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[1]Ricorso alla Corte dei conti

[2]Contro il provvedimento del Ministro del tesoro e' ammesso il ricorso alla Corte dei conti, da presentarsi entro il termine perentorio di novanta giorni dalla notificazione del provvedimento e, nei casi in cui questa venga omessa, di novanta giorni dalla data di consegna del provvedimento stesso risultante dall'apposito registro tenuto dai comuni o dagli atti dell'ufficio che ha effettuato la consegna. Qualora la notifica del provvedimento impugnato sia stata eseguita a mezzo del servizio postale, il termine per la presentazione del ricorso decorre dalla data di consegna risultante dall'avviso di ricevimento. La riscossione dell'indennita' una volta tanto non implica decadenza dal ricorso alla Corte dei conti. Il ricorso, provvisto della sottoscrizione del ricorrente o di un suo procuratore speciale, o anche del semplice segno di croce vistato dall'autorita' comunale o da un notaio o dal dirigente locale delle rispettive associazioni assistenziali erette in enti morali, e' esente da spese di bollo e, nel termine di cui al primo comma del presente articolo, deve essere depositato alla segreteria della Corte dei conti o a questa spedito mediante raccomandata. In questo secondo caso, della data di spedizione fa fede il bollo dell'ufficio postale mittente e, qualora questo sia illeggibile, la ricevuta della raccomandata. Nel caso di decesso del ricorrente, il ricorso potra' essere riassunto dagli eredi o anche da uno di essi, nelle stesse forme consentite dal presente articolo, anche per quanto riguarda la delega in calce o a margine per l'avvocato difensore. Per la prosecuzione del ricorso da parte degli eredi non si applicano le norme della legge tributaria sulle successioni, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, e successive modificazioni ed integrazioni. Per l'infermo di mente, al quale non sia stato ancora nominato il legale rappresentante o l'amministratore provvisorio, il ricorso e' validamente sottoscritto dalla moglie o da un figlio maggiorenne o, in loro mancanza ((,)) da uno dei genitori, ovvero da chi ne abbia la custodia o comunque l'assista. La persona che validamente sottoscrive il ricorso ai sensi della presente disposizione puo' anche nominare l'avvocato difensore, sia con procura notarile, sia con delega in calce allo stesso ricorso.

Testo in vigore dal 18 maggio 1979 al 3 luglio 1980

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 97/1980

    Ha colpito questo articolo
    25 giugno 1980

    Vanno dichiarati costituzionalmente illegittimi, in via conseguenziale (art. 27 legge 11 marzo 1953, n. 87) gli artt. 86, primo comma, r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e 116 d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, negli stessi limiti di cui alla contestuale pronuncia riguardante gli artt. 114 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e 109 legge 18 marzo 1968, n. 313, stante la identità del contenuto precettivo (e cioè nella parte in cui prescrivono, per la proposizione dei ricorsi in materia di pensioni, assegni o indennità di guerra, da parte degli aventi diritto, il termine perentorio di novanta giorni dalla data di notificazione o consegna del provvedimento impugnato).

    Art. 114 Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra · Art. 109 Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra · Art. 27 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale · Art. 86 Testo unico Corte dei conti

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 905/1988

    Questione infondata
    26 luglio 1988

    La disciplina delle pensioni ordinarie civili e militari non può trovare applicazione per le pensioni di guerra, attesa la differenza antologica dei rispettivi trattamenti (Manifesta infondatezza della questione - sotto identico profilo già dichiarata non fondata da Corte Cost. 1985 n. 125 - di legittimità in riferimento agli artt. 3 e 52 Cost. dell'art. 116 d.P.R. 1978 n. 915 come sost. da art. 25 d.P.R. 1981 n. 834 e modif. da art. 17 l. 1986 n. 656, nella parte in cui prevede la prescrittibilità quinquennale del diritto ad ottenere la pensione di guerra, per asserita disparità di trattamento rispetto ad aventi diritto a pensione ordinaria civile o militare).

    Art. 116 Testo unico pensioni di guerra · Art. 1 Delega al Governo per il definitivo riordinamento delle pensioni di guerra · Art. 17 Modifiche ed integrazioni alla normativa sulle pensioni di guerra · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 125/1985

    Questione infondata
    2 maggio 1985

    Stante l'esigenza di un tempestivo accertamento della dipendenza della morte o della invalidità da causa di servizio o da fatto di guerra ad opera delle competenti autorità amministrative o sanitarie, trova giustificazione l'art. 99, comma secondo, del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 (e quindi anche, per la parte che interessa, l'art. 25 del d.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834), a norma del quale il diritto a richiedere la liquidazione della pensione (di guerra) si prescrive trascorsi cinque anni dal servizio di guerra ovvero dagli eventi che ai fatti bellici si riconnettono. Ne consegue che il giusto "tertium comparationis" va ricercato - nella disciplina dei trattamenti ordinari - per fattispecie d'analoga natura, cioè nell'ambito del trattamento privilegiato, per il quale occorrono, come per le pensioni di guerra, tempestivi accertamenti medico-legali. Ma in tale materia l'art. 169 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato (già dichiarato costituzionalmente illegittimo, nella parte in cui non consente la sospensione dei termini nei confronti dei minori o dei dementi come, invece, prescritto, per la pensionistica di guerra), testualmente stabilisce l'inammissibilità della domanda di liquidazione ove "il dipendente abbia lasciato decorrere cinque anni dalla cessazione del servizio senza chiedere l'accertamento della dipendenza delle infermità o delle lesioni contratte", sicché appare razionalmente ed incontrovertibilmente garantito nel diritto positivo vigente il processo di omogeneizzazione nella tutela delle pretese pensionistiche. Pertanto, non è fondata - in riferimento all'art. 3 Cost. - la questione di legittimità costituzionale degli artt. 99, comma secondo e 116, comma primo (nel testo sostituito dall'art. 25 del d.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834) del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, nella parte in cui prevedono un termine quinquennale di prescrizione per la richiesta della pensione di guerra; questione sollevata sotto il profilo della disparità di trattamento tra i titolari di pretese in materia di pensioni di guerra ed i titolari di pretese in materia di pensioni ordinarie per i quali, diversamente dai primi, il diritto al trattamento di quiescenza, diretto o di riversibilità, "non si perde per prescrizione" (art. 5, d.P.R. n. 1092/1973). - S. n. 149/1979.

    Art. 117 Testo unico pensioni di guerra · Art. 3 cost. · Art. 99 Testo unico pensioni di guerra · Art. 116 Testo unico pensioni di guerra

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 18 maggio 1979

Confronto con la versione in vigore dal 29 gennaio 1979 al 18 maggio 1979. .

… e' validamente sottoscritto dalla moglie o da un figlio maggiorenne o, in loro mancanzaaggiunto: , da uno dei genitori, ovvero da chi ne abbia la custodia o comunque …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-12-23;915~art116 · fonte del testo

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