Art. 10 — Circolazione di prodotti già immessi in consumo in un altro Stato membro e consegnati per scopi commerciali nel territorio dello Stato

(( Sono soggetti ad accisa nel territorio dello Stato i prodotti immessi in consumo in un altro Stato membro che vengono trasportati nel territorio nazionale per esservi consegnati per scopi commerciali. In tal caso i medesimi prodotti sono spediti da uno speditore certificato dello Stato membro nel quale sono stati immessi in consumo e ricevuti da un destinatario certificato nazionale. Ai fini del presente articolo per prodotti consegnati per scopi commerciali si intendono i prodotti di cui al comma 1 trasportati, nel territorio dello Stato, nei casi diversi da quelli contemplati dagli articoli 10-bis e 11. La circolazione dei prodotti di cui al comma 1 deve aver luogo con l'e-DAS emesso dal sistema informatizzato previo inserimento dei relativi dati da parte dello speditore certificato dello Stato membro di spedizione. Al predetto documento e' attribuito un codice unico di riferimento amministrativo semplificato. La circolazione di cui al comma 1 inizia nel momento in cui i prodotti lasciano i locali dello speditore certificato dello Stato membro di spedizione. La circolazione di cui al comma 1 si conclude nel momento in cui i prodotti sono presi in consegna dal destinatario certificato nazionale presso il suo deposito. Tale circostanza e' attestata, fatta eccezione per quanto previsto ai commi 9 e 10, dalla nota di ricevimento trasmessa dal destinatario certificato all'Amministrazione finanziaria mediante il sistema informatizzato e da quest'ultimo validata. La trasmissione della predetta nota e' effettuata entro le ventiquattro ore decorrenti dal momento in cui i prodotti sono presi in consegna dal destinatario certificato nazionale. Per i trasferimenti, mediante automezzi, dei prodotti di cui al comma 1, la presa in consegna di cui al comma 5 si verifica con lo scarico effettivo degli stessi prodotti dal mezzo di trasporto e con l'iscrizione nella contabilita' del destinatario certificato, da effettuarsi entro il medesimo giorno in cui hanno termine le operazioni di scarico, dei dati accertati relativi alla qualita' e quantita' dei prodotti scaricati. Non sono considerati come prodotti consegnati per scopi commerciali i prodotti gia' assoggettati ad accisa in un altro Stato membro, detenuti a bordo di una nave o di un aeromobile che effettua traversate o voli tra il territorio del suddetto Stato membro e il territorio nazionale e che non siano disponibili per la vendita quando la nave o l'aeromobile si trova nel territorio dello Stato. Per i prodotti di cui al comma 1, qualora, al momento della spedizione, il sistema informatizzato sia indisponibile nello Stato membro di spedizione, i medesimi prodotti circolano con un documento di riserva contenente gli stessi dati dell'e-DAS. Gli stessi dati sono inseriti dallo speditore certificato nel sistema informatizzato non appena quest'ultimo e' nuovamente disponibile. L'e-DAS sostituisce il predetto documento di riserva, copia del quale e' conservata dallo speditore certificato e dal destinatario certificato nazionale, che ne riportano gli estremi nella propria contabilita'. Per i prodotti di cui al comma 1, qualora il sistema informatizzato risulti indisponibile nello Stato al momento del ricevimento da parte del destinatario certificato nazionale, quest'ultimo presenta all'Ufficio competente dell'Amministrazione finanziaria un documento di riserva contenente gli stessi dati della nota di ricevimento di cui al comma 5, attestante l'avvenuta conclusione della circolazione. Non appena il sistema informatizzato e' nuovamente disponibile nello Stato, il destinatario certificato trasmette la nota di ricevimento che sostituisce il predetto documento di riserva. In assenza della nota di ricevimento non causata dall'indisponibilita' del sistema informatizzato, ai fini della conclusione della circolazione da parte dell'Autorita' competente dello Stato membro di spedizione, in casi eccezionali, l'Ufficio dell'Amministrazione finanziaria competente attesta la ricezione delle merci sulla base di idonea documentazione comprovante la ricezione stessa; per merci spedite dal territorio nazionale, in assenza della nota di ricevimento non causata dall'indisponibilita' del sistema informatizzato, la conclusione della circolazione di prodotti ai sensi del presente articolo puo' essere effettuata, in casi eccezionali, dall'Ufficio dell'Amministrazione finanziaria competente in relazione al luogo di spedizione delle merci sulla base dell'attestazione delle autorita' competenti dello Stato membro di destinazione. 11. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai prodotti non unionali sottoposti ad accisa.)) 87

