Fino al termine dell'ultimo anno dei corsi di studi universitari per il rilascio dei titoli previsti dagli articoli 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, ai fini dell'ammissione ai concorsi a posti e a cattedre di insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, e' richiesto il possesso dei seguenti titoli di studio:

  • a)diploma conseguito presso le scuole magistrali o (( presso gli istituti magistrali, od abilitazione valida,)) per i concorsi a posti di docente di scuola materna;
  • b)diploma conseguito presso gli istituti magistrali per i concorsi a posti di docente elementare;
  • c)laurea conformemente a quanto stabilito (( con decreto del Ministro della pubblica istruzione, od abilitazione valida per l'insegnamento)) della disciplina o gruppo di discipline cui il concorso si riferisce, per i concorsi a cattedre e a posti di insegnamento nelle scuole secondarie, tranne che per gli insegnamenti per i quali e' sufficiente il diploma di istruzione secondaria superiore. Per le classi di concorso per le quali e' prevista l'ammissione sulla base dei titoli artistico-professionali e artistici, si tiene conto dei titoli medesimi in luogo del titolo di studio. L'accertamento dei titoli, qualora non sia gia' avvenuto, e' operato dalla medesima commissione giudicatrice del concorso, prima dell'inizio delle prove di esame. Per l'ammissione agli esami di concorso a cattedre di insegnamento dell'educazione musicale sono validi anche gli attestati finali di corsi musicali straordinari di durata complessiva di studi non inferiore a sette anni svolti presso i Conservatori di musica e gli istituti musicali pareggiati. Gli attestati rilasciati, a decorrere dal 1990, sono validi soltanto se conseguiti all'esito di corsi i cui programmi abbiano ottenuto l'approvazione ministeriale. Alla data di scadenza dei termini di presentazione della domanda e', altresi', richiesto il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi di accesso agli impieghi civili dello Stato. Si applicano le deroghe e le elevazioni del limite di eta' previste dalle norme vigenti. Non si applica alcun limite di eta' per la partecipazione ai concorsi per titoli ed esami al solo fine del conseguimento dell'abilitazione. Non si applica alcun limite di eta' per la partecipazione ai concorsi per soli titoli.

Testo vigente dal 6 luglio 1994

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 223/1998

    Questione infondata
    19 giugno 1998

    È manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3, 4, 34 e 97 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 403 (recte: 402), comma 4, d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del t.u. delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), nella parte in cui rinvia all'art. 2, n. 2, ultimo comma, d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (T.u. delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato), per quanto concerne il limite di età minimo del compimento del diciottesimo anno di età per partecipare ai concorsi per il reclutamento nelle scuole statali, in quanto questione analoga è già stata dichiarata non fondata e non sono stati proposti argomenti nuovi tali da indurre ad un diverso scrutinio di costituzionalità. - S. n. 466/1997. red.: S. Di Palma

    Art. 402 Testo unico vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado · Art. 2 Testo unico lo statuto degli impiegati civili dello Stato · Art. 3 cost. · Art. 4 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 6 luglio 1994

Confronto con la versione in vigore dal 19 maggio 1994 al 6 luglio 1994. 2 parole tolte, 2 parole aggiunte in 2 capoversi.

a) diploma conseguito presso le scuole magistrali o presso gli istituti magistrali, tolto: ed aggiunto: od abilitazione valida, per i concorsi a posti di docente di scuola materna;

c) laurea conformemente a quanto stabilito con decreto del Ministro della pubblica istruzione, tolto: ed aggiunto: od abilitazione valida per l'insegnamento della disciplina o gruppo di discipline cui il concorso …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297~art402 · fonte del testo

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