Confronto con la versione in vigore dal 28 luglio 2023 al 5 aprile 2025. 969 parole tolte, 429 parole aggiunte in 13 capoversi.
Il gas naturale (codici NC tolto: 2711 aggiunto: 27 11 11 00 e NC tolto: 2711 aggiunto: 27 11 21 00), destinato alla combustione per usi tolto: civili e per usi industriali aggiunto: domestici e usi non domestici, nonche' all'autotrazione, e' sottoposto ad accisa, tolto: con l'applicazione delle aliquote di cui all'allegato I aggiunto: e la relativa imposta e' esigibile, al momento della fornitura tolto: ai consumatori finali ovvero aggiunto: al consumatore finale o al momento del consumo per il gas naturale estratto per uso propriotolto: . Sono considerati compresi negli usi civili anche gli impieghi del gas naturale, destinato alla combustione, nei locali delle imprese industriali, artigiane e agricole, posti fuori dagli stabilimenti, dai laboratori e dalle aziende dove viene svolta l'attivita' produttiva, nonche' alla produzione di acqua calda, di altri vettori termici o di calore, non utilizzati in impieghi produttivi dell'impresa, ma ceduti a terzi per usi civili. Sono considerati compresi negli usi industriali gli impieghi del gas naturale, destinato alla combustione, in tutte le attivita' industriali produttive di beni e servizi e nelle attivita' artigianali ed agricole, nonche' gli impieghi nel settore alberghiero, nel settore della distribuzione commerciale, negli esercizi di ristorazione, negli impianti sportivi adibiti esclusivamente ad attivita' dilettantistiche e gestiti senza fini di lucro, nel teleriscaldamento alimentato da impianti di cogenerazione che abbiano le caratteristiche tecniche indicate nella lettera b) del comma 2 dell'articolo 11 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, anche se riforniscono utenze civili. Si considerano, altresi', compresi negli usi industriali, anche quando non e' previsto lo scopo di lucro, gli impieghi del gas naturale, destinato alla combustione, nelle attivita' ricettive svolte da istituzioni finalizzate all'assistenza dei disabili, degli orfani, degli anziani e degli indigenti. Sono assoggettati all'aliquota relativa al gas naturale impiegato per combustione per usi industriali i consumi di gas naturale impiegato negli stabilimenti di produzione anche se nei medesimi vengono introdotte e depositate merci provenienti da altri stabilimenti, purche' di societa' controllate o di societa' collegate con quella titolare della concessione ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, nonche' i consumi relativi ad operazioni connesse con l'attivita' industriale.aggiunto: , con l'applicazione delle aliquote di cui all'allegato I vigenti a tale momento. Ai fini della tassazione di cui al comma 1 si considerano gas naturale anche le miscele contenenti metano tolto: ed aggiunto: e altri idrocarburi gassosi in misura non inferiore al 70 per cento in volume. Per le miscele contenenti metano tolto: ed aggiunto: e altri idrocarburi gassosi in misura inferiore al 70 per cento in volume, ferma restando l'applicazione dell'articolo 21, commi 3, 4 e 5, tolto: quando ne ricorrano i presupposti, sono applicate le aliquote di accisa, relative al gas naturale, in misura proporzionale al contenuto complessivo, in volume, di metano tolto: ed aggiunto: e altri idrocarburi. tolto: Per le miscele di gas naturale con aria o con altri gas ottenuti nelle officine del gas di citta', l'imposta si applica con riguardo aggiunto: Non sono sottoposte ad accisa le miscele gassose di cui al comma 2, originate da biomassa, destinate agli usi propri del soggetto che le produce. E' considerato uso domestico ogni impiego del gas naturale destinato alla combustione in unita' immobiliari aventi una funzione abitativa e loro pertinenze. Rientra altresi' nell'uso domestico l'utilizzo del gas naturale destinato:
aggiunto: a) alla combustione nei locali:
aggiunto: 1) degli uffici pubblici;
aggiunto: 2) degli uffici, anche di societa' e imprese, posti fuori dagli stabilimenti, dai laboratori e dalle aziende dove viene svolta l'attivita' produttiva nonche' degli studi professionali;