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 5 novembre 2021, n. 180

87

con decorrenza dal 13 febbraio 2023

Il D.Lgs. 5 novembre 2021, n. 180 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che la presente modifica ha efficacia a decorrere dal 13 febbraio 2023. Ha inoltre disposto (con l'art. 3, comma 2) che "Fino alla data del 31 dicembre 2023, le modalita' previste dall'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nel testo vigente alla data del 31 dicembre 2021, continuano ad applicarsi alla circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa, immessi in consumo in un altro Stato membro e trasportati nel territorio nazionale per esservi consegnati per scopi commerciali nonche' alla circolazione di quelli immessi in consumo nel territorio nazionale e trasportati in un altro Stato membro per esservi consegnati per i medesimi scopi; fino alla medesima data del 31 dicembre 2023, le predette modalita' si applicano altresi' alle spedizioni di prodotti assoggettati ad accisa tra localita' nazionali con attraversamento del territorio di un altro Stato membro".

Testo vigente dal 14 dicembre 2021

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 14 dicembre 2021

Confronto con la versione in vigore dal 1 aprile 2010 al 14 dicembre 2021. 465 parole tolte, 568 parole aggiunte in 3 capoversi.

Sono soggetti ad accisa aggiunto: nel territorio dello Stato i prodotti immessi in consumo in un altro Stato membro che vengono tolto: detenuti a scopo commerciale nel territorio dello Stato aggiunto: trasportati nel territorio nazionale per esservi consegnati per scopi commerciali. In tal caso i medesimi prodotti sono spediti da uno speditore certificato dello Stato membro nel quale sono stati immessi in consumo e ricevuti da un destinatario certificato nazionale. Ai fini del presente articolo tolto: si intende per detenzione aggiunto: per prodotti consegnati per scopi commercialitolto: :

tolto: a) la detenzione di prodotti sottoposti ad accisa da parte di un soggetto diverso da un privato;

