Art. 2 — Requisiti generali
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Possono accedere agli impieghi civili dello Stato coloro che posseggono i seguenti requisiti generali:
- 1)cittadinanza italiana;
- 2)eta' non inferiore agli anni 18 e non superiore ai Gli ordinamenti delle singole amministrazioni possono, tuttavia, ridurre il limite superiore. Per le categorie di candidati a cui favore leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non puo' superare, anche in caso di cumulo di benefici, i quaranta anni di eta' o i quarantacinque per i mutilati e gli invalidi di guerra e per coloro ai quali e' esteso lo stesso beneficio;
- 3)buona condotta;
- 4)idoneita' fisica all'impiego. L'Amministrazione ha facolta' di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso. Per l'ammissione a particolari carriere, gli ordinamenti delle singole amministrazioni possono prescrivere anche altri requisiti. Il titolo di studio per l'accesso a ciascuna carriera e' stabilito dagli articoli seguenti. Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione. Salvo che i singoli ordinamenti non dispongano diversamente, sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione.
Testo in vigore dal 25 gennaio 1957 al 7 luglio 1978