aggiunto: 3) degli istituti di credito;
aggiunto: 4) degli istituti di istruzione;
aggiunto: b) alla combustione per la produzione di energia termica, ai fini della cessione a terzi per usi domestici;
aggiunto: c) al riempimento dei serbatoi di autoveicoli mediante impianti derivati dalla rete di distribuzione del medesimo gas a servizio degli immobili di cui al presente comma. Sono considerati usi non domestici gli impieghi del gas naturale diversi da quelli di cui al comma 4 nonche', limitatamente ai quantitativi di gas naturale tolto: originari, secondo le percentuali sopraindicate, impiegati nelle miscelazioni. Per le miscele di gas ottenuto nelle officine del gas di citta' od in altri stabilimenti, con qualsiasi processo di lavorazione che utilizzi metano o altra materia prima, l'imposta si applica sulla percentuale di metano puro che risulta in esso contenuta. Non sono sottoposte ad accisa le miscele gassose aggiunto: utilizzati per la produzione di energia termica, l'impiego del gas naturale destinato alla combustione in impianti cogenerativi per teleriscaldamento che abbiano le caratteristiche tecniche di cui all'articolo 11, comma 2, lettera b), della legge 9 gennaio 1991, n. 10, anche se la rete di teleriscaldamento rifornisce utenze domestiche. E' considerato uso promiscuo l'utilizzo contestuale del gas naturale, fornito a un unico punto di riconsegna, in impieghi differenti, con esclusione dell'uso per autotrazione, relativamente ai quali e' prevista l'applicazione di distinte aliquote di accisa, l'esenzione o la non sottoposizione ad accisa. In tale ipotesi il soggetto obbligato di cui al comma tolto: 5 di origine biologica destinate agli usi propri del soggetto che le produce aggiunto: 7 applica, su richiesta del consumatore finale, l'accisa in relazione ai quantitativi di gas naturale utilizzati nei differenti impieghi. Sono obbligati al pagamento tolto: dell'imposta di cui al comma 1 aggiunto: dell'accisa, secondo le modalita' previste tolto: dal comma 13 e aggiunto: dall'articolo 26-ter, con diritto di rivalsa sui consumatori finaliaggiunto: , i soggetti che:
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a) tolto: i soggetti che procedono alla fatturazione del aggiunto: fatturano il gas naturale ai consumatori finaliaggiunto: , comprese le societa' aventi sede legale nel territorio tolto: nazionale e registrate presso la competente Direzione regionale dell'Agenzia delle dogane, aggiunto: dello Stato designate da soggetti tolto: comunitari aggiunto: di altri Stati dell'Unione europea non aventi sede nel tolto: medesimo territorio aggiunto: territorio dello Stato che forniscono il tolto: prodotto aggiunto: gas naturale direttamente a consumatori finali tolto: nazionaliaggiunto: ; le predette societa' designate hanno l'obbligo di registrarsi presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli prima dell'inizio dell'attivita' di fornitura;
b) tolto: i soggetti che acquistano per uso proprio gas naturale da Paesi comunitari aggiunto: acquistano, a scopo di rivendita ai consumatori finali, il gas naturale, confezionato in bombole o in altro recipiente, da altri Stati dell'Unione europea o da Paesi terzitolto: ,aggiunto: . Sono altresi' obbligati al pagamento dell'accisa, secondo le modalita' previste dall'articolo 26-ter, i soggetti che, per uso proprio:
aggiunto: a) acquistano gas naturale avvalendosi delle reti di gasdotti tolto: ovvero aggiunto: o di infrastrutture per il vettoriamento del prodotto;
tolto: c) i soggetti cheaggiunto: b) acquistano il gas naturaleaggiunto: , confezionato in bombole o in altro recipiente tolto: da altri Paesi comunitariaggiunto: , da altri Stati dell'Unione europea o da Paesi terzi;
