Corte costituzionale

Sentenza n. 203/1995

Questione dichiarata infondata · depositata il 30/05/1995 · relatore Francesco Guizzi

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, quinto

comma, del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle

disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello

Stato), promosso con ordinanza emessa il 14 maggio 1993 dal Tribunale

amministrativo regionale per la Lombardia, sezione staccata di

Brescia, sui ricorsi riuniti proposti da Macaluso Vincenzo contro il

Ministero della pubblica istruzione ed altri, iscritta al n. 505 del

registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 20 aprile 1995 il Giudice

relatore Francesco Guizzi;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia,

sezione staccata di Brescia, adi'to dal signor Vincenzo Macaluso per

l'annullamento del decreto del Provveditore agli studi di Brescia che

lo esclude dalla graduatoria per supplenza annuale, e per

l'annullamento della decisione di rigetto di un successivo ricorso

gerarchico, solleva, in riferimento agli artt. 3 e 97 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 2,

quinto comma, del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle

disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello

Stato), nella parte in cui prevede l'automatica esclusione

dall'accesso ai pubblici impieghi di quei soggetti privati

dell'elettorato attivo a seguito della dichiarazione di fallimento.

Dopo aver ricordato che il ricorrente, inserito in una graduatoria

provinciale per supplenza annuale, è stato escluso dalla stessa

perché depennato dalle liste elettorali per effetto della

dichiarazione di fallimento, il giudice a quo invoca la

giurisprudenza di questa Corte che ha censurato la irrogazione

automatica di sanzione disciplinare (sentenza n. 197 del 1993) e

osserva che considerazioni analoghe varrebbero per l'esclusione dai

pubblici impieghi, adottata in forma indifferenziata e per

fattispecie disomogenee (art. 2 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058,

e successive modificazioni).

Il sistema andrebbe perciò ricondotto a razionalità,

contemplando una valutazione del caso singolo, che eviterebbe di

equiparare fattispecie fra loro assai diverse, anche perché nella

coscienza comune il fallimento non è più evento indicativo di

particolare allarme sociale e, comunque, ha importanza di gran lunga

inferiore rispetto alle altre ipotesi contemplate dalla norma che

disciplina l'esclusione dall'elettorato attivo.

2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

concludendo nel senso dell'inammissibilità o, quanto meno,

dell'infondatezza della questione.

La fissazione dei requisiti per l'accesso ai pubblici impieghi

rientra nella discrezionalità del legislatore, e la norma denunziata

rappresenta un corretto esercizio di tale potere, sia alla luce del

principio di ragionevolezza, sia con riguardo al canone introdotto

dall'art. 97 della Costituzione. Le norme che impediscono ai soggetti

dichiarati falliti di accedere ai pubblici impieghi sono infatti le

stesse che precludono il godimento dei diritti politici, tra le quali

rientrano, oltre a quella in esame, ipotesi di pericolosità sociale

risultanti da condanne penali.

La limitazione del godimento dei diritti politici, per legge, è

consentita dall'art. 48 della Costituzione, con riferimento al quale

- ricorda l'Avvocatura - la Corte si è pronunziata, proprio in

ordine alla situazione del fallito, con la sentenza di infondatezza

n. 43 del 1970; mentre la disciplina della destituzione di diritto

non sarebbe comparabile con il caso in esame, dove si tratta di

accertare i requisiti soggettivi per l'accesso al pubblico impiego.

La destituzione presuppone, invero, l'esistenza di un rapporto in

atto, e richiede la valutazione del comportamento del dipendente,

diversamente da quanto accade per l'ammissione a un concorso; e in

tale fase, nessun apprezzamento discrezionale potrebbe essere

effettuato, di norma, dalla pubblica amministrazione. Considerato in diritto

1. - Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia,

sezione staccata di Brescia, solleva questione di legittimità

costituzionale dell'art. 2, quinto comma, del d.P.R. 10 gennaio 1957,

n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli

impiegati civili dello Stato), nella parte in cui esclude

"automaticamente" dall'accesso al pubblico impiego quei soggetti

privati dell'elettorato attivo in ragione della dichiarazione di

fallimento, sospettando che tale norma sia in contrasto con gli artt.

