Il primo comma dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e' sostituito dal seguente: "Contro il decreto di decisione sul ricorso gerarchico in materia di pensioni di guerra e' ammesso il ricorso alla Corte dei conti, con salvezza del termine quinquennale di prescrizione del diritto a pensione decorrente dalla notifica del provvedimento stesso. Qualora la notifica del provvedimento impugnato sia stata eseguita a mezzo del servizio postale, tale termine decorre dalla data di consegna dell'atto risultante dall'avviso di ricevimento". L'ottavo comma dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e' soppresso.

Testo vigente dal 15 ottobre 1986

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 154/1992

    Ha colpito questo articolo
    2 aprile 1992

    Non è in se stesso giustificabile che avverso i provvedimenti dell'amministrazione in materia di pensioni di guerra sia ammesso il ricorso alla Corte dei conti solamente contro la decisione sul ricorso gerarchico, con la conseguenza, in caso di mancata decisione su quest'ultimo, di impedire all'interessato di agire in giudizio per il periodo di due anni, necessario alla formazione del silenzio-rigetto sul ricorso stesso (art. 16, legge n. 656 del 1986): tale periodo è infatti incongruo (v. massima A) nonché del tutto irrazionale, in relazione alla garanzia di effettività del diritto di difesa, che nei procedimenti concernenti la materia in questione, non è scindibile dal requisito della prontezza. È pertanto costituzionalmente illegittimo - con assorbimento dell'ulteriore profilo riferito all'art. 3 Cost. - l'art. 25, primo comma, del d.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834, nel testo di cui all'art. 17, primo comma, della legge 6 ottobre 1986, n. 656, nella parte in cui non prevede l'esperibilità dell'azione in via giurisdizionale anche in mancanza del preventivo ricorso gerarchico.

    Art. 1 Delega al Governo per il definitivo riordinamento delle pensioni di guerra · Art. 17 Modifiche ed integrazioni alla normativa sulle pensioni di guerra

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 905/1988

    Questione infondata
    26 luglio 1988

    La disciplina delle pensioni ordinarie civili e militari non può trovare applicazione per le pensioni di guerra, attesa la differenza antologica dei rispettivi trattamenti (Manifesta infondatezza della questione - sotto identico profilo già dichiarata non fondata da Corte Cost. 1985 n. 125 - di legittimità in riferimento agli artt. 3 e 52 Cost. dell'art. 116 d.P.R. 1978 n. 915 come sost. da art. 25 d.P.R. 1981 n. 834 e modif. da art. 17 l. 1986 n. 656, nella parte in cui prevede la prescrittibilità quinquennale del diritto ad ottenere la pensione di guerra, per asserita disparità di trattamento rispetto ad aventi diritto a pensione ordinaria civile o militare).

    Art. 116 Testo unico pensioni di guerra · Art. 1 Delega al Governo per il definitivo riordinamento delle pensioni di guerra · Art. 17 Modifiche ed integrazioni alla normativa sulle pensioni di guerra · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1986-10-06;656~art17 · fonte del testo

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