Art. 27 — (Art. 1 R.D.L. n. 23/1933 - Artt. 1, 4 e 26 D.L. n. 331/1993) Ambito applicativo ed esenzioni

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Sono sottoposti ad accisa la birra, il vino, le bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra, i prodotti alcolici intermedi e l'alcole etilico (1). I prodotti di cui al comma 1, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 5, comma 1, e dall'art. 37, comma 1, sono ottenuti in impianti di lavorazione gestiti in regime di deposito fiscale. Puo' essere autorizzata la produzione in impianti diversi dai depositi fiscali sempreche' vengano utilizzati prodotti ad imposta assolta e l'accisa complessiva pagata sui componenti non sia inferiore a quella dovuta sul prodotto derivante dalla loro miscela. La preparazione, da parte di un privato, di prodotti alcolici, destinati all'uso esclusivo dello stesso privato, dei suoi familiari e dei suoi ospiti, con impiego di alcole ad imposta assolta, non e' soggetta ad autorizzazione a condizione che i prodotti ottenuti non formino oggetto di alcuna attivita' di vendita. L'alcole e le bevande alcoliche sono esenti dall'accisa quando sono:

  • a)denaturati con denaturante generale e destinati alla vendita;
  • b)denaturati con denaturanti speciali approvati dall'amministrazione finanziaria ed impiegati nella fabbricazione di prodotti non destinati al consumo umano alimentare ((ovvero impiegati come combustibile per riscaldamento o come carburante, usi per i quali si applicano le disposizioni dell'articolo 21));
  • c)impiegati per la produzione dell'aceto di cui al codice NC 2209;
  • d)impiegati nella fabbricazione di medicinali secondo la definizione di cui alla direttiva 65/65/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1965, pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee n. 22 del 9 febbraio 1965 e recepita con il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 15 giugno 1991;
  • e)impiegati in un processo di fabbricazione, a condizione che il prodotto finale non contenga alcole;
  • f)impiegati nella produzione di aromi destinati alla preparazione di prodotti alimentari e di bevande analcoliche aventi un titolo alcolometrico effettivo non superiore all'1,2 per cento in volume;
  • g)impiegati direttamente o come componenti di prodotti semilavorati destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari, ripieni o meno, a condizione che il contenuto di alcole non sia superiore a 8,5 litri di alcole puro per 100 chilogrammi di prodotto per il cioccolato e a litri 5 di alcole puro per 100 chilogrammi di prodotto per altre merci;
  • h)impiegati come campioni per analisi, per prove di produzione necessarie o a fini scientifici;
  • i)utilizzati nella fabbricazione di un componente non soggetto ad accisa ai sensi del presente decreto. Le agevolazioni sono accordate anche mediante rimborso dell'imposta pagata. Sui prodotti ritirati dal commercio in quanto divenuti non idonei al consumo umano viene rimborsata l'accisa pagata. Per i rimborsi si applicano le disposizioni dell'art. 14. ------------ (1) Per le aliquote vedi allegato I.

Testo in vigore dal 3 dicembre 2016 al 21 dicembre 2021

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 27, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 9511/2026

    14 aprile 2026

    In tema di controllo della fabbricazione, trasformazione, circolazione e deposito di alcol etilico e di bevande alcoliche soggetti ad accisa, la violazione, da parte del depositario autorizzato, dell'obbligo di comunicazione ex art. 4, comma 4, del d.m. n. 153 del 2001, al momento della cessazione dell'attività produttiva, ha natura sostanziale e non meramente formale, in quanto comporta il mutamento del regime dell'impianto, che assume la qualifica di magazzino di commerciante all'ingrosso, con conseguente modifica del regime fiscale, sia quanto al diritto di licenza, sia quanto all'adeguamento dell'aliquota della cauzione per il mancato pagamento dell'imposta.

    Art. 27 · Art. 2220 c.c.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 395 ↗

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di marzo/aprile 2026 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 3 dicembre 2016

Confronto con la versione in vigore dal 21 marzo 1996 al 3 dicembre 2016. 19 parole aggiunte.

b) denaturati con denaturanti speciali approvati dall'amministrazione finanziaria ed impiegati nella fabbricazione di prodotti non destinati al consumo umano alimentare aggiunto: ovvero impiegati come combustibile per riscaldamento o come carburante, usi per i quali si applicano le disposizioni dell'articolo 21;

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-10-26;504~art27 · fonte del testo

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