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((Il gas naturale (codici NC 27 11 11 00 e NC 27 11 21 00), destinato alla combustione per usi domestici e usi non domestici, nonche' all'autotrazione, e' sottoposto ad accisa, e la relativa imposta e' esigibile, al momento della fornitura al consumatore finale o al momento del consumo per il gas naturale estratto per uso proprio, con l'applicazione delle aliquote di cui all'allegato I vigenti a tale momento.)) ((Ai fini della tassazione di cui al comma 1 si considerano gas naturale anche le miscele contenenti metano e altri idrocarburi gassosi in misura non inferiore al 70 per cento in volume. Per le miscele contenenti metano e altri idrocarburi gassosi in misura inferiore al 70 per cento in volume, ferma restando l'applicazione dell'articolo 21, commi 3, 4 e 5, sono applicate le aliquote di accisa, relative al gas naturale, in misura proporzionale al contenuto complessivo, in volume, di metano e altri idrocarburi.)) ((Non sono sottoposte ad accisa le miscele gassose di cui al comma 2, originate da biomassa, destinate agli usi propri del soggetto che le produce.)) ((E' considerato uso domestico ogni impiego del gas naturale destinato alla combustione in unita' immobiliari aventi una funzione abitativa e loro pertinenze. Rientra altresi' nell'uso domestico l'utilizzo del gas naturale destinato:

  • a)alla combustione nei locali:
  • 1)degli uffici pubblici;
  • 2)degli uffici, anche di societa' e imprese, posti fuori dagli stabilimenti, dai laboratori e dalle aziende dove viene svolta l'attivita' produttiva nonche' degli studi professionali;
  • 3)degli istituti di credito;
  • 4)degli istituti di istruzione;
  • b)alla combustione per la produzione di energia termica, ai fini della cessione a terzi per usi domestici;
  • c)al riempimento dei serbatoi di autoveicoli mediante impianti derivati dalla rete di distribuzione del medesimo gas a servizio degli immobili di cui al presente comma.)) ((Sono considerati usi non domestici gli impieghi del gas naturale diversi da quelli di cui al comma 4 nonche', limitatamente ai quantitativi di gas naturale utilizzati per la produzione di energia termica, l'impiego del gas naturale destinato alla combustione in impianti cogenerativi per teleriscaldamento che abbiano le caratteristiche tecniche di cui all'articolo 11, comma 2, lettera b), della legge 9 gennaio 1991, n. 10, anche se la rete di teleriscaldamento rifornisce utenze domestiche.)) ((E' considerato uso promiscuo l'utilizzo contestuale del gas naturale, fornito a un unico punto di riconsegna, in impieghi differenti, con esclusione dell'uso per autotrazione, relativamente ai quali e' prevista l'applicazione di distinte aliquote di accisa, l'esenzione o la non sottoposizione ad accisa. In tale ipotesi il soggetto obbligato di cui al comma 7 applica, su richiesta del consumatore finale, l'accisa in relazione ai quantitativi di gas naturale utilizzati nei differenti impieghi.)) ((Sono obbligati al pagamento dell'accisa, secondo le modalita' previste dall'articolo 26-ter, con diritto di rivalsa sui consumatori finali, i soggetti che:
  • a)fatturano il gas naturale ai consumatori finali, comprese le societa' aventi sede legale nel territorio dello Stato designate da soggetti di altri Stati dell'Unione europea non aventi sede nel territorio dello Stato che forniscono il gas naturale direttamente a consumatori finali; le predette societa' designate hanno l'obbligo di registrarsi presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli prima dell'inizio dell'attivita' di fornitura;
  • b)acquistano, a scopo di rivendita ai consumatori finali, il gas naturale, confezionato in bombole o in altro recipiente, da altri Stati dell'Unione europea o da Paesi terzi.)) ((Sono altresi' obbligati al pagamento dell'accisa, secondo le modalita' previste dall'articolo 26-ter, i soggetti che, per uso proprio:
  • a)acquistano gas naturale avvalendosi delle reti di gasdotti o di infrastrutture per il vettoriamento del prodotto;
  • b)acquistano il gas naturale, confezionato in bombole o in altro recipiente, da altri Stati dell'Unione europea o da Paesi terzi;
  • c)estraggono gas naturale nel territorio dello Stato.)) ((I gestori delle reti di gasdotti nazionali, previa istanza all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, possono essere riconosciuti soggetti obbligati limitatamente al gas naturale impiegato per il vettoriamento del prodotto.)) ((Si considerano consumatori finali di gas naturale anche gli esercenti impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione non dotati di apparecchiature di compressione per il riempimento di carri bombolai.)) ((Per la detenzione e la circolazione del gas naturale non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 5 e 6.)) 129 129
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 28 marzo 2025, n. 43

