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E' sottoposto ad accisa il gas metano (codice NC 2711 29 00) destinato all'autotrazione ed alla combustione per usi civili e per usi industriali (1). Ai fini della tassazione si considerano metano anche le miscele con aria o con altri gas nelle quali il metano puro e' presente in misura non inferiore al 70 per cento, in volume. Per le miscele gassose contenenti metano puro in misura inferiore al 70 per cento, in volume, l'imposta si applica sul contenuto di metano, fermo restando l'applicazione dell'art. 21, comma 5, quando ne ricorrano i presupposti. Per le miscele di gas metano con aria o con altri gas, ottenute nelle officine del gas di citta', l'imposta si applica con riguardo ai quantitativi di gas metano originari, secondo le percentuali sopraindicate, impiegati nelle miscelazioni. Per il gas metano ottenuto nelle officine del gas di citta' od in altri stabilimenti, con qualsiasi processo di lavorazione che utilizzi metano o altra materia prima, l'imposta si applica sulla percentuale di metano puro che risulta in esso contenuta. Non e' sottoposto ad accisa il metano biologico destinato agli usi propri dello stesso produttore. L'accisa e' dovuta, secondo le modalita' previste dal comma 8, dai soggetti che vendono direttamente il prodotto ai consumatori o dai soggetti consumatori che si avvalgono delle reti di gasdotti per il vettoriamento di prodotto proprio. Sono considerati consumatori anche gli esercenti i distributori stradali di gas metano per autotrazione che non abbiano, presso l'impianto di distribuzione, impianti di compressione per il riempimento di carri bombolai. Possono essere riconosciuti soggetti obbligati al pagamento dell'accisa i titolari di raffinerie, di impianti petrolchimici e di impianti di produzione combinata di energia elettrica e di calore. Sono gestiti in regime di depositi fiscali:

  • a)l'impianto utilizzato per le operazioni di liquefazione del gas naturale, o di scarico, stoccaggio e rigassificazione di GNL;
  • b)l'impianto utilizzato per lo stoccaggio di gas naturale di proprieta' o gestito da un'impresa di gas naturale; l'insieme di piu' concessioni di stoccaggio relative ad impianti ubicati nel territorio nazionale e facenti capo ad un solo titolare possono costituire, anche ai fini fiscali, un unico doposito fiscale;
  • c)il terminale di trattamento ed il terminale costiero con le rispettive pertinenze;
  • d)le reti nazionali di gasdotti e le reti di distribuzioni locali, comprese le reti interconnesse;
  • e)gli impianti di compressione. Per il gas metano confezionato in bombole o in qualsiasi altro tipo di contenitore di provenienza da Paesi terzi o da Paesi comunitari l'accisa e' dovuta dall'importatore o dall'acquirente. I soggetti obbligati al pagamento dell'accisa devono prestare una cauzione pari al 5 per cento dell'accisa dovuta per il quantitativo massimo di metano presumibilmente immesso in consumo per usi soggetti a tassazione in un mese. L'accertamento dell'accisa viene effettuato sulla base di dichiarazioni annuali contenenti tutti gli elementi necessari per la determinazione del debito d'imposta, che devono essere presentate dai soggetti obbligati entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello cui si riferisce. Il pagamento dell'accisa deve essere effettuato in rate di acconto mensili entro la fine di ciascun mese, calcolate sulla base dei consumi dell'anno precedente. Il versamento a conguaglio e' effettuato entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello cui si riferisce. Le somme eventualmente versate in piu' del dovuto sono detratte dal successivo versamento di acconto. L'Amministrazione finanziaria ha facolta' di prescrivere diverse rateizzazioni d'acconto sulla base dei dati tecnici e contabili disponibili. I depositari autorizzati e tutti i soggetti che cedono gas metano sono obbligati alla dichiarazione annuale anche quando non sorge il debito di imposta. --------------- (1) Devono considerarsi compresi negli usi civili anche gli impieghi del gas metano e nei locali delle imprese industriali, artigiane e agricole, posti fuori dagli stabilimenti, dai laboratori e dalle aziende dove viene svolta l'attivita' produttiva, e nella produzione di acgua calda, di altri vettori termici e/o di calore non utilizzati in impieghi produttivi dell'impresa ma per la cessione a terzi per usi civili. Si considerano compresi negli usi industriali gli impieghi del gas metano ((nel settore della distribuzione commerciale,)) nel settore alberghiero, negli esercizi di ristorazione, negli impianti sportivi adibiti esclusivamente ad attivita' dilettantistiche e gestiti senza fini di lucro, nel teleriscaldamento alimentato da impianti di cogenerazione che hanno le caratteristiche tecniche indicate nell'art. 11, comma 2, lettera b), della legge 9 gennaio 1991, n. 10, anche se riforniscono utenze civili, e gli impieghi in tutte le attivita' industriali produttive di beni e servizi e nelle attivita' artigianali ed agricole. Si considerano altresi' compresi negli usi industriali, anche quando non e' previsto lo scopo di lucro gli impieghi del gas metano utilizzato negli impianti sportivi e nelle attivita' ricettive svolte da istituzioni finalizzate all'assistenza dei disabili, degli orfani, degli anziani e degli indigenti. Le disposizioni di cui sopra valgono anche per la tassazione dei gas di petrolio liquefatti utilizzati negli impianti centralizzati per usi industriali. L'agevolazione dell'aliquota ridotta dell'accisa sul gas metano a favore degli stabilimenti di produzione vale anche se in tali stabilimenti vengono introdotte e depositate merci provenienti da altri stabilimenti purche' di societa' controllate o di societa' collegate con quella titolare della concessione ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, nonche' sul gas metano utilizzato per operazioni connesse con l'attivita' industriale. (*) Il riferimento al D.L. n. 15/1977 riguarda il decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito dalla legge 7 aprile 1977, n. 102.

