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[1]La caccia e l'uccellagione possono essere esercitate solo da chi sia munito della relativa licenza.

[2]Anche chi esercita la caccia soltanto con cani levrieri, con furetto o con falchi, deve essere munito della licenza di caccia con uso di fucile. E' pero' consentito che il cacciatore si faccia aiutare, per condurre i cani o per portare il furetto o i falchi, da persone non munite di licenza.

[3]((COMMA ABROGATO DALLA L. 30 MAGGIO 1940, N. 694)).

[4]Il contravventore e' punito con l'ammenda da L. 200 a L. 2000, indipendentemente dalle sanzioni previste per la violazione delle norme della legge sulle concessioni governative.

Testo in vigore dal 1 gennaio 1940 al 16 settembre 1967

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 272/1974

    Questione infondata
    11 dicembre 1974

    Non contrasta con il principio d'eguaglianza e di ragionevolezza (art. 3 Cost.) il combinato disposto degli artt., 7 e 8, dodicesimo comma, del r.d. 5 giugno 1939, n. 1016 (vigente testo) secondo cui, essendo la validità della licenza di caccia subordinata al pagamento della tassa, sono equiparati, ai fini delle sanzioni penali, sia chi caccia privo di licenza, sia chi non abbia provveduto ad effettuare il pagamento della tassa annuale.

    Art. 7 Testo unico la protezione della selvaggina o per esercizio della caccia · Art. 8 Testo unico la protezione della selvaggina o per esercizio della caccia · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 1940

Confronto con la versione in vigore dal 25 luglio 1939 al 1 gennaio 1940. 89 parole tolte, 9 parole aggiunte in 3 capoversi.

tolto: Il fucile da caccia per munizioni spezzate non puo' essere detenuto, neppure nella propria abitazione, da chi non sia munito della licenza di caccia, ovvero non abbia ottenuto speciale licenza dall'autorita' di pubblica sicurezzaaggiunto: COMMA ABROGATO DALLA L. 30 MAGGIO 1940, N. 694.

Il contravventore e' punito con l'ammenda da L. 200 a L. 2000, indipendentemente dalle sanzioni previste per la violazione delle norme della legge sulle concessioni governativetolto: .

tolto: --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore per effetto delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio legis", viene riportato nella versione originariamente pubblicata in Gazzetta Ufficiale. La prima versione in vigore dell'articolo, oggetto di modifica da parte della L. 30 maggio 1940, n. 694, e' visualizzabile nell'aggiornamento successivo dello stesso.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1939-06-05;1016~art7 · fonte del testo

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