Per l'assunzione degli operai dello Stato sono richiesti i seguenti requisiti generali:

  • 1)cittadinanza italiana;
  • 2)eta' non inferiore agli anni diciotto e non superiore ai trentacinque, ferma restando, se prevista negli ordinamenti delle singole amministrazioni, la facolta' di elevare il limite inferiore, o variare il limite superiore, per determinate categorie di operai in rapporto a particolari esigenze di lavoro. Per le categorie di candidati in favore dei quali leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non puo' superare, anche nel caso di cumulo dei benefici, i quaranta anni di eta' ed i quarantacinque per i mutilati, per gli invalidi di guerra e per servizio e in genere per coloro ai quali e' legislativamente esteso lo stesso beneficio, fermi restando, in ogni caso, per le assunzioni obbligatorie, i limiti di eta' previsti dalla legge 2 aprile 1968, n. 482;
  • 3)buona condotta;
  • 4)idoneita' fisica al lavoro ed al servizio, da accertare nei modi stabiliti dai regolamenti delle singole amministrazioni. Gli aspiranti alla nomina ad operai debbono avere conseguito la licenza di scuola elementare ed essere in possesso degli altri titoli di istruzione o professionali che siano stabiliti nel bando di concorso. Possono conseguire la nomina ad operaio dello Stato anche coloro che, riportata una delle condanne di cui all'articolo 7, comma quinto, della legge 5 marzo 1961, n. 90, abbiano ottenuto la riabilitazione, ad eccezione per l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per la quale restano in vigore le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1968, n. 1006, per quanto concerne il reato di contrabbando per i generi di monopolio. Per l'ammissione all'esercizio di particolari mansioni gli ordinamenti delle singole amministrazioni o, caso per caso, il decreto che indice il concorso, possono prescrivere anche altri requisiti di carattere professionale. Non hanno titolo per conseguire la nomina ad operaio dello Stato coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico, ovvero coloro che siano stati destituiti o che siano decaduti dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione in base al disposto della lettera d) dell'articolo 56 della legge 5 marzo 1961, n. 90. Salvo che i singoli ordinamenti non dispongano diversamente, sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica. I requisiti predetti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito, nel decreto che indice il concorso, per la presentazione della domanda di ammissione.

Testo vigente dal 3 giugno 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-05-13;157~art4 · fonte del testo

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