Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 settembre 1967 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →

[1]La caccia e l'uccellagione possono essere esercitate solo da chi sia munito della relativa licenza.

[2]Anche chi esercita la caccia soltanto con cani levrieri, con furetto o con falchi, deve essere munito della licenza di caccia con uso di fucile. E' pero' consentito che il cacciatore si faccia aiutare, per condurre i cani o per portare il furetto o i falchi, da persone non munite di licenza.

[3]COMMA ABROGATO DALLA L. 30 MAGGIO 1940, N. 694.

[4]Il contravventore e' punito con l'ammenda da L. 200 a L. 2000, indipendentemente dalle sanzioni previste per la violazione delle norme della legge sulle concessioni governative. 14

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 2 agosto 1967, n. 799

14

La L. 2 agosto 1967, n. 799 ha disposto (con l'art. 42, comma 1) che "La misura delle ammende di cui agli articoli 7, 10, 14, 18, 25, 28, 30, 33, 34, 35, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 45, 48 e 58 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni ed integrazioni, aumentata del 50 per cento".

Testo in vigore dal 16 settembre 1967 al 9 maggio 2025

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 272/1974

    Questione infondata
    11 dicembre 1974

    Non contrasta con il principio d'eguaglianza e di ragionevolezza (art. 3 Cost.) il combinato disposto degli artt., 7 e 8, dodicesimo comma, del r.d. 5 giugno 1939, n. 1016 (vigente testo) secondo cui, essendo la validità della licenza di caccia subordinata al pagamento della tassa, sono equiparati, ai fini delle sanzioni penali, sia chi caccia privo di licenza, sia chi non abbia provveduto ad effettuare il pagamento della tassa annuale.

    Art. 7 Testo unico la protezione della selvaggina o per esercizio della caccia · Art. 8 Testo unico la protezione della selvaggina o per esercizio della caccia · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 settembre 1967

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 1940 al 16 settembre 1967.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 2 agosto 1967, n. 799

    La L. 2 agosto 1967, n. 799 ha disposto (con l'art. 42, comma 1) che "La misura delle ammende di cui agli articoli 7, 10, 14, 18, 25, 28, 30, 33, 34, 35, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 45, 48 e 58 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni ed integrazioni, aumentata del 50 per cento".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1939-06-05;1016~art7 · fonte del testo

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