129

Il D.Lgs. 28 marzo 2025, n. 43, ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 1, fatto salvo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, nonche' le disposizioni di cui agli articoli 2, 5 e 6, commi 5 e 6, hanno effetto dal 1° gennaio 2026". Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 4) che "Le disposizioni di cui agli articoli 5, comma 3, lettera a), 21, comma 7, 26, comma 11, e 53, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, nella formulazione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano, quanto alla possibilita' di esonerare i soggetti affidabili e di notoria solvibilita', fino alla data di cui al comma 3".

Testo in vigore dal 5 aprile 2025 al 20 dicembre 2025

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 26, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Trib., sent. n. 2229/2025

    30 gennaio 2025

    In tema di accertamento, l'avviso di pagamento, che ricostruisce il maggior importo dovuto e non versato a titolo di accisa sulla base di una mera operazione aritmetica, incentrata sulla differenza tra l'importo fatturato risultante dalla contabilità del contribuente (corrispondente ai dati contenuti nei registri IVA e nelle liquidazioni IVA periodiche) e l'importo indicato da quest'ultimo nelle dichiarazioni di consumo presentate ai sensi dell'art. 26, comma 13, T.U. 26/10/1995, n. 504, non viola l'obbligo di motivazione previsto dall'art. 7 della l. n. 212 del 2000, con la conseguenza che eventuali rettificazioni contabili, come l'emissione di note di credito, successive all'accertamento dell'amministrazione finanziaria, possono essere eventualmente utilizzate dal contribuente per fornire la prova contraria della maggior imposta contestata come dovuta.

    Art. 26 · Art. 7 Statuto del contribuente

    Rassegna di gennaio 2025, p. 151 ↗

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di gennaio 2025 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Versioni nel tempo

16 versioni dal 1995

1995oggi
  1. 12 agosto 2026 — oggiin vigoreper 2 mesi
  2. 20 dicembre 2025 — 12 agosto 2026per 8 mesi
  3. 5 aprile 2025 — 20 dicembre 2025per 9 mesi
  4. 28 luglio 2023 — 5 aprile 2025per un anno
  5. 29 giugno 2023 — 28 luglio 2023per 29 giorni
  6. 31 marzo 2023 — 29 giugno 2023per 3 mesi
  7. 1 gennaio 2023 — 31 marzo 2023per 3 mesi
  8. 1 aprile 2010 — 1 gennaio 2023per 13 anni
  9. 1 giugno 2007 — 1 aprile 2010per 3 anni
  10. 29 novembre 2006 — 1 giugno 2007per 6 mesi
  11. 24 novembre 2002 — 29 novembre 2006per 4 anni
  12. 1 gennaio 2001 — 24 novembre 2002per un anno
  13. 1 gennaio 2000 — 1 gennaio 2001per un anno
  14. 2 marzo 1997 — 1 gennaio 2000per 3 anni
  15. 17 agosto 1996 — 2 marzo 1997per 7 mesi
  16. 29 novembre 1995 — 17 agosto 1996testo originarioper 9 mesi

Che cosa è cambiato dal 5 aprile 2025

Confronto con la versione in vigore dal 28 luglio 2023 al 5 aprile 2025. 969 parole tolte, 429 parole aggiunte in 13 capoversi.