tolto: b) la detenzione da parte di un privato di prodotti sottoposti ad accisa, dal medesimo acquistati, non per uso proprio, in quantitativi superiori a quelli indicati dall'articolo 11, dallo stesso trasportati e non destinati ad essere forniti a titolo oneroso. Per la fattispecie aggiunto: si intendono i prodotti di cui al comma 1 trasportati, nel territorio dello Stato, nei casi diversi da quelli contemplati dagli articoli 10-bis e 11. La circolazione dei prodotti di cui al comma tolto: 2, lettera a), l'accisa e' dovuta dal soggetto ivi indicato, il quale in tutti i casi in cui non abbia la qualita' di esercente di deposito fiscale, deve avere la qualifica di destinatario registrato e garantire il pagamento dell'accisa. Il medesimo soggetto, prima della spedizione delle merci o dell'acquisto delle medesime, qualora dallo stesso trasportate, presenta una apposita dichiarazione al competente Ufficio dell'Amministrazione finanziaria. Per la fattispecie aggiunto: 1 deve aver luogo con l'e-DAS emesso dal sistema informatizzato previo inserimento dei relativi dati da parte dello speditore certificato dello Stato membro di spedizione. Al predetto documento e' attribuito un codice unico di riferimento amministrativo semplificato. La circolazione di cui al comma tolto: 2, lettera b), l'accisa e' dovuta da un rappresentante del soggetto comunitario che effettua la fornitura. Tale rappresentante deve avere sede nello Stato, essere preventivamente autorizzato dal competente Ufficio dell'Amministrazione finanziaria e garantire il pagamento dell'accisa dovuta aggiunto: 1 inizia nel momento in cui i prodotti lasciano i locali dello speditore certificato dello Stato membro di spedizione. La circolazione tolto: dei prodotti di cui al comma 1tolto: , acquistati dai soggetti di cui al comma 2, deve avvenire con un documento di accompagnamento secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria, con l'osservanza delle modalita' stabilite dai competenti organi comunitari. Il pagamento dell'accisa aggiunto: si conclude nel momento in cui i prodotti sono presi in consegna dal destinatario certificato nazionale presso il suo deposito. Tale circostanza e' attestata, fatta eccezione per tolto: il caso in cui il soggetto di cui al comma 2, lettera a), abbia la qualifica di depositario autorizzato, deve avvenire secondo le modalita' vigenti entro il primo giorno lavorativo successivo a quello dell'arrivo delle merci; il soggetto che riceve le merci deve sottoporsi ad ogni controllo che permetta di accertare l'arrivo delle merci stesse e l'avvenuto pagamento dell'accisa. I tabacchi lavorati detenuti ai sensi del comma 2, lettera a), sono commercializzati per il tramite delle rivendite di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293. I tabacchi lavorati detenuti ai sensi del comma 2, devono risultare iscritti nella tariffa di vendita, rispettare le disposizioni nazionali in materia di condizionamento ed etichettatura dei prodotti del tabacco, stabilite dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, ed essere muniti del contrassegno di legittimazione di cui all'articolo 39-duodecies. Le modalita' di applicazione delle disposizioni del presente articolo, relativamente alla fattispecie aggiunto: quanto previsto ai commi 9 e 10, dalla nota di ricevimento trasmessa dal destinatario certificato all'Amministrazione finanziaria mediante il sistema informatizzato e da quest'ultimo validata. La trasmissione della predetta nota e' effettuata entro le ventiquattro ore decorrenti dal momento in cui i prodotti sono presi in consegna dal destinatario certificato nazionale. Per i trasferimenti, mediante automezzi, dei prodotti di cui al comma 1, la presa in consegna di cui al comma tolto: 2, lettera b), ed alle rispettive competenze, sono stabilite, sentito il Comandante generale della Guardia di finanza, con decreto del Direttore dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane. Con il predetto decreto del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato sono altresi' stabiliti i quantitativi al di sopra dei quali i tabacchi lavorati detenuti da un soggetto di cui al comma 2, lettera b), si presumono detenuti ai sensi del comma 2, lettera a); i predetti quantitativi non possono comunque essere inferiori al doppio di quelli previsti dall'articolo 11, comma 2 aggiunto: 5 si verifica con lo scarico effettivo degli stessi prodotti dal mezzo di trasporto e con l'iscrizione nella contabilita' del destinatario certificato, da effettuarsi entro il medesimo giorno in cui hanno termine le operazioni di scarico, dei dati accertati relativi alla qualita' e quantita' dei prodotti scaricati. Non sono considerati come tolto: detenuti aggiunto: prodotti consegnati per scopi commerciali i prodotti gia' assoggettati ad accisa in un altro Stato … una nave o di un aeromobile che effettua traversate o voli tra il territorio tolto: nazionale ed un altro aggiunto: del suddetto Stato membro e aggiunto: il territorio nazionale e che non siano disponibili per la vendita quando la nave o l'aeromobile si trova nel territorio tolto: nazionale aggiunto: dello Stato. Per i prodotti di cui al comma 1, qualora, al momento della spedizione, il sistema informatizzato sia indisponibile nello Stato membro di spedizione, i medesimi prodotti circolano con un documento di riserva contenente gli stessi dati dell'e-DAS. Gli stessi dati sono inseriti dallo speditore certificato nel sistema informatizzato non appena quest'ultimo e' nuovamente disponibile. L'e-DAS sostituisce il predetto documento di riserva, copia del quale e' conservata dallo speditore certificato e dal destinatario certificato nazionale, che ne riportano gli estremi nella propria contabilita'. Per i prodotti di cui al comma 1, qualora il sistema informatizzato risulti indisponibile nello Stato al momento del ricevimento da parte del destinatario certificato nazionale, quest'ultimo presenta all'Ufficio competente dell'Amministrazione finanziaria un documento di riserva contenente gli stessi dati della nota di ricevimento di cui al comma 5, attestante l'avvenuta conclusione della circolazione. Non appena il sistema informatizzato e' nuovamente disponibile nello Stato, il destinatario certificato trasmette la nota di ricevimento che sostituisce il predetto documento di riserva. In assenza della nota di ricevimento non causata dall'indisponibilita' del sistema informatizzato, ai fini della conclusione della circolazione da parte dell'Autorita' competente dello Stato membro di spedizione, in casi eccezionali, l'Ufficio dell'Amministrazione finanziaria competente attesta la ricezione delle merci sulla base di idonea documentazione comprovante la ricezione stessa; per merci spedite dal territorio nazionale, in assenza della nota di ricevimento non causata dall'indisponibilita' del sistema informatizzato, la conclusione della circolazione di prodotti ai sensi del presente articolo puo' essere effettuata, in casi eccezionali, dall'Ufficio dell'Amministrazione finanziaria competente in relazione al luogo di spedizione delle merci sulla base dell'attestazione delle autorita' competenti dello Stato membro di destinazione. 11. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai prodotti non unionali sottoposti ad accisa.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 5 novembre 2021, n. 180

    Il D.Lgs. 5 novembre 2021, n. 180 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che la presente modifica ha efficacia a decorrere dal 13 febbraio 2023. Ha inoltre disposto (con l'art. 3, comma 2) che "Fino alla data del 31 dicembre 2023, le modalita' previste dall'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nel testo vigente alla data del 31 dicembre 2021, continuano ad applicarsi alla circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa, immessi in consumo in un altro Stato membro e trasportati nel territorio nazionale per esservi consegnati per scopi commerciali nonche' alla circolazione di quelli immessi in consumo nel territorio nazionale e trasportati in un altro Stato membro per esservi consegnati per i medesimi scopi; fino alla medesima data del 31 dicembre 2023, le predette modalita' si applicano altresi' alle spedizioni di prodotti assoggettati ad accisa tra localita' nazionali con attraversamento del territorio di un altro Stato membro".

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-10-26;504~art10 · fonte del testo

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