tolto: d) i soggetti che estraggono per uso proprioaggiunto: c) estraggono gas naturale nel territorio dello Stato. tolto: Su richiesta possono essere riconosciuti come soggetti obbligati i aggiunto: I gestori delle reti di gasdotti nazionali tolto: per il soloaggiunto: , previa istanza all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, possono essere riconosciuti soggetti obbligati limitatamente al gas naturale impiegato per il vettoriamento del prodotto. Si considerano consumatori finali aggiunto: di gas naturale anche gli esercenti impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione non dotati di apparecchiature di compressione per il riempimento di carri bombolai. tolto: I soggetti di cui ai commi 7 e 8 hanno l'obbligo di denunciare preventivamente la propria attivita' all'Ufficio dell'Agenzia delle dogane competente per territorio e di prestare una cauzione sul pagamento dell'accisa. Tale cauzione e' determinata dal medesimo Ufficio in misura pari ad un dodicesimo dell'imposta annua che si presume dovuta in relazione ai dati comunicati dal soggetto nella denuncia e a quelli eventualmente in possesso dell'Ufficio competente. Il medesimo Ufficio, effettuati i controlli di competenza e verificata la completezza dei dati relativi alla denuncia e alla cauzione prestata, rilascia, ai soggetti di cui ai commi 7 ed 8, un'autorizzazione, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della denuncia. I medesimi soggetti sono tenuti a contabilizzare, in un apposito registro di carico e scarico, i quantitativi di gas naturale estratti, acquistati o ceduti e ad integrare, a richiesta dell'Ufficio competente, l'importo della cauzione che deve risultare pari ad un dodicesimo dell'imposta dovuta nell'anno precedente. Sono esonerate dall'obbligo della prestazione della cauzione di cui al comma 10 le Amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici. L'Agenzia delle dogane ha facolta' di esonerare dal medesimo obbligo le ditte affidabili e di notoria solvibilita'. Tale esonero puo' essere revocato nel caso in cui mutino le condizioni che ne avevano consentito la concessione; in tal caso la cauzione deve essere prestata entro quindici giorni dalla notifica della revoca. L'autorizzazione di cui al comma 10 viene negata o revocata a chiunque sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per reati connessi all'accertamento ed al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici o sull'energia elettrica per i quali e' prevista la pena della reclusione. L'accertamento dell'accisa dovuta viene effettuato sulla base di dichiarazioni annuali, contenenti tutti gli elementi necessari per la determinazione del debito d'imposta, che sono presentate dai soggetti obbligati entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello cui la dichiarazione si riferisce. Il pagamento dell'accisa e' effettuato in rate di acconto mensili da versare entro la fine di ciascun mese, calcolate sulla base dei consumi dell'anno precedente. Il versamento a conguaglio e' effettuato entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce. Le somme eventualmente versate in eccedenza all'imposta dovuta sono detratte dai successivi versamenti di acconto. L'Amministrazione finanziaria ha facolta' di prescrivere diverse rateizzazioni d'acconto sulla base dei dati tecnici e contabili disponibili. Per la detenzione e la circolazione del gas naturale non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 5 e 6tolto: . Contestualmente all'avvio della propria attivita', i soggetti che effettuano l'attivita' di vettoriamento del gas naturale ne danno comunicazione al competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane e presentano una dichiarazione annuale riepilogativa contenente i dati relativi al gas naturale trasportato rilevati nelle stazioni di misura. La dichiarazione e' presentata al competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello cui la dichiarazione si riferisce. Gli stessi soggetti sono altresi' tenuti a rendere disponibili agli organi preposti ai controlli i dati relativi ai soggetti cui il prodotto e' consegnato. In occasione della scoperta di sottrazione fraudolenta di gas naturale, i venditori compilano una dichiarazione per i consumi di gas naturale accertati e la trasmettono al competente ufficio dell'Agenzia delle dogane appena i consumi fraudolenti sono stati accertati.