Art. 39-decies — Accertamento, liquidazione e pagamento dell'accisa

I tabacchi lavorati sottoposti ad accisa devono essere accertati per quantita' e qualita' con l'osservanza delle modalita' operative stabilite con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze. La liquidazione dell'accisa sui tabacchi lavorati si effettua applicando alla quantita' di prodotto immesse al consumo l'ammontare dell'accisa risultante dalle tabelle di cui all'articolo 39-quinquies vigenti alla data dell'immissione in consumo, ovvero all'atto del ricevimento o arrivo dei prodotti ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 8, comma 4, e dell'articolo 10-bis, comma 3. Per gli ammanchi, si applicano le aliquote vigenti alla data in cui essi si sono verificati ovvero, se tale data non puo' essere determinata, le aliquote vigenti all'atto della loro constatazione. ((Per i tabacchi lavorati immessi in consumo in ciascun mese, il pagamento dell'accisa deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo; per le immissioni in consumo avvenute nel mese di luglio, il pagamento dell'accisa e' effettuato entro il giorno 20 del mese di agosto; per le immissioni in consumo avvenute dal 1° al 15 del mese di dicembre, il pagamento dell'accisa deve essere effettuato entro il giorno 27 dello stesso mese e in tale caso non e' ammesso il versamento unitario ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241)). Resta salva, per il pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati, l'applicazione dell'articolo 24 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, come modificato dalla legge 18 febbraio 1963, n. 303, le cui disposizioni trovano applicazione, ai sensi dell'articolo 7-bis del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, anche nei confronti dei depositari autorizzati. 133

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 30 dicembre 2025, n. 199

133

con decorrenza dal 1 gennaio 2026

La L. 30 dicembre 2025, n. 199, ha disposto (con l'art. 1, comma 124) che "Le disposizioni di cui al comma 119, lettere b), e) e f), hanno efficacia per i prodotti immessi in consumo a decorrere dal 1° gennaio 2026".

Testo vigente dal 1 gennaio 2026

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2026

Confronto con la versione in vigore dal 1 aprile 2010 al 1 gennaio 2026. 40 parole tolte, 87 parole aggiunte.

… se tale data non puo' essere determinata, le aliquote vigenti all'atto della loro constatazione. tolto: Il aggiunto: Per i tabacchi lavorati immessi in consumo in ciascun mese, il pagamento dell'accisa deve essere effettuatotolto: , per i tabacchi lavorati immessi in consumo nei primi quindici giorni del mese, entro la fine dello stesso mese e, per i prodotti immessi in consumo nel periodo dal giorno 16 alla fine del mese, aggiunto: entro il giorno 16 del mese successivo; per le immissioni in consumo avvenute nel mese di luglio, il pagamento dell'accisa e' effettuato entro il giorno 20 del mese di agosto; per le immissioni in consumo avvenute dal 1° al 15 del mese di dicembre, il pagamento dell'accisa deve essere effettuato entro il giorno tolto: 15 del mese successivo aggiunto: 27 dello stesso mese e in tale caso non e' ammesso il versamento unitario ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Resta salva, per il pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati, l'applicazione dell'articolo 24 della …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 30 dicembre 2025, n. 199

    La L. 30 dicembre 2025, n. 199, ha disposto (con l'art. 1, comma 124) che "Le disposizioni di cui al comma 119, lettere b), e) e f), hanno efficacia per i prodotti immessi in consumo a decorrere dal 1° gennaio 2026".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-10-26;504~art39decies · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari