Art. 39 — (Art. 24 D.L. n. 331/1993) Oggetto dell'imposizione e modalità di accertamento

I prodotti alcolici intermedi sono sottoposti ad accisa con aliquota riferita ad ettolitro di prodotto finito. Si intendono per "prodotti intermedi" tutti i prodotti di cui ai codici NC 2204, 2205 e 2206 non contemplati dagli articoli 34, 36 e 38, aventi un titolo alcolometrico effettivo superiore all'1,2 per cento in volume ma non al 22 per cento in volume. Fermo restando quanto previsto dall'art. 38, e' considerata "prodotto intermedio" qualsiasi bevanda fermentata tranquilla di cui all'art. 38, comma 2, lettera a), con titolo alcolometrico effettivo superiore al 5,5 per cento in volume e che non deriva interamente da fermentazione, nonche' qualsiasi bevanda fermentata gassata di cui al comma 2, lettera b), dello stesso art. 38, con titolo alcolometrico effettivo superiore all'8,5 per cento in volume e che non deriva interamente da fermentazione. I prodotti finiti sono presi in carico dal depositario autorizzato ed accertati dall' Ufficio dell'Agenzia delle dogane competente per territorio, anche sulla base di esperimenti di lavorazione. ((3-bis. Per le ditte esercenti gli stabilimenti di produzione di cui all'articolo 28, comma 1, lettera b), l'Amministrazione finanziaria, su richiesta del depositario e ricorrendone le condizioni, certifica, sulla base di una dichiarazione resa dal medesimo depositario ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il quantitativo dei prodotti di cui al comma 1 realizzati nello stabilimento nell'anno precedente, che non puo' essere superiore a 250 ettolitri, e che lo stesso stabilimento e' legalmente ed economicamente indipendente da altri stabilimenti, che utilizza impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altra azienda e che non opera sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprieta' immateriale altrui)) 87

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

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con decorrenza dal 1 gennaio 2022

Il D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215 ha disposto (con l'art. 5, comma 15-septies, alinea) che la modifica al presente articolo ha efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Testo vigente dal 21 dicembre 2021

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 21 dicembre 2021

Confronto con la versione in vigore dal 1 aprile 2010 al 21 dicembre 2021. 1 parola tolta, 120 parole aggiunte.

… da fermentazione. I prodotti finiti sono presi in carico dal depositario autorizzato ed accertati tolto: dall'Ufficio aggiunto: dall' Ufficio dell'Agenzia delle dogane competente per territorio, anche sulla base di esperimenti di lavorazione. aggiunto: 3-bis. Per le ditte esercenti gli stabilimenti di produzione di cui all'articolo 28, comma 1, lettera b), l'Amministrazione finanziaria, su richiesta del depositario e ricorrendone le condizioni, certifica, sulla base di una dichiarazione resa dal medesimo depositario ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il quantitativo dei prodotti di cui al comma 1 realizzati nello stabilimento nell'anno precedente, che non puo' essere superiore a 250 ettolitri, e che lo stesso stabilimento e' legalmente ed economicamente indipendente da altri stabilimenti, che utilizza impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altra azienda e che non opera sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprieta' immateriale altrui

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215 ha disposto (con l'art. 5, comma 15-septies, alinea) che la modifica al presente articolo ha efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2022.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-10-26;504~art39 · fonte del testo

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