Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 25 luglio 1939 al 1 gennaio 1940. Leggi il testo vigente →

[1]La caccia e l'uccellagione possono essere esercitate solo da chi sia munito della relativa licenza.

[2]Anche chi esercita la caccia soltanto con cani levrieri, con furetto o con falchi, deve essere munito della licenza di caccia con uso di fucile. E' pero' consentito che il cacciatore si faccia aiutare, per condurre i cani o per portare il furetto o i falchi, da persone non munite di licenza.

[3]Il fucile da caccia per munizioni spezzate non puo' essere detenuto, neppure nella propria abitazione, da chi non sia munito della licenza di caccia, ovvero non abbia ottenuto speciale licenza dall'autorita' di pubblica sicurezza.

[4]Il contravventore e' punito con l'ammenda da L. 200 a L. 2000, indipendentemente dalle sanzioni previste per la violazione delle norme della legge sulle concessioni governative.

[5]--------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore per effetto delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio legis", viene riportato nella versione originariamente pubblicata in Gazzetta Ufficiale. La prima versione in vigore dell'articolo, oggetto di modifica da parte della L. 30 maggio 1940, n. 694, e' visualizzabile nell'aggiornamento successivo dello stesso.

Testo in vigore dal 25 luglio 1939 al 1 gennaio 1940

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 272/1974

    Questione infondata
    11 dicembre 1974

    Non contrasta con il principio d'eguaglianza e di ragionevolezza (art. 3 Cost.) il combinato disposto degli artt., 7 e 8, dodicesimo comma, del r.d. 5 giugno 1939, n. 1016 (vigente testo) secondo cui, essendo la validità della licenza di caccia subordinata al pagamento della tassa, sono equiparati, ai fini delle sanzioni penali, sia chi caccia privo di licenza, sia chi non abbia provveduto ad effettuare il pagamento della tassa annuale.

    Art. 7 Testo unico la protezione della selvaggina o per esercizio della caccia · Art. 8 Testo unico la protezione della selvaggina o per esercizio della caccia · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1939-06-05;1016~art7 · fonte del testo

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