Codice civile

Art. 842 c.c. — Caccia e pesca

[1]Il proprietario di un fondo non puo' impedire che vi si entri per l'esercizio della caccia, a meno che il fondo sia chiuso nei modi stabiliti dalla legge sulla caccia o vi siano colture in atto suscettibili di danno.

[2]Egli puo' sempre opporsi a chi non e' munito della licenza rilasciata dall'autorita'.

[3]Per l'esercizio della pesca occorre il consenso del proprietario del fondo.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 57/1976

    Questione infondata
    25 marzo 1976

    Il fenomeno della caccia non può essere considerato privo di positivo rilievo si' da essere ritenuto non idoneo a giustificare eventuali limitazioni della proprietà che il legislatore ritenga di imporre per renderne possibile l'esercizio. Esso, invero, costituisce attualmente un diritto di libertà individuale, inserito definitivamente dalla legislazione vigente fra le libere manifestazioni sportivo-agonistiche ad interesse nazionale. L'ingresso nei fondi altrui regolato dall'art. 842 cod. civ. è elemento essenziale per l'esercizio del diritto di caccia e ne costituisce un necessario presupposto, essendo evidente che non sarebbe possibile cacciare senza la libertà di spostarsi alla ricerca di selvaggina. Trattasi comunque di facoltà limitata ai fondi non recintati, il che rappresenta un ragionevole contemperamento fra la tutela del diritto dominicale e la garanzia del diritto di libertà di cacciare. Concorrono pertanto giustificati motivi di ordine sociale alla limitazione a carico del proprietario prevista dall'art. 842 cod. civ. e deve pertanto dichiararsi infondata la questione di legittimità costituzionale della detta norma sollevata in relazione all'art. 42, secondo comma, della Costituzione.

    Art. 842 c.c. · Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 9 cost.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • L'art. 841, nel riprodurre la norma del codice anteriore (art. 442) relativa al diritto del proprietario di chiudere il suo fondo, pone in risalto il carattere d'imprescrittibilità di tale diritto. 411. Determinati nell'art. 842 i limiti del potere inibitorio del proprietario del fondo nei riguardi di chi intenda esercitarvi la caccia o la pesca, si disciplinano nell'art. 843 due casi di accesso coattivo, che costituiscono una limitazione della proprietà fondiaria, senza per altro dar luogo a veri e propri rapporti di servitù. Il primo caso, regolato dal codice del 1865 in tema di servitù legali (art. 592), concerne l'obbligo del proprietario di permettere l'accesso e il passaggio nel suo fondo, quando ciò sia necessario per costruire o riparare un muro o altra opera propria del vicino o anche comune. L'altro caso concerne il ricupero di cose proprie nel fondo altrui. In termini più generali di quelli stabiliti dall'art. 713 del codice precedente, il quale si limitava a consentire l'accesso al proprietario di sciami di api e di animali mansuefatti, il nuovo testo, con maggior riguardo alle esigenze insite nei rapporti di vicinanza, consente l'accesso a chi voglia riprendere la cosa sua che accidentalmente vi si trovi o l'animale che vi si sia riparato, sfuggendo alla custodia.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 410

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art842 · fonte del testo

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