Art. 30 — Art. 25 T.U. spiriti 1924 - Art. 5 R.D.L. n. 23/1933 - Artt. 20 e 22 D.L. n. 1200/1948 - Art. 20 D.L. n. 142/1950 - Artt. 4 e 13 D.L. n. 3/1956 - Art. 9 legge 28 marzo 1968, n. 415 - Art. 14-bis D.L. n. 216/1978 - Art. 8 legge 11 marzo 1988, n. 67). Circolazione di prodotti alcolici assoggettati ad accisa

L'alcole, le bevande alcoliche e gli aromi alcolici assoggettati ad accisa o ((completamente denaturati)) devono circolare con il documento di accompagnamento previsto dall'art. 12. 87 Sono esclusi dall'obbligo di cui al comma 1:

  • a)ai sensi dell'art. 13, comma 2, l'alcole e le bevande alcoliche confezionati in recipienti di capacita' non superiore a 5 litri e gli aromi alcolici per liquori o per vini aromatizzati confezionati in dosi per preparare non piu' di un litro di prodotto, muniti del contrassegno fiscale;
  • b)l'alcole non denaturato in quantita' non superiore a 0,5 litri e gli aromi alcolici per liquori in quantita' non superiore a 0,5 litri o a 0,5 chilogrammi se solidi;
  • c)gli aromi alcolici diversi da quelli per liquori, le bevande alcoliche, la frutta sotto spirito e le profumerie alcoliche ottenute con alcole non denaturato in quantita' non superiore a 5 litri;
  • d)((l'alcole completamente denaturato)) in quantita' non superiore a 50 litri; 87
  • e)le profumerie alcoliche ottenute con alcole non denaturato, condizionate, secondo le modalita' stabilite dall'amministrazione finanziaria, in quantita' non superiore a 50 litri; le stesse profumerie e gli aromi alcolici, condizionati e scortati dal documento di accompagnamento previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, integrato con le indicazioni richieste dal documento previsto dall'art. 12;
  • f)la birra, il vino e le bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra, se non destinate, queste ultime, a distillerie;
  • g)i vini aromatizzati, liquori e acquaviti, addizionati con acqua gassata, semplice o di soda, in recipienti contenenti quantita' non superiore a 10 centilitri ed aventi titolo alcolometrico effettivo non superiore all'11 per cento in volume;
  • h)i prodotti alcolici acquistati da privati in un altro Paese comunitario e dagli stessi trasportati nei limiti stabiliti dall'art. 11, comma 2;
  • i)i vini liquorosi destinati a stabilimenti di condizionamento o di trasformazione in altri prodotti. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere modificati i casi di esclusione di cui al comma 2, in relazione alle caratteristiche ed alle esigenze di commercializzazione dei prodotti.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

87

Il D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215 ha disposto (con l'art. 5, comma 15-septies, alinea) che le modifiche al presente articolo hanno efficacia dal 1° gennaio 2022.

Testo vigente dal 21 dicembre 2021

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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Che cosa è cambiato dal 21 dicembre 2021

Confronto con la versione in vigore dal 1 aprile 2010 al 21 dicembre 2021. 9 parole tolte, 4 parole aggiunte in 2 capoversi.

L'alcole, le bevande alcoliche e gli aromi alcolici assoggettati ad accisa o tolto: denaturati con denaturante generale aggiunto: completamente denaturati devono circolare con il documento di accompagnamento previsto dall'art. 12. Sono esclusi dall'obbligo di cui al comma 1:

d) l'alcole tolto: denaturato con il denaturante generale aggiunto: completamente denaturato in quantita' non superiore a 50 litri;

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215 ha disposto (con l'art. 5, comma 15-septies, alinea) che le modifiche al presente articolo hanno efficacia dal 1° gennaio 2022.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-10-26;504~art30 · fonte del testo

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