Il gas naturale (codici NC tolto: 2711 aggiunto: 27 11 11 00 e NC tolto: 2711 aggiunto: 27 11 21 00), destinato alla combustione per usi tolto: civili e per usi industriali aggiunto: domestici e usi non domestici, nonche' all'autotrazione, e' sottoposto ad accisa, tolto: con l'applicazione delle aliquote di cui all'allegato I aggiunto: e la relativa imposta e' esigibile, al momento della fornitura tolto: ai consumatori finali ovvero aggiunto: al consumatore finale o al momento del consumo per il gas naturale estratto per uso propriotolto: . Sono considerati compresi negli usi civili anche gli impieghi del gas naturale, destinato alla combustione, nei locali delle imprese industriali, artigiane e agricole, posti fuori dagli stabilimenti, dai laboratori e dalle aziende dove viene svolta l'attivita' produttiva, nonche' alla produzione di acqua calda, di altri vettori termici o di calore, non utilizzati in impieghi produttivi dell'impresa, ma ceduti a terzi per usi civili. Sono considerati compresi negli usi industriali gli impieghi del gas naturale, destinato alla combustione, in tutte le attivita' industriali produttive di beni e servizi e nelle attivita' artigianali ed agricole, nonche' gli impieghi nel settore alberghiero, nel settore della distribuzione commerciale, negli esercizi di ristorazione, negli impianti sportivi adibiti esclusivamente ad attivita' dilettantistiche e gestiti senza fini di lucro, nel teleriscaldamento alimentato da impianti di cogenerazione che abbiano le caratteristiche tecniche indicate nella lettera b) del comma 2 dell'articolo 11 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, anche se riforniscono utenze civili. Si considerano, altresi', compresi negli usi industriali, anche quando non e' previsto lo scopo di lucro, gli impieghi del gas naturale, destinato alla combustione, nelle attivita' ricettive svolte da istituzioni finalizzate all'assistenza dei disabili, degli orfani, degli anziani e degli indigenti. Sono assoggettati all'aliquota relativa al gas naturale impiegato per combustione per usi industriali i consumi di gas naturale impiegato negli stabilimenti di produzione anche se nei medesimi vengono introdotte e depositate merci provenienti da altri stabilimenti, purche' di societa' controllate o di societa' collegate con quella titolare della concessione ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, nonche' i consumi relativi ad operazioni connesse con l'attivita' industriale.aggiunto: , con l'applicazione delle aliquote di cui all'allegato I vigenti a tale momento. Ai fini della tassazione di cui al comma 1 si considerano gas naturale anche le miscele contenenti metano tolto: ed aggiunto: e altri idrocarburi gassosi in misura non inferiore al 70 per cento in volume. Per le miscele contenenti metano tolto: ed aggiunto: e altri idrocarburi gassosi in misura inferiore al 70 per cento in volume, ferma restando l'applicazione dell'articolo 21, commi 3, 4 e 5, tolto: quando ne ricorrano i presupposti, sono applicate le aliquote di accisa, relative al gas naturale, in misura proporzionale al contenuto complessivo, in volume, di metano tolto: ed aggiunto: e altri idrocarburi. tolto: Per le miscele di gas naturale con aria o con altri gas ottenuti nelle officine del gas di citta', l'imposta si applica con riguardo aggiunto: Non sono sottoposte ad accisa le miscele gassose di cui al comma 2, originate da biomassa, destinate agli usi propri del soggetto che le produce. E' considerato uso domestico ogni impiego del gas naturale destinato alla combustione in unita' immobiliari aventi una funzione abitativa e loro pertinenze. Rientra altresi' nell'uso domestico l'utilizzo del gas naturale destinato:

aggiunto: a) alla combustione nei locali:

aggiunto: 1) degli uffici pubblici;

aggiunto: 2) degli uffici, anche di societa' e imprese, posti fuori dagli stabilimenti, dai laboratori e dalle aziende dove viene svolta l'attivita' produttiva nonche' degli studi professionali;

aggiunto: 3) degli istituti di credito;

aggiunto: 4) degli istituti di istruzione;

aggiunto: b) alla combustione per la produzione di energia termica, ai fini della cessione a terzi per usi domestici;

