della

pensione di guerra, la donna che non abbia potuto contrarre

matrimonio per la morte del militare avvenuta a causa della guerra

non solo quando sia stata rilasciata procura per la celebrazione del

matrimonio o siano state richieste le prescritte pubblicazioni, ma

anche quando il militare abbia dichiarato di voler contrarre

matrimonio e risulti uno stato preesistente di convivenza, purché le

circostanze che impedirono il matrimonio non risultino imputabili

alla volontà delle parti - richiedono sempre, in quest'ultimo caso,

una durata della convivenza di almeno un anno.

La Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione

Siciliana ritiene che questa disciplina - dettata dall'art. 42,

quarto comma, della legge 18 marzo 1968, n. 313 (Riordinamento della

legislazione pensionistica di guerra), e dall'art. 37, quinto comma,

del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 (Testo unico delle norme in

materia di pensioni di guerra), come modificato dall'art. 20 della

legge 6 ottobre 1986, n. 656 (Modifiche ed integrazioni alla

normativa sulle pensioni di guerra) - sia irrazionale ed arbitraria,

quindi in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, nella parte in

cui fa dipendere l'assimilabilità alla vedova dalla condizione della

durata minima di un anno della convivenza, senza eccettuare il caso

in cui tale durata minima sia stata impedita dagli stessi eventi le

cui conseguenze pregiudizievoli la norma è diretta ad indennizzare,

quando la stabilità della convivenza possa essere desunta da

circostanze diverse dalla sua durata.

2. - La questione è fondata nei termini di seguito precisati.

La legislazione pensionistica di guerra, sin dalla iniziale

disciplina delineata dal decreto luogotenenziale 27 ottobre 1918, n.

1726 (Norme per la concessione delle pensioni privilegiate di

guerra), ha previsto l'attribuzione della pensione alla vedova del

militare morto per causa di servizio di guerra; ma ha anche

considerato la situazione della donna che non abbia potuto contrarre

matrimonio per essere il militare deceduto, assimilandola, ai soli

effetti della pensione, alla vedova del militare, purché

sussistessero particolari requisiti, previsti dal legislatore come

idonei a presumere che il matrimonio sarebbe stato contratto se la

celebrazione, voluta dagli interessati, non fosse stata impedita

dalle circostanze belliche.

Le diverse norme che hanno disciplinato, succedendosi nel tempo

(cfr. art. 2 del regio d.-l. 9 luglio 1936, n. 1470; art. 55 della

legge 10 agosto 1950, n. 648), questa materia, hanno sempre

considerato come vedova la donna che non abbia potuto contrarre il

matrimonio per il quale il militare abbia rilasciato procura o siano

state richieste le pubblicazioni, quando la morte sia intervenuta

entro un determinato termine da tali atti e la mancata celebrazione

non sia imputabile alle parti. In tal modo si è attribuito rilievo

presuntivo della volontà di contrarre matrimonio, rimasta inattuata

a causa della guerra, ad atti formali, per loro natura preordinati

alla celebrazione delle nozze.

Altre norme hanno anche riconosciuto - ma con discontinuità nella

successione delle diverse discipline, giacché la situazione ora

considerata non era prevista come idonea a costituire titolo per

l'attribuzione della pensione di guerra dal regio d.-l. 9 luglio

1936, n. 1470 - il medesimo rilievo presuntivo della volontà di

contrarre matrimonio alla dichiarazione, resa dal militare nel corso

della guerra, purché vi fosse un preesistente e certo stato di

convivenza. Nel tempo sono state disciplinate in modo non uniforme

le puntuali condizioni nelle quali si sarebbe dovuto trovare il

militare per rilasciare la dichiarazione, la forma della stessa, la

prova della convivenza. Per quest'ultima la disciplina iniziale non

richiedeva che lo stato di preesistente convivenza avesse una durata

minima (art. 12 del decreto luogotenenziale n. 1726 del 1918).

Le norme denunciate, introducendo nuovamente l'assimilazione, alla

procura ed alle pubblicazioni di matrimonio, della dichiarazione di

voler contrarre matrimonio purché sussistesse uno stato certo di

preesistente convivenza, hanno introdotto l'ulteriore elemento

temporale della durata di tale convivenza per almeno un anno; questo

in un contesto legislativo che, anche in altre situazioni, prevedeva

una determinata durata del rapporto come essenziale perché avesse

rilievo la situazione idonea a dare titolo a pensione (nel caso del

matrimonio contratto dopo le ferite o malattie di guerra la vedova

acquistava il diritto a pensione solo se il matrimonio fosse durato

non meno di un anno), prima che con la sentenza n. 450 del 1991 fosse

dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 44 della legge

n. 313 del 1968.

Lo stato di preesistente convivenza ha, nelle norme denunciate, la

finalità di avvalorare la serietà della dichiarazione di volontà

di contrarre matrimonio, quando non siano stati compiuti gli atti

formali preordinati alla sua celebrazione ma risulti una situazione

che renda inequivoca tale volontà.

L'elemento della durata connota uno stato di convivenza non

episodico o transeunte ed il periodo minimo, predeterminato dal

legislatore, può ragionevolmente avere efficacia presuntiva,

appunto, della stabilità che corrobora la serietà della

dichiarazione matrimoniale; ma, in funzione dell'elemento che la

durata del rapporto tende a comprovare, è incongruo rispetto alle

finalità perseguite, ed in contrasto quindi con il principio di

ragionevolezza, attribuire al dato temporale un valore così

assoluto, da precludere che uno stato di convivenza che abbia avuto,

a causa delle vicende belliche, una durata inferiore a quella

prefissata, non possa essere in alcun modo idoneo ad avvalorare la

presunzione che il matrimonio sarebbe stato contratto se non vi fosse

stato l'impedimento della guerra; ciò quando il preesistente stato

di convivenza sia accompagnato da elementi, quali la nascita di un

figlio o altre circostanze, che comprovino in modo non equivoco la

stabilità del rapporto quale indice della volontà di contrarre il

matrimonio che non è stato celebrato a causa della guerra.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 42, quarto

comma, della legge 18 marzo 1968, n. 313 (Riordinamento della

legislazione pensionistica di guerra), e dell'art. 37, quinto comma,

del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 (Testo unico delle norme in

materia di pensioni di guerra), come modificato dall'art. 20 della

legge 6 ottobre 1986, n. 656 (Modifiche ed integrazioni alla

normativa sulle pensioni di guerra), nella parte in cui non prevedono

che il diritto a pensione può essere riconosciuto anche se lo stato

di preesistente convivenza abbia avuto, a causa della guerra, durata

inferiore ad un anno, purché sia accompagnato da altri elementi e

circostanze che dimostrino in modo non equivoco la volontà del

militare di contrarre matrimonio.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 1 giugno 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Mirabelli

Il cancelliere: Milana

Depositata in cancelleria il 3 luglio 1998.

Il cancelliere: Milana

ECLI:IT:COST:1998:239 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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