3 e 97 della Costituzione.

In base al quinto comma dell'art. 2 in esame, non possono accedere

agli impieghi civili dello Stato i soggetti esclusi dall'elettorato

politico attivo e coloro i quali siano stati destituiti o dispensati

dall'impiego presso una pubblica amministrazione. L'art. 2 rinvia,

così, alla disciplina positiva sull'elettorato attivo, dove lo stato

di fallimento è ricompreso, insieme con altre fattispecie, quale

causa ostativa (v. dapprima l'art. 2 della legge n. 1058 del 1947, e

successive modificazioni, e il testo unico approvato con d.P.R. 20

marzo 1967, n. 223, art. 2, a sua volta novellato dall'art. 1 della

legge 16 gennaio 1992, n. 15; e, poi, il regolamento sull'accesso

agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, di cui al d.P.R. 9

maggio 1994, n. 487, art. 2, comma 3).

Il giudice a quo insiste sulla sentenza di questa Corte n. 197 del

1993, ritenendo che il sistema andrebbe ricondotto a razionalità in

base ai principi affermati da tale decisione, che avrebbero carattere

generale e varrebbero, dunque, anche per l'accesso al pubblico

impiego: dall'accoglimento della questione proposta seguirebbe la

possibilità, per l'autorità competente, di valutare i singoli casi

evitando l'equiparazione di fattispecie fra loro assai diverse. Non

potendosi reputare il fallimento - così conclude l'ordinanza - quale

evento indicativo di grave allarme sociale, idoneo a determinare

l'esclusione dal godimento dei diritti politici e, conseguentemente,

dall'accesso ai pubblici impieghi.

2. - Quest'ultimo rilievo potrebbe essere meritevole di

approfondimento, alla luce sia dell'esperienza di quest'ultimo

decennio, che registra un notevole incremento delle dichiarazioni di

fallimento, anche "incolpevole", sia della riflessione dottrinale che

- nel superare la sistemazione tradizionale imperniata

sull'"indegnità" del fallito - ha tenuto altresì conto delle

eventuali conseguenze penali, produttive di ulteriori effetti

giuridici. Ma il giudice rimettente non indirizza il sospetto

d'incostituzionalità sulla norma che ricomprende la dichiarazione di

fallimento fra le cause ostative al godimento dei diritti politici (e

quindi sull'art. 2 del d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, come novellato

dalla legge 16 gennaio 1992, n. 15), bensì sull'art. 2, quinto

comma, del d.P.R. n. 3 del 1957, nella parte in cui esclude

automaticamente dall'accesso ai pubblici impieghi il fallito.

È, questo, un campo per il quale non è evocabile il principio di

gradualità e di articolazione del procedimento. E, infatti, mentre i

provvedimenti che portano alla destituzione (o alla decadenza ex

legge 18 gennaio 1992, n. 16) non possono avere carattere automatico,

perché è necessario ponderare ogni singolo caso, attraverso il

procedimento disciplinare secondo il principio affermato da questa

Corte, in particolare nella sentenza n. 197 del 1993 (ma v. anche le

sentenze nn. 16 del 1991, 158 e 40 del 1990), nell'accesso al

pubblico impiego occorre che i requisiti soggettivi siano definiti in

termini univoci dal legislatore; e il riconoscimento, in ipotesi, di

un'ampia discrezionalità alla pubblica amministrazione, in questo

campo, rischierebbe di compromettere i principi di eguaglianza e di

buon andamento, pervenendo così a esiti opposti a quelli perseguiti,

in astratto, dall'ordinanza di rimessione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 2, quinto comma, del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo

unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati

civili dello Stato), nella parte in cui prevede l'automatica

esclusione dall'accesso agli impieghi pubblici dei soggetti privati

dell'elettorato attivo a seguito della dichiarazione di fallimento,

sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal

Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione staccata

di Brescia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 maggio 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 30 maggio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:203 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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