aggiunto: c) al riempimento dei serbatoi di autoveicoli mediante impianti derivati dalla rete di distribuzione del medesimo gas a servizio degli immobili di cui al presente comma. Sono considerati usi non domestici gli impieghi del gas naturale diversi da quelli di cui al comma 4 nonche', limitatamente ai quantitativi di gas naturale tolto: originari, secondo le percentuali sopraindicate, impiegati nelle miscelazioni. Per le miscele di gas ottenuto nelle officine del gas di citta' od in altri stabilimenti, con qualsiasi processo di lavorazione che utilizzi metano o altra materia prima, l'imposta si applica sulla percentuale di metano puro che risulta in esso contenuta. Non sono sottoposte ad accisa le miscele gassose aggiunto: utilizzati per la produzione di energia termica, l'impiego del gas naturale destinato alla combustione in impianti cogenerativi per teleriscaldamento che abbiano le caratteristiche tecniche di cui all'articolo 11, comma 2, lettera b), della legge 9 gennaio 1991, n. 10, anche se la rete di teleriscaldamento rifornisce utenze domestiche. E' considerato uso promiscuo l'utilizzo contestuale del gas naturale, fornito a un unico punto di riconsegna, in impieghi differenti, con esclusione dell'uso per autotrazione, relativamente ai quali e' prevista l'applicazione di distinte aliquote di accisa, l'esenzione o la non sottoposizione ad accisa. In tale ipotesi il soggetto obbligato di cui al comma tolto: 5 di origine biologica destinate agli usi propri del soggetto che le produce aggiunto: 7 applica, su richiesta del consumatore finale, l'accisa in relazione ai quantitativi di gas naturale utilizzati nei differenti impieghi. Sono obbligati al pagamento tolto: dell'imposta di cui al comma 1 aggiunto: dell'accisa, secondo le modalita' previste tolto: dal comma 13 e aggiunto: dall'articolo 26-ter, con diritto di rivalsa sui consumatori finaliaggiunto: , i soggetti che:

Mostra gli altri 5 capoversi cambiati

a) tolto: i soggetti che procedono alla fatturazione del aggiunto: fatturano il gas naturale ai consumatori finaliaggiunto: , comprese le societa' aventi sede legale nel territorio tolto: nazionale e registrate presso la competente Direzione regionale dell'Agenzia delle dogane, aggiunto: dello Stato designate da soggetti tolto: comunitari aggiunto: di altri Stati dell'Unione europea non aventi sede nel tolto: medesimo territorio aggiunto: territorio dello Stato che forniscono il tolto: prodotto aggiunto: gas naturale direttamente a consumatori finali tolto: nazionaliaggiunto: ; le predette societa' designate hanno l'obbligo di registrarsi presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli prima dell'inizio dell'attivita' di fornitura;

b) tolto: i soggetti che acquistano per uso proprio gas naturale da Paesi comunitari aggiunto: acquistano, a scopo di rivendita ai consumatori finali, il gas naturale, confezionato in bombole o in altro recipiente, da altri Stati dell'Unione europea o da Paesi terzitolto: ,aggiunto: . Sono altresi' obbligati al pagamento dell'accisa, secondo le modalita' previste dall'articolo 26-ter, i soggetti che, per uso proprio:

aggiunto: a) acquistano gas naturale avvalendosi delle reti di gasdotti tolto: ovvero aggiunto: o di infrastrutture per il vettoriamento del prodotto;

tolto: c) i soggetti cheaggiunto: b) acquistano il gas naturaleaggiunto: , confezionato in bombole o in altro recipiente tolto: da altri Paesi comunitariaggiunto: , da altri Stati dell'Unione europea o da Paesi terzi;