Testo in vigore dal 29 novembre 2006 al 1 giugno 2007

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 26, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Trib., sent. n. 2229/2025

    30 gennaio 2025

    In tema di accertamento, l'avviso di pagamento, che ricostruisce il maggior importo dovuto e non versato a titolo di accisa sulla base di una mera operazione aritmetica, incentrata sulla differenza tra l'importo fatturato risultante dalla contabilità del contribuente (corrispondente ai dati contenuti nei registri IVA e nelle liquidazioni IVA periodiche) e l'importo indicato da quest'ultimo nelle dichiarazioni di consumo presentate ai sensi dell'art. 26, comma 13, T.U. 26/10/1995, n. 504, non viola l'obbligo di motivazione previsto dall'art. 7 della l. n. 212 del 2000, con la conseguenza che eventuali rettificazioni contabili, come l'emissione di note di credito, successive all'accertamento dell'amministrazione finanziaria, possono essere eventualmente utilizzate dal contribuente per fornire la prova contraria della maggior imposta contestata come dovuta.

    Art. 26 · Art. 7 Statuto del contribuente

    Rassegna di gennaio 2025, p. 151 ↗

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di gennaio 2025 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Versioni nel tempo

16 versioni dal 1995

1995oggi
  1. 12 agosto 2026 — oggiin vigoreper 2 mesi
  2. 20 dicembre 2025 — 12 agosto 2026per 8 mesi
  3. 5 aprile 2025 — 20 dicembre 2025per 9 mesi
  4. 28 luglio 2023 — 5 aprile 2025per un anno
  5. 29 giugno 2023 — 28 luglio 2023per 29 giorni
  6. 31 marzo 2023 — 29 giugno 2023per 3 mesi
  7. 1 gennaio 2023 — 31 marzo 2023per 3 mesi
  8. 1 aprile 2010 — 1 gennaio 2023per 13 anni
  9. 1 giugno 2007 — 1 aprile 2010per 3 anni
  10. 29 novembre 2006 — 1 giugno 2007per 6 mesi
  11. 24 novembre 2002 — 29 novembre 2006per 4 anni
  12. 1 gennaio 2001 — 24 novembre 2002per un anno
  13. 1 gennaio 2000 — 1 gennaio 2001per un anno
  14. 2 marzo 1997 — 1 gennaio 2000per 3 anni
  15. 17 agosto 1996 — 2 marzo 1997per 7 mesi
  16. 29 novembre 1995 — 17 agosto 1996testo originarioper 9 mesi

Che cosa è cambiato dal 29 novembre 2006

Confronto con la versione in vigore dal 24 novembre 2002 al 29 novembre 2006. 5 parole aggiunte.

… civili. Si considerano compresi negli usi industriali gli impieghi del gas metano nel settore aggiunto: della distribuzione commerciale, nel settore alberghiero, negli esercizi di ristorazione, negli impianti sportivi adibiti esclusivamente ad attivita' dilettantistiche …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-10-26;504~art26 · fonte del testo

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