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Possono accedere agli impieghi civili dello Stato coloro che posseggono i seguenti requisiti generali:

  • 1)cittadinanza italiana;
  • 2)eta' non inferiore agli anni 18 e non superiore ai Gli ordinamenti delle singole amministrazioni possono, tuttavia, ridurre il limite superiore. Per le categorie di candidati a cui favore leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non puo' superare, anche in caso di cumulo di benefici, i quaranta anni di eta' o i quarantacinque per i mutilati e gli invalidi di guerra e per coloro ai quali e' esteso lo stesso beneficio;
  • 3)buona condotta;
  • 4)idoneita' fisica all'impiego. L'Amministrazione ha facolta' di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso. Per l'ammissione a particolari carriere, gli ordinamenti delle singole amministrazioni possono prescrivere anche altri requisiti. Il titolo di studio per l'accesso a ciascuna carriera e' stabilito dagli articoli seguenti. Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione. Salvo che i singoli ordinamenti non dispongano diversamente, sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione.

Testo in vigore dal 25 gennaio 1957 al 7 luglio 1978

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 203/1995

    Questione infondata
    30 maggio 1995

    Anche se, alla luce dell'esperienza degli ultimi anni, si registrano non pochi casi di fallimento "incolpevole" e la riflessione dottrinale più recente ha portato al superamento della sistemazione tradizionale, imperniata sulla "indegnità" del fallito, tali considerazioni potrebbero essere meritevoli di approfondimento solo in relazione ad una questione di costituzionalità concernente la norma che ricomprende la dichiarazione di fallimento fra le cause ostative al godimento dei diritti politici (art. 2, d.P.R. n. 223 del 1957) e non certo in ordine ad una questione, come quella proposta nella specie, nei confronti dell'art. 2, quinto comma, d.P.R. n. 3 del 1957, nella parte in cui si prevede l'esclusione automatica dall'accesso ai pubblici impieghi, dei soggetti privati dell'elettorato attivo, quali, in particolare, i falliti. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. - sotto l'anzidetto profilo - della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, quinto comma, d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3). red.: A.M. Marini

    Art. 2 Testo unico lo statuto degli impiegati civili dello Stato · Art. 3 cost. · Art. 97 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-01-10;3~art2 · fonte del testo

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