tolto: d) i soggetti che estraggono per uso proprioaggiunto: c) estraggono gas naturale nel territorio dello Stato. tolto: Su richiesta possono essere riconosciuti come soggetti obbligati i aggiunto: I gestori delle reti di gasdotti nazionali tolto: per il soloaggiunto: , previa istanza all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, possono essere riconosciuti soggetti obbligati limitatamente al gas naturale impiegato per il vettoriamento del prodotto. Si considerano consumatori finali aggiunto: di gas naturale anche gli esercenti impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione non dotati di apparecchiature di compressione per il riempimento di carri bombolai. tolto: I soggetti di cui ai commi 7 e 8 hanno l'obbligo di denunciare preventivamente la propria attivita' all'Ufficio dell'Agenzia delle dogane competente per territorio e di prestare una cauzione sul pagamento dell'accisa. Tale cauzione e' determinata dal medesimo Ufficio in misura pari ad un dodicesimo dell'imposta annua che si presume dovuta in relazione ai dati comunicati dal soggetto nella denuncia e a quelli eventualmente in possesso dell'Ufficio competente. Il medesimo Ufficio, effettuati i controlli di competenza e verificata la completezza dei dati relativi alla denuncia e alla cauzione prestata, rilascia, ai soggetti di cui ai commi 7 ed 8, un'autorizzazione, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della denuncia. I medesimi soggetti sono tenuti a contabilizzare, in un apposito registro di carico e scarico, i quantitativi di gas naturale estratti, acquistati o ceduti e ad integrare, a richiesta dell'Ufficio competente, l'importo della cauzione che deve risultare pari ad un dodicesimo dell'imposta dovuta nell'anno precedente. Sono esonerate dall'obbligo della prestazione della cauzione di cui al comma 10 le Amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici. L'Agenzia delle dogane ha facolta' di esonerare dal medesimo obbligo le ditte affidabili e di notoria solvibilita'. Tale esonero puo' essere revocato nel caso in cui mutino le condizioni che ne avevano consentito la concessione; in tal caso la cauzione deve essere prestata entro quindici giorni dalla notifica della revoca. L'autorizzazione di cui al comma 10 viene negata o revocata a chiunque sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per reati connessi all'accertamento ed al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici o sull'energia elettrica per i quali e' prevista la pena della reclusione. L'accertamento dell'accisa dovuta viene effettuato sulla base di dichiarazioni annuali, contenenti tutti gli elementi necessari per la determinazione del debito d'imposta, che sono presentate dai soggetti obbligati entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello cui la dichiarazione si riferisce. Il pagamento dell'accisa e' effettuato in rate di acconto mensili da versare entro la fine di ciascun mese, calcolate sulla base dei consumi dell'anno precedente. Il versamento a conguaglio e' effettuato entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce. Le somme eventualmente versate in eccedenza all'imposta dovuta sono detratte dai successivi versamenti di acconto. L'Amministrazione finanziaria ha facolta' di prescrivere diverse rateizzazioni d'acconto sulla base dei dati tecnici e contabili disponibili. Per la detenzione e la circolazione del gas naturale non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 5 e 6tolto: . Contestualmente all'avvio della propria attivita', i soggetti che effettuano l'attivita' di vettoriamento del gas naturale ne danno comunicazione al competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane e presentano una dichiarazione annuale riepilogativa contenente i dati relativi al gas naturale trasportato rilevati nelle stazioni di misura. La dichiarazione e' presentata al competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello cui la dichiarazione si riferisce. Gli stessi soggetti sono altresi' tenuti a rendere disponibili agli organi preposti ai controlli i dati relativi ai soggetti cui il prodotto e' consegnato. In occasione della scoperta di sottrazione fraudolenta di gas naturale, i venditori compilano una dichiarazione per i consumi di gas naturale accertati e la trasmettono al competente ufficio dell'Agenzia delle dogane appena i consumi fraudolenti sono stati accertati.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 28 marzo 2025, n. 43

    Il D.Lgs. 28 marzo 2025, n. 43, ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 1, fatto salvo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, nonche' le disposizioni di cui agli articoli 2, 5 e 6, commi 5 e 6, hanno effetto dal 1° gennaio 2026". Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 4) che "Le disposizioni di cui agli articoli 5, comma 3, lettera a), 21, comma 7, 26, comma 11, e 53, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, nella formulazione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano, quanto alla possibilita' di esonerare i soggetti affidabili e di notoria solvibilita', fino alla data di cui al comma 3".

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-10-26;504~art26 · fonte del testo

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